Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1946 c.c. – Fideiussione prestata da più persone
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1945 - Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore→Cod. civ. art. 1947 - Articolo 1947 Codice Civile: Beneficio della divisione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1944 Codice Civile: Obbligazione del fideiussore→Art. 1948 c.c.: Obbligazione del fideiussore del fideiussore→Articolo 1943 Codice Civile: Obbligazione di prestare fideiussione→Art. 1949 c.c.: Surrogazione del fideiussore nei diritti del cre→Articolo 1942 Codice Civile: Estensione della fideiussione→Articolo 1950 Codice Civile: Regresso contro il debitore principale→Articolo 1941 Codice Civile: Limiti della fideiussione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cofideiussione: nozione e struttura
L'articolo 1946 disciplina la cofideiussione, cioè la situazione in cui più persone garantiscono simultaneamente lo stesso debito dello stesso debitore verso lo stesso creditore. È una fattispecie frequente nella pratica: si pensi ai soci di una società che garantiscono personalmente un finanziamento bancario alla società, oppure ai coniugi che garantiscono insieme un mutuo ipotecario contratto da un terzo.
La solidarietà come regola dispositiva
La norma stabilisce che, salvo diversa pattuizione, ogni cofideiussore e' obbligato per l'intero debito. Si tratta di una solidarietà passiva analoga a quella prevista dall'art. 1292 c.c. per le obbligazioni solidali in generale: il creditore può pretendere l'intera prestazione da ciascuno dei fideiussori, a sua scelta, senza essere tenuto a ripartire la richiesta. Così se Tizio e Caio garantiscono solidalmente un debito di 100 di Sempronio, il creditore Alfa può rivolgersi interamente a Tizio, interamente a Caio, o parzialmente a entrambi.
Il beneficio della divisione
La solidarietà e' derogabile: le parti possono pattuire il beneficio della divisione, in forza del quale il creditore deve ripartire la sua pretesa tra i vari cofideiussori in quote uguali (o nelle proporzioni convenute). Se Tizio e Caio hanno pattuito il beneficio della divisione, il creditore Alfa può chiedere a ciascuno solo 50 (assumendo pari quote). Il beneficio della divisione deve essere espressamente pattuito; in mancanza vale la solidarietà piena.
I rapporti interni tra cofideiussori
La solidarietà opera sul piano esterno (verso il creditore), ma nel rapporto interno tra cofideiussori vale il principio di equa ripartizione. L'art. 1954 c.c. attribuisce al cofideiussore che ha pagato il diritto di regresso contro gli altri per le rispettive quote. Se Tizio ha pagato l'intero debito di 100, può recuperare 50 da Caio (assumendo quote paritarie). Il regresso opera anche se il cofideiussore non sapeva degli altri garanti al momento della stipula.
Insolvenza di un cofideiussore
Un problema pratico riguarda l'insolvenza di uno dei cofideiussori. Se Caio e' insolvente e Tizio ha pagato l'intero, Tizio non recupera la quota di Caio: la perdita si ripartisce proporzionalmente tra i cofideiussori solvibili (analogia con l'art. 1299 c.c. sulle obbligazioni solidali). Questa regola incentiva i cofideiussori a valutare attentamente la solvibilita' degli altri garanti al momento della stipula.
Distinzione dalla fideiussione cumulativa
Va distinta la cofideiussione (più garanti per lo stesso debito con lo stesso atto o atti collegati) dalla fideiussione cumulativa in senso stretto, in cui garanti diversi si obbligano indipendentemente l'uno dall'altro e in tempi diversi, senza accordo tra loro. Nel secondo caso l'art. 1946 si applica se ricorrono i presupposti (stesso debitore, stesso debito), ma i rapporti interni tra i garanti sono più complessi da ricostruire in assenza di un accordo esplicito.
Domande frequenti
Se due persone garantiscono lo stesso debito, il creditore può chiedere l'intero a uno solo?
Si', salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione. La regola dell'art. 1946 e' la solidarietà: il creditore può rivolgersi per l'intero a qualsiasi cofideiussore a sua scelta.
Cosa e' il beneficio della divisione e come si ottiene?
È la clausola contrattuale con cui i cofideiussori limitano la propria responsabilità alla propria quota del debito. Deve essere espressamente pattuita: in mancanza vale la solidarietà piena e il creditore può chiedere l'intero a ciascuno.
Tizio ha pagato l'intero debito garantito. Può recuperare qualcosa da Caio, altro cofideiussore?
Si'. L'art. 1954 c.c. gli attribuisce il diritto di regresso contro Caio per la quota interna di quest'ultimo. Se le quote sono paritarie e il debito era 100, Tizio può recuperare 50 da Caio.
Cosa succede se uno dei cofideiussori e' insolvente e non può pagare la sua quota?
La perdita si ripartisce proporzionalmente tra i cofideiussori solvibili, in analogia con l'art. 1299 c.c. sulle obbligazioni solidali. Chi ha pagato più della propria quota non può recuperarla dal cofideiussore insolvente.
La cofideiussione richiede che i garanti si accordino tra loro?
No. L'art. 1946 si applica ogniqualvolta più persone garantiscano lo stesso debito dello stesso debitore, anche se i contratti di fideiussione sono stati stipulati in momenti diversi e senza che i garanti si conoscessero. Il collegamento e' oggettivo (stesso debito), non soggettivo.