Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1947 c.c. Beneficio della divisione
In vigore
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1946 - Articolo 1946 Codice Civile: Fideiussione prestata da più persone→Cod. civ. art. 1948 - Art. 1948 c.c.: Obbligazione del fideiussore del fideiussore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore→Art. 1949 c.c.: Surrogazione del fideiussore nei diritti del cre→Articolo 1944 Codice Civile: Obbligazione del fideiussore→Articolo 1950 Codice Civile: Regresso contro il debitore principale→Articolo 1943 Codice Civile: Obbligazione di prestare fideiussione→Articolo 1951 Codice Civile: Regresso contro più debitori principali→Articolo 1942 Codice Civile: Estensione della fideiussione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
L'art. 1947 c.c. disciplina il cosiddetto beneficio della divisione, uno strumento che consente al fideiussore convenuto in giudizio per l'intero ammontare del debito di imporre al creditore una riduzione della pretesa alla quota di propria spettanza. La norma si colloca nella sezione dedicata ai rapporti fra il creditore e i fideiussori (Sezione II del Capo XXVI), completando il quadro tracciato dall'art. 1946, che si occupa della solidarieta' passiva fra più fideiussori.
Il beneficio della divisione: funzione e presupposti
A differenza del beneficio di escussione (art. 1944 c.c.), che opera nel rapporto fra fideiussore e debitore principale, il beneficio della divisione regola i rapporti interni alla cerchia dei cofideiussori. Il suo esercizio presuppone: (a) la presenza di più fideiussori per il medesimo debito; (b) l'espressa pattuizione contrattuale del beneficio, poiché la norma lo configura come clausola disponibile e non come regola automatica.
Esempio pratico: Tizio, Caio e Sempronio prestano fideiussione solidale per un mutuo di 90.000 euro. Il contratto prevede il beneficio della divisione. Il creditore cita Tizio per l'intero. Tizio può eccepire il beneficio e ridurre la propria esposizione a 30.000 euro (un terzo), a condizione che Caio e Sempronio siano solvibili.
Il regime delle insolvenze
La legge distingue con precisione due momenti temporali:
Insolvenza già esistente al momento dell'eccezione: se Caio era già insolvente quando Tizio fa valere il beneficio, Tizio deve rispondere della quota di Caio in proporzione alla propria parte. Cio' significa che il rischio di insolvenza pregressa grava su chi ha già usufruito del beneficio, evitando che il creditore subisca una perdita imprevista per effetto di una scelta processuale altrui.
Insolvenza sopravvenuta: se invece Caio diviene insolvente dopo che Tizio ha eccepito il beneficio, Tizio e' esonerato da qualsiasi responsabilità aggiuntiva. Il rischio dell'insolvenza futura resta a carico del creditore, che avrebbe potuto cautelarsi non accettando o non negoziando la clausola di divisione.
Rapporto con la solidarieta' fra fideiussori
L'art. 1946 stabilisce che i cofideiussori sono obbligati solidalmente verso il creditore. Il beneficio della divisione deroga a tale solidarieta', ma solo per effetto di un'apposita previsione negoziale. In assenza di tale previsione, il creditore conserva il diritto di agire per l'intero nei confronti di ciascun fideiussore senza dover frazionare la pretesa.
Nella prassi bancaria e commerciale, il beneficio della divisione e' raramente concesso: le banche preferiscono mantenere la garanzia piena, inserendo spesso anche la clausola di rinuncia al beneficio di escussione (art. 1944 c.c.), così da rendere il fideiussore un vero e proprio coobbligato principale.
Profili processuali
L'eccezione del beneficio della divisione e' un'eccezione in senso stretto che il fideiussore deve proporre tempestivamente nel giudizio instaurato dal creditore. Il giudice, ove l'eccezione sia fondata e correttamente provata, limita la condanna alla quota divisionale del fideiussore convenuto, ferma restando la possibilità per il creditore di agire separatamente contro gli altri cofideiussori.
Connessioni normative
La norma si lega all'art. 1299 c.c. sul regresso fra condebitori solidali e all'art. 1954 c.c. sul regresso fra cofideiussori. Il beneficio della divisione non incide sul rapporto interno fra fideiussori, che continuano a potersi rivalere proporzionalmente l'uno contro l'altro secondo le regole generali della solidarieta'.
Domande frequenti
Quando si può invocare il beneficio della divisione?
Solo se il contratto di fideiussione lo prevede espressamente e ci sono più cofideiussori per lo stesso debito. Non opera automaticamente.
Cosa succede se un cofideiussore era già insolvente?
Chi invoca il beneficio risponde della quota corrispondente all'insolvenza pregressa, in proporzione alla propria parte.
Il fideiussore risponde delle insolvenze dei cofideiussori verificatesi dopo l'eccezione?
No. Le insolvenze sopravvenute restano a rischio del creditore: il fideiussore che ha già fatto valere il beneficio non ne risponde.
Il beneficio della divisione e' diverso dal beneficio di escussione?
Si'. Il beneficio di escussione (art. 1944 c.c.) riguarda il rapporto fra fideiussore e debitore principale; la divisione riguarda la ripartizione fra più fideiussori.
Le banche possono escludere il beneficio della divisione?
Si'. Poiché e' una clausola disponibile, le banche inseriscono spesso la rinuncia contrattuale, conservando il diritto di agire per l'intero verso ciascun fideiussore.