In sintesi
Le sentenze tributarie si impugnano con tre mezzi tipici: appello, ricorso per cassazione e revocazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 D.Lgs. 175/2024 – I mezzi d’impugnazione
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 104 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013
- Art. 104 Cod. Amb. — Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Art. 104 D.Lgs. 159/2011 — Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo
- Art. 104 D.Lgs. 209/2005 — Accertamenti sulla gestione contabile
- Art. 104 D.Lgs. 42/2004 — Fruizione di beni culturali di proprietà privata
- Art. 104 Codice Civile: Effetti dell'opposizione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
I tre rimedi contro le sentenze tributarie. L'articolo 104 elenca tassativamente i mezzi d'impugnazione esperibili contro le sentenze delle corti di giustizia tributaria: l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. La norma traccia la mappa dei rimedi e, in combinato con le disposizioni generali richiamate dall'articolo 103, definisce il sistema delle impugnazioni del processo tributario.
L'appello è il mezzo a critica libera che devolve la controversia alla corte di secondo grado, con possibilità di riesame sia in fatto sia in diritto; la sua disciplina è dettata dagli articoli 106 e seguenti, dalla competenza alla forma del ricorso. Il ricorso per cassazione è invece il rimedio di legittimità contro le sentenze di secondo grado, governato in larga parte dalle regole del codice di procedura civile richiamate. La revocazione, infine, è il mezzo straordinario che consente di rimuovere la sentenza in presenza dei motivi tipici previsti dalla legge.
La tassatività dell'elenco è coerente con il principio per cui i mezzi d'impugnazione sono tipici: non sono ammessi rimedi diversi da quelli previsti. Il sistema si raccorda con i termini dell'articolo 105, che fissa il termine generale di sessanta giorni e ne disciplina la decorrenza, e con la revocazione, i cui motivi e la cui decorrenza sono richiamati nel medesimo articolo 105.
Domande frequenti
Quali sono i mezzi d'impugnazione delle sentenze tributarie?
L'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (art. 104).
Cos'e' l'appello tributario?
Il mezzo a critica libera che devolve la controversia alla corte di secondo grado, con riesame sia in fatto sia in diritto.
Contro cosa si propone il ricorso per cassazione?
E' il rimedio di legittimita' contro le sentenze di secondo grado, governato in larga parte dalle regole del codice di procedura civile.
Cos'e' la revocazione?
Il mezzo straordinario che consente di rimuovere la sentenza in presenza dei motivi tipici previsti dalla legge.
Si possono usare rimedi diversi da questi tre?
No: i mezzi d'impugnazione sono tipici e l'elenco e' tassativo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate