Testo dell'articoloVigente
Art. 1953 c.c. – Rilievo del fideiussore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il rilievo del fideiussore: un'azione cautelare anticipata
L'art. 1953 c.c. attribuisce al fideiussore uno strumento di tutela anticipata straordinariamente efficace: la possibilità di agire contro il debitore principale prima ancora di aver effettuato qualsiasi pagamento. Si tratta del cosiddetto rilievo del fideiussore, un'azione che anticipa il momento della tutela rispetto al regresso classico di cui all'art. 1950, che presuppone invece l'avvenuto pagamento.
Fondamento sistematico
La ratio dell'istituto e' preservare l'effettività del futuro regresso. Se il fideiussore dovesse attendere di pagare per poi agire in regresso, potrebbe trovare il patrimonio del debitore nel frattempo dissipato o insufficiente a soddisfarlo. Consentendogli di agire in via preventiva, la legge gli permette di imporre al debitore un comportamento collaborativo prima che il danno si materializzi.
I cinque casi tassativi
L'azione di rilievo e' ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma:
1) Citazione in giudizio per il pagamento: il creditore ha già convenuto in giudizio il fideiussore. L'esposizione giudiziaria rende imminente il pagamento e legittima l'azione preventiva.
2) Insolvenza del debitore: il debitore versa in uno stato di difficoltà economica tale da rendere probabile l'inadempimento e, conseguentemente, il pagamento da parte del fideiussore.
3) Obbligo contrattuale di liberazione entro un termine: il debitore si era impegnato, nel contratto o in un accordo separato, a liberare il fideiussore dalla garanzia entro una data determinata, ma non ha adempiuto.
4) Scadenza del debito: il debito principale e' divenuto esigibile. Il creditore può richiederlo in qualunque momento e il fideiussore e' quindi esposto a pagare.
5) Decorso di cinque anni (debito senza termine): se l'obbligazione principale non ha un termine di scadenza, il fideiussore può agire dopo cinque anni. Tuttavia, se per la natura stessa dell'obbligazione essa non può estinguersi prima di un certo tempo (es. mutuo trentennale), l'azione non e' ammessa fino a quel momento.
Il contenuto della pretesa: liberazione o garanzie
Il fideiussore che agisce in rilievo non chiede il pagamento immediato di una somma, ma formula una delle due seguenti richieste in via alternativa:
Liberazione dalla fideiussione: il debitore deve convincere il creditore a svincolare il fideiussore, sostituendo la garanzia con un'altra o estinguendo il debito.
Prestazione di garanzie per il futuro regresso: se la liberazione non e' possibile, il debitore deve fornire al fideiussore garanzie sufficienti a coprire il credito di regresso che maturera' nel momento del pagamento (es. pegno, ipoteca, deposito cauzionale).
Esempio: Tizio e' citato in giudizio dal creditore per pagare il debito di Caio. Tizio agisce in rilievo contro Caio ex art. 1953 n. 1 e chiede che Caio gli fornisca un'ipoteca su un immobile di valore adeguato, così da garantire il futuro regresso.
Natura dell'azione e tutela cautelare
L'azione di rilievo ha natura mista: e' al tempo stesso un'azione di condanna (il giudice può condannare il debitore a prestare le garanzie) e una misura cautelare anticipatoria. Nella pratica, il fideiussore può associarla a domande di sequestro conservativo o altre misure cautelari, rafforzando la propria posizione prima del definitivo pagamento al creditore.
Domande frequenti
Il fideiussore può agire contro il debitore senza aver ancora pagato?
Si'. L'art. 1953 c.c. consente il rilievo anticipato: il fideiussore agisce per ottenere la liberazione o adeguate garanzie prima ancora di effettuare il pagamento al creditore.
Quali sono i casi in cui e' ammessa l'azione di rilievo?
Cinque ipotesi tassative: citazione in giudizio, insolvenza del debitore, mancata liberazione nei termini pattuiti, scadenza del debito, decorso di cinque anni per i debiti senza termine.
Cosa può chiedere il fideiussore con l'azione di rilievo?
In alternativa: che il debitore lo liberi dalla garanzia (convincendo il creditore a svincolare la fideiussione) oppure che presti idonee garanzie (ipoteca, pegno) a copertura del futuro regresso.
Perché e' prevista l'azione di rilievo prima del pagamento?
Per tutelare il fideiussore dal rischio che il patrimonio del debitore si deteriori nel tempo: agire preventivamente permette di bloccare o cautelare il credito di regresso prima che diventi impossibile da recuperare.
Il fideiussore può chiedere misure cautelari assieme al rilievo?
Si'. L'azione di rilievo può essere abbinata a domande di sequestro conservativo o altre misure cautelari, per preservare il patrimonio del debitore fino alla definizione del giudizio.