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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 27 TUIVA disciplina la liquidazione e i versamenti mensili dell'IVA: meccanismo periodico di calcolo dell'imposta a debito o a credito sulla base della differenza tra IVA addebitata sulle vendite (registro vendite/corrispettivi) e IVA detraibile sugli acquisti (registro acquisti).
  • Il contribuente in regime mensile calcola, entro il 16 del mese successivo, la differenza tra IVA esigibile (vendite + corrispettivi) e IVA detraibile (acquisti), versando l'eccedenza all'erario o riportando a credito nel mese successivo se la differenza è a favore del contribuente.
  • Per commercianti al minuto e altri soggetti dell'art. 22 TUIVA: la base imponibile delle operazioni si ottiene dividendo i corrispettivi (IVA-inclusive) per 104 (4%), 110 (10%), 121 (21%, oggi 122 per 22%) e moltiplicando per 100, con arrotondamento al centesimo (formula di scorporo IVA dai corrispettivi).
  • Versamento entro il 16 del mese successivo tramite F24, con codice tributo specifico per ciascun mese di liquidazione (6001 gennaio, 6002 febbraio, ecc.); contribuenti in regime trimestrale versano entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (con maggiorazione 1%).
  • Modificato dal D.L. 138/2011 (manovra agosto 2011) per coordinamento con scorporo aliquote post-aumento al 21%; soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA) ma la disciplina è ricodificata in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE artt. 252-256.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 27 T.U.IVA – Liquidazione e versamenti mensili.

In vigore dal 17/09/2011 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Per lo scorporo aliquota 20% vedi art. 1, co. 4, DL 328/97.

“(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e’ computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare al mese successivo e’ determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta e’ del quattro per cento, per 110 quando l’imposta e’ del dieci per cento, per 121 quando l’imposta e’ del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

(Comma abrogato).”

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Commento

La liquidazione periodica IVA: il cuore dell'adempimento

L'art. 27 TUIVA disciplina la liquidazione periodica dell'IVA, l'adempimento ricorrente più importante del sistema italiano dell'imposta sul valore aggiunto. Ogni mese (o trimestre per i contribuenti in regime trimestrale), il contribuente deve calcolare la differenza tra l'IVA addebitata sulle proprie operazioni attive (vendite, prestazioni, scontrini) e l'IVA detraibile pagata sui propri acquisti (fatture passive ricevute), versando l'eccedenza all'erario o riportando a credito se la differenza è a suo favore. Il sistema realizza il principio di neutralità dell'IVA: il contribuente versa solo l'IVA "netta" effettivamente prodotta dalla propria attività, non l'intero ammontare dell'imposta sulle operazioni attive.

La liquidazione periodica è coordinata con la dichiarazione IVA annuale (D.P.R. 322/1998, oggi modello IVA): la liquidazione periodica è un "acconto" dell'imposta annuale, e a fine anno la dichiarazione consolida tutti i dati periodici determinando il saldo IVA dovuto o a credito. Le liquidazioni periodiche sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate trimestralmente con il modello "Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA" (LIPE), obbligatorio dal 2017 per la maggior parte dei contribuenti.

Il calcolo della liquidazione mensile

Per i contribuenti in regime mensile, la liquidazione si calcola secondo questa formula schematica: IVA dovuta del mese = IVA esigibile sulle operazioni attive (vendite + corrispettivi) - IVA detraibile sugli acquisti. Se il risultato è positivo, il contribuente versa l'IVA al fisco entro il 16 del mese successivo. Se è negativo (credito IVA), l'importo è computato in detrazione nel mese successivo, riducendo l'IVA dovuta della liquidazione successiva.

L'IVA esigibile sulle operazioni attive comprende: l'IVA delle fatture emesse e registrate ex art. 23 nel mese di competenza (anche se emesse successivamente entro il termine di fatturazione differita); l'IVA dei corrispettivi giornalieri registrati ex art. 24 (per commercianti al minuto); l'IVA dovuta in autofatturazione per acquisti UE B2B (reverse charge) o per altre ipotesi di art. 17 c. 5 e 6 TUIVA. L'IVA detraibile sugli acquisti comprende: l'IVA delle fatture passive ricevute e registrate ex art. 25 nel mese di competenza, secondo i criteri di detraibilità degli artt. 19, 19-bis, 19-bis1, 19-bis2.

Lo scorporo IVA per commercianti al minuto: la formula del 104/110/122

Il comma 1 dell'art. 27 detta una formula specifica per i commercianti al minuto e altri soggetti dell'art. 22 TUIVA. Per questi contribuenti, i corrispettivi giornalieri sono registrati IVA-inclusive (cioè comprensivi dell'imposta), e per determinare la base imponibile occorre scorporare l'IVA. La formula dell'art. 27: dividere i corrispettivi per 104 (se IVA al 4%), 110 (se 10%), 121 (se 21%, oggi 122 per IVA al 22%), e moltiplicare il risultato per 100, arrotondando al centesimo di euro.

Esempio: corrispettivi giornalieri 22% per €1.220. Calcolo: 1.220 / 122 × 100 = 1.000,00 (base imponibile). IVA dovuta = 1.220 - 1.000 = €220 (oppure direttamente: 1.220 × 22 / 122 = €220). La formula è una semplificazione algebrica della scorporazione IVA, particolarmente utile per chi gestisce molti corrispettivi giornalieri. I RT (Registratori Telematici) moderni gestiscono automaticamente lo scorporo, eliminando la necessità di calcoli manuali. La formula nell'art. 27 prevedeva originariamente il 121 per IVA al 21%; il riferimento è stato implicitamente aggiornato al 122 con l'aumento dell'aliquota al 22% nel 2013, anche se il testo dell'articolo non è stato formalmente modificato (rinvio implicito alle aliquote vigenti).

Modalità di versamento: F24 e codici tributo

Il versamento dell'IVA mensile avviene tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di competenza. Esempio: liquidazione di gennaio → versamento entro il 16 febbraio. I codici tributo identificano il mese di competenza: 6001 (gennaio), 6002 (febbraio), 6003 (marzo), e così via. Il versamento in F24 può essere compensato con altri crediti tributari (IRES, IRPEF, IRAP, addizionali) ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 (compensazione orizzontale), nel limite di €700.000 annui.

Per il versamento dell'acconto IVA di dicembre (art. 6 c. 2 L. 405/1990): obbligo di versare entro il 27 dicembre un acconto pari all'88% (regime storico) dell'IVA dovuta nel periodo precedente, o all'88% delle operazioni effettuate nel periodo (calcolo previsionale), o l'IVA effettivamente dovuta nel periodo dal 1° al 20 dicembre (calcolo effettivo). Il saldo si versa con la liquidazione di gennaio dell'anno successivo. L'acconto è strumento di accelerazione del gettito IVA per chiusura anno solare.

Regime trimestrale: per chi è disponibile

L'art. 7 D.P.R. 542/1999 prevede la possibilità di optare per il regime trimestrale per contribuenti con volume d'affari nell'anno precedente non superiore a determinate soglie: €400.000 per imprese di servizi e arti/professioni; €700.000 per imprese di commercio. Il regime trimestrale prevede liquidazione e versamento entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es. 1° trimestre gennaio-marzo → versamento 16 maggio), con maggiorazione di 1% sull'IVA dovuta come compenso del fisco per la dilazione di pagamento.

Il regime trimestrale è particolarmente vantaggioso per piccoli contribuenti che hanno flussi IVA modesti e poco frequenti, riducendo gli adempimenti periodici da 12 a 4 all'anno. Tuttavia, per contribuenti con costanti crediti IVA (es. esportatori abituali, fornitori in split payment), il regime mensile è preferibile perché permette di chiedere a rimborso o compensare crediti più frequentemente. La scelta del regime è opzionale e si esercita nella dichiarazione IVA dell'anno precedente.

Comunicazione Liquidazioni Periodiche (LIPE)

Dal 2017 (D.L. 193/2016), i contribuenti IVA sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, ogni trimestre, la "Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA" (LIPE), un modello telematico che riassume i dati delle liquidazioni mensili o trimestrali del periodo. Termini di trasmissione: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2° trimestre, posticipato per esigenze coordinamento con dichiarazione redditi), 30 novembre (3° trimestre), 28 febbraio dell'anno successivo (4° trimestre).

La LIPE è strumento di controllo preventivo dell'amministrazione finanziaria: permette di intercettare anomalie nelle liquidazioni periodiche prima della dichiarazione annuale, riducendo evasioni e omessi versamenti. Sanzioni per omessa o tardiva LIPE: previste dall'art. 11 D.Lgs. 471/1997 con importi proporzionati. Per i contribuenti integrati con SDI (fatturazione elettronica + corrispettivi RT), la LIPE è in larga parte automatizzata e precompilata dall'Agenzia.

Crediti IVA: rimborso o compensazione

Quando dalla liquidazione periodica risulta un credito IVA, il contribuente ha tre opzioni: (1) computare in detrazione nel mese successivo (regola di base art. 27 c. 1), il credito riduce l'IVA dovuta nella liquidazione successiva, fino ad esaurimento; (2) compensare con altri tributi tramite F24 (compensazione orizzontale), entro limiti annuali (€700.000) e con visto di conformità per crediti superiori a €5.000; (3) chiedere a rimborso in dichiarazione annuale, per crediti annuali superiori a €2.582,28, con tempi di rimborso 90-180 giorni (più rapidi per esportatori abituali e operatori in split payment).

Per crediti infrannuali (durante l'anno, prima della dichiarazione annuale), è possibile chiedere il rimborso trimestrale ai sensi dell'art. 38-bis TUIVA in casi specifici: aliquota media degli acquisti superiore a quella delle vendite, esportazioni e operazioni assimilate prevalenti, regime di split payment. Le richieste di rimborso trimestrale richiedono modulistica specifica (modello IVA TR) e visto di conformità per importi superiori a soglie.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 27 è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica la disciplina della liquidazione periodica IVA negli articoli del nuovo testo unico in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE artt. 252-256. La continuità è garantita: stesse modalità di liquidazione mensile/trimestrale, stessa formula di scorporo per commercianti al minuto, stessi codici tributo F24, stesso obbligo LIPE. Cambieranno i riferimenti normativi nei sistemi gestionali e nei modelli dichiarativi.

L'evoluzione futura della disciplina riguarderà soprattutto l'integrazione tecnologica: ulteriore automazione delle liquidazioni periodiche tramite SDI + RT (LIPE precompilata, dichiarazione precompilata estesa); possibili semplificazioni per micro-imprese; allineamento UE su procedure armonizzate di liquidazione IVA. Gli operatori dovranno mantenere alta l'attenzione su queste evoluzioni e sui sistemi gestionali integrati.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 27/E del 7 novembre 2017

Chiarisce gli adempimenti relativi alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, ai termini di versamento mensili e trimestrali ex art. 27 DPR 633/1972 e DPR 100/1998. Fornisce indicazioni operative su correzione di errori e ravvedimento operoso.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quando si versa l'IVA mensile?

L'IVA mensile va versata entro il 16 del mese successivo a quello di competenza, tramite modello F24. Esempio: liquidazione di gennaio (operazioni effettuate dal 1° al 31 gennaio) → versamento entro il 16 febbraio. I codici tributo identificano il mese di competenza: 6001 (gennaio), 6002 (febbraio), 6003 (marzo), e così via. Il versamento può essere compensato con altri crediti tributari (IRES, IRPEF, IRAP) tramite compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 (limite annuale €700.000, visto di conformità per crediti superiori a €5.000). Per il regime trimestrale: versamento entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre, con maggiorazione 1%.

Come si calcola la liquidazione IVA mensile?

Si applica la formula: IVA dovuta = IVA esigibile sulle operazioni attive - IVA detraibile sugli acquisti. IVA esigibile: somma dell'IVA delle fatture emesse e registrate (art. 23) + IVA dei corrispettivi (art. 24) + IVA da reverse charge (art. 17 c. 5/6). IVA detraibile: somma dell'IVA delle fatture passive registrate (art. 25), nei limiti delle regole di detraibilità (artt. 19, 19-bis, 19-bis1, 19-bis2, pro-rata, esclusioni, rettifiche). Se positivo: si versa l'eccedenza al fisco entro il 16 del mese successivo. Se negativo: il credito è computato in detrazione nel mese successivo, oppure compensato/rimborsato secondo le regole. Il calcolo è automatizzato dai software gestionali integrati con SDI.

Cos'è la formula di scorporo IVA 104/110/122?

È la formula prevista dall'art. 27 c. 1 ultima parte per scorporare l'IVA dai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto (registrati IVA-inclusive). La formula: dividere il corrispettivo per (100 + aliquota), moltiplicare per 100, arrotondare al centesimo. Per IVA 4%: dividere per 104. Per IVA 10%: dividere per 110. Per IVA 22%: dividere per 122 (originariamente 121 quando l'aliquota era 21%, aggiornato implicitamente al 122 con l'aumento al 22% nel 2013). Esempio: corrispettivi 22% per €1.220 → 1.220 / 122 × 100 = €1.000 (base imponibile); IVA = 1.220 - 1.000 = €220. I RT moderni gestiscono automaticamente lo scorporo, eliminando il calcolo manuale.

Cosa succede se dalla liquidazione risulta un credito IVA?

Tre opzioni possibili. (1) COMPUTARE IN DETRAZIONE NEL MESE SUCCESSIVO (regola base art. 27 c. 1): il credito riduce l'IVA dovuta nelle liquidazioni successive fino ad esaurimento. (2) COMPENSARE CON ALTRI TRIBUTI: tramite F24 in compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, entro limite annuale €700.000, con visto di conformità per crediti superiori a €5.000. (3) CHIEDERE A RIMBORSO: in dichiarazione annuale per crediti superiori a €2.582,28, tempi 90-180 giorni (più rapidi per esportatori abituali e split payment). Per crediti infrannuali, possibile rimborso trimestrale ex art. 38-bis con modulo IVA TR in casi specifici (aliquota media acquisti > vendite, esportazioni prevalenti, split payment). La gestione del credito è strategica per la liquidità aziendale.

Cos'è la LIPE (Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA)?

Dal 2017 (D.L. 193/2016), i contribuenti IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la "Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche" ogni trimestre, riassumendo i dati delle liquidazioni mensili/trimestrali del periodo. Termini: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2° trimestre), 30 novembre (3° trimestre), 28 febbraio anno successivo (4° trimestre). Strumento di controllo preventivo: permette di intercettare anomalie nelle liquidazioni prima della dichiarazione annuale. Per i contribuenti integrati con SDI (fatturazione elettronica + RT), la LIPE è in gran parte precompilata dall'Agenzia. Sanzioni per omessa/tardiva LIPE: art. 11 D.Lgs. 471/1997 con importi proporzionati. La LIPE riduce significativamente le evasioni IVA grazie al monitoraggio infra-annuale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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