In sintesi
- Solidarietà dei debitori principali: il fideiussore che ha garantito più debitori solidali può agire in regresso contro ciascuno per l'intero importo pagato.
- Piena rivalsa: non è richiesta la ripartizione proporzionale; il fideiussore può scegliere verso quale debitore agire per primo.
- Coerenza con la solidarietà: la norma rispecchia il principio dell'art. 1292 c.c., per cui ogni condebitore solidale risponde dell'intero.
- Regresso interno tra condebitori: spettera' poi ai debitori regolare internamente i rapporti di contribuzione secondo le rispettive quote.
- Ambito applicativo: si applica solo quando il fideiussore ha garantito tutti i condebitori solidali, non solo alcuni.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1951 c.c. – Regresso contro più debitori principali
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La norma nel contesto della solidarieta' passiva
L'art. 1951 c.c. risolve un problema specifico che sorge quando la fideiussione copre un debito solidale contratto da più soggetti: il fideiussore, dopo aver pagato il creditore, può rivalersi sull'intera somma verso ciascuno dei condebitori solidali, senza essere costretto a frazionare la propria pretesa in quote proporzionali.
Presupposto: la garanzia per tutti i condebitori
La norma si applica quando il fideiussore ha garantito tutti i debitori principali obbligati in solido. Se Tizio e Caio sono condebitori solidali per 60.000 euro e Sempronio ha fideiubito per entrambi, Sempronio, dopo aver pagato, può chiedere a Tizio l'intera somma di 60.000 euro, oppure chiederla interamente a Caio, esattamente come potrebbe fare il creditore originario.
La ratio e' chiara: il fideiussore che si fa carico di un debito solidale subisce un pregiudizio unitario e deve avere strumenti di recupero efficienti. Obbligarlo a dividere il regresso in tante quote quanti sono i condebitori lo esporrebbe al rischio di molteplici azioni, tempi dilatati e possibili insolvenze parziali.
Il regresso integrale: meccanismo operativo
Il fideiussore che esercita il regresso si trova in una posizione analoga a quella del creditore originario: può agire contro il condebitore che reputa più solvibile, concentrando in un'unica azione il recupero dell'intero credito. Una volta soddisfatto, sarà il condebitore che ha pagato a dover agire in regresso interno contro gli altri condebitori, secondo le quote di cui all'art. 1299 c.c.
Coordinamento con l'art. 1950 c.c.
L'art. 1951 non modifica la composizione del credito di regresso disciplinata dall'art. 1950: il fideiussore recupera capitale, interessi e spese. La norma interviene solo sulla struttura soggettiva del regresso, stabilendo che la pluralità di debitori principali non fraziona il diritto del fideiussore ma lo moltiplica, nel senso che ogni debitore risponde per l'intero.
Differenza con il regresso fra cofideiussori
Occorre non confondere il regresso contro i debitori principali ex art. 1951 con il regresso fra cofideiussori ex art. 1954 c.c. Quest'ultimo e' proporzionale alle quote dei cofideiussori, poiché ciascuno di essi e' obbligato solo per la propria parte della garanzia (salvo solidarieta' pattuita). Il regresso contro i condebitori ex art. 1951, invece, e' sempre integrale, riflettendo la solidarieta' passiva originaria del rapporto garantito.
Applicazioni pratiche
Lo scenario e' frequente nelle società di persone e nelle obbligazioni assunte da coniugi o soci in solido. Si pensi a un contratto di locazione commerciale firmato da due soci in solido e garantito da un fideiussore terzo: alla scadenza, se il fideiussore paga l'arretrato, potra' rivolgersi a ciascun socio per l'intera somma, scegliendo quello patrimonialmente più solido.
Domande frequenti
Cosa accade se il fideiussore ha garantito più debitori solidali?
Può agire in regresso contro ciascuno per l'intera somma pagata, senza dover frazionare il credito in proporzione alle quote dei singoli debitori.
Perché il regresso e' integrale e non proporzionale?
Perché i debitori principali sono obbligati in solido: ciascuno risponde dell'intero verso il creditore e, di conseguenza, anche verso il fideiussore che ha pagato al suo posto.
Chi regola i rapporti interni tra i condebitori dopo il regresso?
Il condebitore che ha subito il regresso avrà a sua volta azione di rivalsa contro gli altri condebitori per le rispettive quote interne, secondo l'art. 1299 c.c.
L'art. 1951 si applica se il fideiussore ha garantito solo alcuni dei condebitori?
No. La norma presuppone che il fideiussore abbia garantito tutti i debitori solidali. Se la garanzia e' parziale, il regresso e' limitato ai debitori coperti dalla fideiussione.
Qual e' la differenza con il regresso tra cofideiussori?
Il regresso tra cofideiussori (art. 1954 c.c.) e' proporzionale alle quote. Il regresso contro i debitori principali (art. 1951) e' sempre integrale, riflettendo la solidarieta' del debito.