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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1950 c.c. – Regresso contro il debitore principale

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benchè questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.

Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.

Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.

In sintesi

  • Diritto di regresso: il fideiussore che ha pagato può rivalersi sul debitore principale anche se questi non era a conoscenza della fideiussione.
  • Contenuto del regresso: comprende capitale, interessi e spese sostenute dopo la denunzia delle istanze al debitore.
  • Interessi legali: decorrono automaticamente sulle somme pagate dal giorno del pagamento, indipendentemente da qualsiasi messa in mora.
  • Interessi convenzionali: se il debito produceva interessi superiori al tasso legale, il fideiussore ha diritto a tali interessi fino al rimborso del capitale.
  • Debitore incapace: il regresso è limitato a quanto il pagamento abbia effettivamente avvantaggiato il debitore incapace.
Indice dei contenuti

Il regresso del fideiussore: fondamento e funzione

L'art. 1950 c.c. costituisce il pilastro della tutela economica del fideiussore nei confronti del debitore principale. Chi presta fideiussione si obbliga verso il creditore al posto del debitore, ma conserva il diritto di recuperare quanto pagato attraverso l'azione di regresso. La norma garantisce che la fideiussione non si traduca in un definitivo spostamento patrimoniale dal fideiussore al debitore, mantenendo ferma la responsabilità ultima di chi ha contratto l'obbligazione originaria.

L'irrilevanza della conoscenza da parte del debitore

Il primo comma stabilisce un principio importante: il regresso spetta anche se il debitore non era a conoscenza della fideiussione prestata in suo favore. Cio' significa che Tizio può fideiubire per Caio senza che Caio lo sappia, e, una volta pagato il creditore, agire in regresso contro Caio. La ratio e' quella di non penalizzare il fideiussore per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata a sua insaputa del beneficiario, il che e' frequente nei rapporti bancari o commerciali.

Contenuto del regresso: la composizione del credito

L'azione di regresso non si limita alla restituzione del solo capitale pagato. Il legislatore ha previsto un'articolata composizione del credito del fideiussore:

Capitale: l'importo versato al creditore in adempimento della garanzia.

Interessi e spese successive alla denunzia: il fideiussore ha diritto al rimborso degli interessi e delle spese processuali o stragiudiziali maturati dopo che ha denunziato al debitore le domande avanzate dal creditore contro di lui. La denunzia funge da atto di 'messa in guardia' e dal quel momento il debitore non può eccepire di non essere stato informato dei costi in corso di maturazione.

Interessi legali dal giorno del pagamento: il comma terzo riconosce al fideiussore interessi legali automatici sulle somme pagate, decorrenti dal giorno del pagamento stesso. Non occorre alcuna ulteriore messa in mora: il pagamento al creditore e' di per se' l'atto costitutivo del credito di regresso.

Interessi convenzionali superiori al tasso legale: se il debito principale era produttivo di interessi convenzionali (es. interessi bancari) in misura superiore al tasso legale, il fideiussore ha diritto a quegli stessi interessi fino al rimborso del capitale. Si tratta di una disposizione equitativa: sarebbe ingiusto che il fideiussore, il quale ha 'acquistato' il credito verso il debitore pagando al suo posto, ottenesse interessi inferiori a quelli che il creditore originario avrebbe maturato.

Il debitore incapace: limite al regresso

L'ultimo comma introduce una limitazione importante per il caso in cui il debitore sia incapace (es. minore non emancipato, interdetto): in tal caso il regresso e' ammesso solo nei limiti di cio' che il pagamento del fideiussore abbia effettivamente procurato un vantaggio al debitore incapace. La norma tutela l'incapace dal rischio che il fideiussore recuperi somme superiori al beneficio concretamente ricevuto, in linea con il principio generale dell'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).

Regresso e surrogazione: un confronto

Il fideiussore che ha pagato può scegliere tra due distinte azioni: il regresso ex art. 1950 e la surrogazione ex art. 1949 c.c. (che richiama l'art. 1203 n. 3 c.c.). La surrogazione trasferisce al fideiussore i diritti, le garanzie e i privilegi del creditore originario; il regresso e' invece un'azione propria del fideiussore, fondata sul suo personale credito verso il debitore. Nella pratica, la surrogazione e' vantaggiosa quando il credito originario era assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno) che il fideiussore vuole conservare.

Domande frequenti

Il fideiussore può rivalersi sul debitore anche se questi non sapeva della fideiussione?

Si'. L'art. 1950 c.c. stabilisce espressamente che il regresso spetta anche se il debitore principale non era consapevole della fideiussione prestata in suo favore.

Cosa include il regresso del fideiussore?

Capitale pagato, interessi e spese maturati dopo la denunzia delle istanze al debitore, più interessi legali automatici dal giorno del pagamento.

Gli interessi di regresso decorrono subito dal pagamento?

Si'. Il fideiussore non deve notificare alcuna messa in mora: gli interessi legali decorrono automaticamente dal giorno in cui ha pagato il creditore.

Cosa succede se il debitore principale era incapace?

Il regresso e' limitato a quanto il pagamento abbia effettivamente avvantaggiato l'incapace. Non e' possibile recuperare più del beneficio concreto ricevuto da questi.

Qual e' la differenza tra regresso e surrogazione del fideiussore?

Il regresso e' un'azione propria del fideiussore; la surrogazione (art. 1949 c.c.) lo sostituisce nella posizione del creditore, con le relative garanzie reali e privilegi.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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