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Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Le sentenze tributarie si impugnano con tre mezzi tipici: appello, ricorso per cassazione e revocazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 104 D.Lgs. 175/2024 – I mezzi d’impugnazione

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

In sintesi

  • I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono tre.
  • Essi sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.
  • L'elenco individua i rimedi tipici contro le sentenze tributarie.

I tre rimedi contro le sentenze tributarie. L'articolo 104 elenca tassativamente i mezzi d'impugnazione esperibili contro le sentenze delle corti di giustizia tributaria: l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. La norma traccia la mappa dei rimedi e, in combinato con le disposizioni generali richiamate dall'articolo 103, definisce il sistema delle impugnazioni del processo tributario.

L'appello è il mezzo a critica libera che devolve la controversia alla corte di secondo grado, con possibilità di riesame sia in fatto sia in diritto; la sua disciplina è dettata dagli articoli 106 e seguenti, dalla competenza alla forma del ricorso. Il ricorso per cassazione è invece il rimedio di legittimità contro le sentenze di secondo grado, governato in larga parte dalle regole del codice di procedura civile richiamate. La revocazione, infine, è il mezzo straordinario che consente di rimuovere la sentenza in presenza dei motivi tipici previsti dalla legge.

La tassatività dell'elenco è coerente con il principio per cui i mezzi d'impugnazione sono tipici: non sono ammessi rimedi diversi da quelli previsti. Il sistema si raccorda con i termini dell'articolo 105, che fissa il termine generale di sessanta giorni e ne disciplina la decorrenza, e con la revocazione, i cui motivi e la cui decorrenza sono richiamati nel medesimo articolo 105.

Domande frequenti

Quali sono i mezzi d'impugnazione delle sentenze tributarie?

L'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (art. 104).

Cos'e' l'appello tributario?

Il mezzo a critica libera che devolve la controversia alla corte di secondo grado, con riesame sia in fatto sia in diritto.

Contro cosa si propone il ricorso per cassazione?

E' il rimedio di legittimita' contro le sentenze di secondo grado, governato in larga parte dalle regole del codice di procedura civile.

Cos'e' la revocazione?

Il mezzo straordinario che consente di rimuovere la sentenza in presenza dei motivi tipici previsti dalla legge.

Si possono usare rimedi diversi da questi tre?

No: i mezzi d'impugnazione sono tipici e l'elenco e' tassativo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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