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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1935 c.c. – Lotterie autorizzate

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.

Spiegazione

A differenza del giuoco e della scommessa (art. 1933, che non danno azione in giudizio), le lotterie legalmente autorizzate danno luogo ad azione: il vincitore può pretendere il pagamento del premio anche in tribunale.

Come funziona e quando si applica

La norma è un’eccezione al principio dell’art. 1933. Il presupposto è l’autorizzazione legale della lotteria: solo allora l’obbligazione di pagare il premio diventa pienamente esigibile.

Esempio pratico

Chi vince a una lotteria nazionale autorizzata può agire in giudizio per ottenere il premio; chi «vince» una scommessa privata non autorizzata, invece, no.

Domande frequenti

Posso far valere in giudizio una vincita?

Sì, se la lotteria è legalmente autorizzata; le scommesse e i giochi non autorizzati non danno azione (art. 1933).

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Regola generale: le lotterie non autorizzate sono soggette al divieto di azione in giudizio dell'art. 1933 c.c.
  • Eccezione per lotterie legali: le lotterie legalmente autorizzate danno pieno diritto all'azione giudiziaria per il pagamento della vincita.
  • Presupposto dell'azione: è necessario che l'autorizzazione sia stata rilasciata dall'autorità competente prima dell'estrazione.
  • Chiusura del Capo XXV: l'art. 1935 è l'ultimo articolo del Capo XXV su gioco e scommessa; segue il Capo XXVI sulla fideiussione.
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Posizione sistematica

L'articolo 1935 chiude il Capo XXV del Codice Civile dedicato a gioco e scommessa. Dopo aver stabilito la regola di non azionabilita' (art. 1933) e l'eccezione per le competizioni sportive (art. 1934), il legislatore completa il quadro con un'ulteriore eccezione specifica per le lotterie autorizzate.

Nozione di lotteria e distinzione da altre fattispecie

La lotteria e' un gioco aleatorio in cui i partecipanti acquistano biglietti e la vincita dipende unicamente dalla sorte, senza alcun elemento di abilita' o competizione. Si distingue pertanto dalla scommessa sportiva (art. 1934) e dai giochi di carte o dadi tipici delle norme generali. L'elemento caratterizzante e' l'estrazione casuale tra un numero predefinito di partecipanti.

Il requisito dell'autorizzazione legale

L'art. 1935 subordina l'azionabilita' al fatto che la lotteria sia legalmente autorizzata. In assenza di autorizzazione, si ricade nella regola generale dell'art. 1933 e la vincita non e' recuperabile in giudizio. L'autorizzazione deve provenire dall'autorità competente: storicamente il Ministero delle Finanze, oggi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per le lotterie nazionali, e le regioni o comuni per lotterie locali di modesta entita' in base alle rispettive normative speciali.

Effetti pratici dell'autorizzazione

Una volta ottenuta l'autorizzazione, il rapporto tra organizzatore e vincitore assume piena rilevanza contrattuale: Tizio che acquista un biglietto della Lotteria Italia e risulta vincitore ha un'azione in giudizio per ottenere il pagamento del premio se l'organizzatore non adempie spontaneamente. La tutela e' dunque identica a quella di qualsiasi credito contrattuale ordinario.

Lotterie non autorizzate: conseguenze

Le lotterie prive di autorizzazione sono in primo luogo vietate dalla legge penale (art. 1 l. 528/1982 e successive modifiche), con sanzioni a carico degli organizzatori. Sul piano civile, non sorge alcun diritto azionabile in giudizio per i vincitori: chi partecipa a una lotteria clandestina e vince non può pretendere il premio davanti a un giudice. Questo assetto mira a disincentivare il gioco non regolamentato e a tutelare l'ordine pubblico economico.

Evoluzione normativa e lotterie istantanee

Con la diffusione delle lotterie istantanee (gratta e vinci) e delle lotterie digitali, il quadro autorizzativo si e' articolato ulteriormente. Tali prodotti sono oggi gestiti da concessionari pubblici sotto stretto controllo ADM, e il diritto alla vincita e' tutelato sia civilmente che amministrativamente. L'art. 1935 c.c. rimane il fondamento civilistico di questa tutela, anche se la disciplina di dettaglio e' rimessa a normative speciali di settore.

Domande frequenti

Chi vince alla Lotteria Italia può agire in giudizio se non riceve il premio?

Si', perché la Lotteria Italia e' legalmente autorizzata: l'art. 1935 c.c. conferisce piena azionabilita' in giudizio per le lotterie che hanno ottenuto l'autorizzazione dall'autorità competente.

Cosa succede se una lotteria non e' autorizzata?

Il vincitore non ha azione in giudizio per ottenere il premio (si applica la regola generale dell'art. 1933). Inoltre l'organizzatore rischia sanzioni penali per esercizio abusivo di gioco.

Chi autorizza le lotterie in Italia?

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per le lotterie nazionali; per lotterie locali di beneficenza o ricreative l'autorizzazione e' rilasciata da regioni o comuni nei limiti fissati dalla legge.

Il gratta e vinci e' coperto dall'art. 1935?

Si', le lotterie istantanee sono lotterie legalmente autorizzate. L'art. 1935 e' il fondamento civile della tutela del vincitore, anche se la disciplina di dettaglio e' contenuta in norme speciali di settore.

Qual e' la differenza tra lotteria e scommessa sportiva ai fini del codice civile?

La lotteria si basa su estrazione casuale senza abilita'; la scommessa sportiva (art. 1934) riguarda l'esito di competizioni agonistiche. Entrambe sono azionabili (la prima se autorizzata, la seconda per natura), ma per ragioni diverse.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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