Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 1932 c.c. elenca le norme inderogabili del contratto di assicurazione (tra cui artt. 1892-1894 sulle dichiarazioni inesatte, 1901 sul mancato pagamento del premio, 1917 sulla RC): derogabili solo in senso più favorevole all’assicurato; le clausole peggiorative sono sostituite di diritto dalla disciplina legale.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1932 c.c. – Norme inderogabili

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

In sintesi

  • Elenco tassativo di norme inderogabili a tutela dell'assicurato: artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 co. 2, 1901, 1903 co. 2, 1914 co. 2, 1915 co. 2, 1917 co. 3-4, 1926.
  • Derogabilita solo in melius: le parti possono pattuire condizioni piu favorevoli all'assicurato, mai meno favorevoli.
  • Sostituzione automatica delle clausole: le clausole in peius sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
  • Norma di chiusura del Capo sull'assicurazione: conclude la Sezione V e l'intero Capo XXIV del Libro IV.
Indice dei contenuti

Funzione sistematica della norma

L'art. 1932 c.c. e la norma di chiusura del capo sull'assicurazione (Capo XXIV, Libro IV). Dopo aver disciplinato singoli istituti (dichiarazioni inesatte, aggravamento del rischio, premi, sinistri, responsabilita civile, riassicurazione), il codice individua quali disposizioni hanno carattere imperativo a tutela dell'assicurato e quali invece sono derogabili dalle parti. Il meccanismo scelto e quello della derogabilita solo in senso piu favorevole all'assicurato (c.d. norme relative o semiimperative).

L'elenco degli articoli protetti

Le norme elencate riguardano istituti fondamentali del rapporto assicurativo: la forma della proposta (art. 1887), le dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave (artt. 1892-1893), l'annullamento per reticenza (art. 1894), l'aggravamento del rischio (artt. 1897-1898), il mancato pagamento dei premi (artt. 1899 co. 2 e 1901), la diminuzione del rischio (art. 1903 co. 2), gli obblighi di salvataggio in caso di sinistro (art. 1914 co. 2), la perdita o riduzione dell'indennita (art. 1915 co. 2), l'assicurazione della responsabilita civile e l'azione diretta del danneggiato (art. 1917 co. 3-4), e il recesso dal contratto di lunga durata (art. 1926).

La derogabilita in melius e la sostituzione automatica

Le parti possono liberamente introdurre condizioni contrattuali piu favorevoli all'assicurato rispetto a quanto previsto dalla legge. Non possono invece peggiorare la posizione dell'assicurato. Le clausole che tentano di derogare in senso meno favorevole sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge: e un caso di eterointegrazione del contratto ex art. 1339 c.c. La sostituzione opera automaticamente, senza bisogno di dichiarazione di nullita o pronuncia giudiziale.

Rapporto con il Codice del Consumo e il Codice delle Assicurazioni

L'art. 1932 c.c. e integrato e talora superato da normativa speciale: il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) prevede ulteriori norme inderogabili, specie per le assicurazioni danni obbligatorie e per i contratti con consumatori. Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) aggiunge tutele per le clausole abusive. Il giudice, dinanzi a una clausola lesiva, applica la fonte piu favorevole all'assicurato.

Esempio pratico

Una polizza prevede che, in caso di sinistro doloso commesso da un familiare convivente, l'assicuratore sia esonerato da ogni obbligo anche per la parte di indennita spettante all'assicurato. Questa clausola peggiora la posizione dell'assicurato rispetto all'art. 1917 co. 3 c.c. (che consente al danneggiato di agire direttamente). Ai sensi dell'art. 1932, la clausola e sostituita di diritto dalla disposizione legale, senza che l'assicurato debba impugnarla.

Domande frequenti

Quali sono le norme inderogabili del contratto di assicurazione?

L'art. 1932 elenca: artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 co. 2, 1901, 1903 co. 2, 1914 co. 2, 1915 co. 2, 1917 co. 3-4 e 1926 c.c.

Le parti possono accordarsi per condizioni piu favorevoli all'assicurato?

Si: la derogabilita e ammessa solo in senso migliorativo per l'assicurato. Le clausole peggiorative sono sostituite di diritto dalla legge.

Cosa succede a una clausola contrattuale che viola l'art. 1932?

E sostituita automaticamente dalla corrispondente disposizione di legge, senza bisogno di una pronuncia giudiziale di nullita.

L'art. 1932 si applica anche alle assicurazioni tra imprese (B2B)?

Si, salvo che la legge speciale preveda diversamente. Tuttavia, per le riassicurazioni (tra professionisti) le regole di protezione dell'assicurato hanno applicazione limitata, trattandosi di rapporti tra operatori professionali.

Qual e la differenza tra norma inderogabile e norma dispositiva?

La norma dispositiva puo essere liberamente derogata dalle parti in qualsiasi senso; quella inderogabile (come quelle elencate nell'art. 1932) puo essere derogata solo in senso piu favorevole all'assicurato.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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