Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1908 c.c. Valore della cosa assicurata
In vigore
Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1907 - Articolo 1907 Codice Civile: Assicurazione parziale→Cod. civ. art. 1909 - Art. 1909 c.c.: Assicurazione per somma eccedente il valore dell→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1906 Codice Civile: Danni cagionati da vizio della cosa→Articolo 1910 Codice Civile: Assicurazione presso diversi assicuratori→Articolo 1905 Codice Civile: Limiti del risarcimento→Articolo 1911 Codice Civile: Coassicurazione→Articolo 1904 Codice Civile: Interesse all’assicurazione→Art. 1912 c.c.: Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari→Articolo 1903 Codice Civile: Agenti di assicurazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il valore al momento del sinistro come regola generale
L'art. 1908 c.c. fissa la regola di accertamento del danno nell'assicurazione contro i danni: il punto di riferimento e' il valore che le cose avevano al momento del sinistro. Cio' e' coerente con il principio indennitario dell'art. 1905: si rimborsa cio' che si e' perduto, e la perdita si misura sul valore corrente al momento in cui si e' verificata. Non rileva il prezzo pagato all'acquisto, ne' il valore indicato in polizza al momento della stipula: conta il valore di mercato del giorno del danno.
La stima preventiva: efficacia e forma
Il secondo comma consente di anticipare la determinazione del valore tramite stima accettata per iscritto da entrambe le parti. Si tratta di un accordo formale con cui le parti concordano, prima del sinistro, a quale valore si farà riferimento per liquidare il danno. La stima preventiva e' vincolante e semplifica la liquidazione: evita le dispute sul valore al momento del sinistro. Tizio e l'assicuratore stimano per iscritto l'impianto produttivo a 800.000 euro; in caso di sinistro, quella e' la base di calcolo, salvo che il valore sia mutato significativamente.
Dichiarazione di valore in polizza: non equivale a stima
Il terzo comma introduce una distinzione tecnica importante: la mera dichiarazione di valore contenuta nella polizza o in altri documenti non equivale a stima. È frequente che le polizze riportino un «valore dichiarato» indicato unilateralmente dall'assicurato; questa indicazione non ha l'effetto vincolante della stima accettata per iscritto da entrambe le parti. In sede di sinistro, l'assicuratore potra' contestare quel valore e richiedere una perizia sul valore effettivo al momento del danno. Solo la stima bilateralmente accettata e' idonea a cristallizzare il valore convenzionale.
Prodotti del suolo: la regola speciale
L'ultimo comma prevede una norma speciale per i prodotti agricoli: il danno si determina in base al valore che i prodotti avrebbero avuto alla maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono. Questa regola tiene conto della specificità dei raccolti, che subiscono il danno spesso prima di essere commercializzati: un grandinata distrugge le mele a luglio, ma il valore di riferimento e' quello di settembre, quando sarebbero state vendute. Caio assicura il proprio vigneto: il danno da grandine di agosto si liquidera' sul valore del vino ottenibile a ottobre.
Implicazioni pratiche
Per l'assicurato, e' fondamentale distinguere tra stima formale e semplice dichiarazione di valore. Solo la prima garantisce certezza in sede di liquidazione. Per beni soggetti a forte oscillazione di valore (macchinari, impianti, opere d'arte), la stima preventiva e' uno strumento di tutela prezioso. Per i prodotti agricoli, la polizza deve specificare il metodo di calcolo del valore alla raccolta, per evitare dispute tra il perito agricolo dell'assicurato e quello dell'assicuratore.
Domande frequenti
Come si determina il valore del bene ai fini del risarcimento?
In base al valore che il bene aveva al momento del sinistro, non al prezzo d'acquisto ne' al valore indicato in polizza alla stipula.
Cos'e' la stima preventiva e a cosa serve?
È un accordo scritto e bilaterale che fissa il valore del bene prima del sinistro; semplifica la liquidazione e previene dispute sul valore reale.
La dichiarazione di valore in polizza ha lo stesso effetto della stima?
No: la legge chiarisce che la semplice indicazione di valore in polizza non equivale a stima formale e non vincola l'assicuratore in sede di liquidazione.
Come si calcola il danno per i prodotti agricoli?
In base al valore che i prodotti avrebbero avuto alla maturazione o al tempo ordinario di raccolta, anche se il sinistro e' avvenuto prima.
Posso ricevere un indennizzo superiore al valore reale del bene al sinistro?
No: il primo comma vieta espressamente di attribuire alle cose un valore superiore a quello che avevano al momento del sinistro.