Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Editoria Libraria

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Editoria Libraria

Nelle case editrici librarie il calendario delle ferie si intreccia con la stagionalità editoriale: il blocco agostano tradizionale, la corsa alle uscite autunnali, la preparazione al Salone del Libro di primavera. Il CCNL Editoria Libraria disciplina le ferie, i permessi retribuiti (ROL) e le festività su base di inderogabilità legale e di miglioramenti contrattuali, garantendo al lavoratore il diritto al riposo come bene non negoziabile.

In sintesi

Il CCNL Editoria Libraria riconosce a impiegati e operai 27 giorni lavorativi di ferie l’anno (art. 6 delle Parti II e III), oltre il minimo di quattro settimane del d.lgs. 66/2003. Per giornalieri e due turni la riduzione dell’orario vale 66 ore e 40 minuti l’anno (40 ore più 26 ore e 40 minuti, art. 27) e quattro giornate di riposo retribuito sostituiscono le festività abolite (art. 5). Le ferie sono irrinunciabili: la loro monetizzazione è vietata durante il rapporto, salvo la parte eccedente le quattro settimane.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
Parti firmatarie (datori)
Assografici · AIE · ANES
Categorie
Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
Ambito
Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
Fonte
Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

Le ferie: diritto costituzionale e disciplina contrattuale

Il diritto alle ferie trova radici nell’art. 36 della Costituzione, che ne sancisce l’irrinunciabilità, e nella normativa comunitaria recepita dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003. Il minimo garantito dalla legge è di quattro settimane annue, un diritto che nessuna pattuizione individuale o collettiva può ridurre.

Il CCNL grafici ed editoriali riconosce 27 giorni lavorativi di ferie l’anno sia agli impiegati (Parte III, art. 6) sia agli operai (Parte II, art. 6): sono 4 settimane e mezza su sei giorni, uguali per tutti i livelli e senza aumenti per anzianità nel settore editoriale (i 30 giorni oltre i 15 anni di servizio valgono solo per i cartotecnici). Con l’orario su cinque giorni ogni giornata di ferie si calcola per 1,2, sia per il computo del periodo sia per la retribuzione. Gli apprendisti fino a 16 anni hanno diritto ad almeno 30 giorni (l. 25/1955, art. 14).

Maturazione e computo

Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio prestato nell’anno solare. Chi non ha maturato le ferie intere ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità; per gli operai si computano nell’anzianità, ai fini delle ferie, i periodi di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti del contratto e le assenze giustificate fino a tre mesi complessivi nell’anno (art. 6). Maturano invece normalmente durante:

  • assenze per malattia (nei limiti del periodo di comporto);
  • congedi di maternità, paternità e parentali obbligatori;
  • ferie stesse (le ferie fruite non interrompono la maturazione del periodo successivo);
  • permessi retribuiti.
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Pianificazione e fruizione delle ferie

Il datore ha il diritto di organizzare le ferie tenendo conto delle esigenze produttive ed organizzative, ma è tenuto a tenere conto delle esigenze del lavoratore (art. 2109 c.c.). Nel settore editoriale librario la pianificazione è condizionata da due logiche opposte:

  • il blocco estivo (di norma luglio-agosto): molte case editrici chiudono per uno o due settimane di ferie collettive, consentendo al personale di fruire una parte rilevante del periodo annuo;
  • i picchi autunnali (settembre-novembre): il lancio delle uscite più importanti dell’anno, la preparazione al Natale e la partecipazione alle fiere richiedono la presenza di tutto l’organico; le ferie individuali sono perciò di norma sospese o ridotte in questo periodo.

Il lavoratore che non riesce a fruire le ferie per ragioni imputabili al datore (impossibilità organizzativa non giustificata da esigenze produttive) ha diritto a fruirle successivamente e, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti. Il CCNL prevede che le ferie siano concesse normalmente in via continuativa per almeno due settimane e che, in caso di chiusura collettiva, la terza settimana sia agganciata alle prime due se le esigenze produttive lo permettono; per gli operai l’epoca delle ferie è fissata di norma tra maggio e ottobre, per gli impiegati l’azienda tiene conto, compatibilmente con il servizio, dei loro desideri. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie (art. 6).

Termini di fruizione e decadenza

L’art. 10 del d.lgs. 66/2003 prevede che due settimane di ferie vadano fruite nell’anno di maturazione; le restanti due possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. Il CCNL non detta un termine ulteriore: prevede solo che le ferie siano concesse di norma in via continuativa per almeno due settimane (art. 6 delle Parti II e III). Il datore ha l’obbligo di sollecitare attivamente la fruizione: se le ferie non vengono godute per causa imputabile al datore, non si prescrivono mentre il rapporto è in corso (principio consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: sent. 6 novembre 2018, cause C-619/16 e C-684/16).

I ROL: Riposi e Ore di Libera Disponibilità

Nel CCNL grafici ed editoriali i ROL sono la riduzione dell’orario di lavoro annuo prevista dall’art. 27 della Parte I. Per i lavoratori giornalieri e su due turni l’orario normale è di 40 ore medie settimanali e viene ridotto:

  • di 40 ore l’anno, in applicazione del Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983;
  • di ulteriori 26 ore e 40 minuti l’anno, pari a quattro giornate da 6 ore e 40 minuti;
  • in totale 66 ore e 40 minuti l’anno, assorbite fino a concorrenza degli orari inferiori già esistenti in azienda;
  • per i tre turni avvicendati la riduzione è di 40 ore l’anno e il terzo turno ha un orario di 36 ore medie settimanali; a chi lavora su impianti a ciclo continuo 24 ore su 24 spettano inoltre quattro giorni annui di riposo retribuito non monetizzabili.

Le modalità di attuazione della riduzione (a giornata o a ore, entro quale termine) sono definite a livello aziendale: il CCNL non fissa un calendario unico.

Distinzione pratica: le ferie sono irrinunciabili per legge (art. 36 Cost.); i ROL derivano dal contratto collettivo. Per le ferie non godute alla cessazione del rapporto il CCNL prevede il compenso per quelle maturate (art. 6); per i ROL non fruiti il testo non detta una regola propria e rinvia, per l’attuazione, alla contrattazione aziendale. Il contratto tratta in un articolo diverso (art. 5, Parti II e III) le quattro giornate di riposo retribuito che sostituiscono le festività abolite dalla l. 54/1977: il testo non dice se coincidano con le 26 ore e 40 minuti dell’art. 27, quindi non vanno sommate senza controllare l’accordo aziendale. L’ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023 prevede inoltre che i ROL e le ex festività non utilizzati nell’anno possano confluire in un «Conto individuale del tempo», istituibile in azienda previo accordo con R.S.U. o OO.SS. territoriali, e che ferie oltre le quattro settimane e ROL possano essere ceduti ai colleghi per solidarietà (art. 24 d.lgs. 151/2015).

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Permessi retribuiti per eventi personali e familiari

Oltre alle ferie e ai ROL, il CCNL e la legge riconoscono permessi per eventi specifici. Quelli del CCNL grafici ed editoriali (art. 7 delle Parti II e III e art. 33 della Parte I) e quelli di legge sono i seguenti:

Permessi per eventi personali — CCNL grafici ed editoriali e norme di legge
Evento Durata Fonte e note
Matrimonio del lavoratore Impiegati: 15 giorni con decorrenza della retribuzione, non computati nelle ferie. Operai: 15 giorni consecutivi con compenso di 13 giornate di retribuzione, di cui 7 anticipate per conto dell’INPS CCNL, art. 7 della Parte III (impiegati) e della Parte II (operai)
Decesso o grave infermità di coniuge, parente entro il secondo grado o convivente 3 giorni lavorativi all’anno, retribuiti Legge: art. 4, comma 1, l. 53/2000. Il testo del CCNL non contiene una disciplina specifica del lutto
Nascita di un figlio (padre) Congedo di paternità obbligatorio di legge (10 giorni lavorativi) più 16 ore di congedo retribuito previste dal CCNL, che non si sommano ai congedi di legge per le stesse finalità d.lgs. 151/2001, art. 27-bis; CCNL, art. 42 della Parte I; per gli altri congedi vedi la scheda su maternità e congedi
Donazione di sangue Giornata lavorativa Diritto di legge (l. 219/2005)
Necessità familiari improrogabili e altri giustificati motivi (anche visite mediche) Brevi permessi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell’azienda; nessuna retribuzione, ore recuperabili CCNL, art. 33 della Parte I
Lavoratori studenti Una settimana di calendario all’anno di permessi retribuiti per esigenze di studio, più fino a una settimana non retribuita; si aggiungono ai permessi per sostenere gli esami CCNL, art. 33; esami: art. 10 l. 300/1970

Festività nazionali e abolite

Le festività nazionali riconosciute dalla l. 260/1949 (come modificata) sono le giornate di riposo obbligatorio retribuito per i lavoratori dipendenti. Il CCNL elenca come festivi, oltre alle domeniche, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, Capodanno, l’Epifania, il lunedì dopo Pasqua, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre e la festa del Santo Patrono (a Roma il 29 giugno). Per gli impiegati, se la festività cade di domenica spetta, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione; per gli operai chi non lavora ha la normale retribuzione giornaliera anche se la festività cade di domenica, e chi lavora ha la retribuzione maggiorata del 60% (art. 5).

Le festività abolite dalla l. 54/1977 (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo, ecc.; l’Epifania è stata ripristinata nel 1985) non sono più giornate di riposo obbligatorio: il CCNL le sostituisce con quattro giornate di riposo retribuito (art. 5 delle Parti II e III).

Malattia durante le ferie: sospensione e recupero

Per il CCNL (art. 6 delle Parti II e III) la malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante le ferie ne interrompe il decorso; per le altre malattie vale il principio generale per cui sospendono le ferie solo se impediscono il riposo (vedi sotto). Il lavoratore deve:

  1. comunicare tempestivamente al datore l’insorgenza della malattia;
  2. inviare il certificato medico all’INPS attraverso il medico curante (telematicamente);
  3. restare reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali.

I giorni di malattia non vengono computati come ferie. Il lavoratore ha diritto a riprendere le ferie interrotte o a recuperarle in un altro periodo, da concordare con il datore.

Attenzione: la sospensione delle ferie per malattia opera solo se la malattia è incompatibile con la funzione di riposo che le ferie assolvono. Se la malattia è di lieve entità e il lavoratore è in viaggio all’estero, la denuncia tempestiva e la certificazione rimangono comunque obbligatorie; in caso contrario il datore può rifiutare la sospensione.

Casi pratici

Tizio — Redattore, ferie estive e malattia in agosto
Tizio è in ferie dal 1° al 31 agosto. Il 10 agosto viene ricoverato in ospedale e la struttura rilascia un certificato per 8 giorni (fino al 17 agosto). Tizio comunica il ricovero al datore il giorno stesso e fa inviare il certificato telematicamente. Le ferie sono sospese dal 10 al 17 agosto (8 giorni). Tizio ha diritto a recuperare questi 8 giorni di ferie in un periodo successivo da concordare con il datore. Le ferie riprendono a decorrere dal 18 agosto. Al termine delle ferie del 31 agosto, Tizio avrà maturato 8 giorni di ferie da godere ulteriormente.
Caia — Editor, ROL non fruiti al 31 dicembre e indennità sostitutiva
Caia ha maturato nel corso dell’anno 32 ore di ROL. Al 31 dicembre ne ha fruito solo 16, le rimanenti 16 non sono state godute per impossibilità organizzativa (chiusura catalogo dell’anno, cui Caia ha partecipato attivamente). Il CCNL non fissa un termine di fruizione né dice che i ROL residui diventino un’indennità: le modalità di attuazione sono demandate al livello aziendale (art. 27). Caia chiede all’azienda l’accordo o il regolamento che disciplina i ROL e, in mancanza, concorda per iscritto un calendario per fruire le 16 ore residue; se il rapporto cessasse prima, chiederebbe come vengono trattate le ore non godute in sede di liquidazione.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano a un dipendente di una casa editrice?
Il minimo di legge è quattro settimane annue (d.lgs. 66/2003). Il CCNL grafici ed editoriali riconosce 27 giorni lavorativi a impiegati e operai (4 settimane e mezza su sei giorni), senza aumenti per anzianità nel settore editoriale. Le ferie si maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nel corso dell’anno.
Le ferie possono essere monetizzate nel settore editoriale?
No, per la parte corrispondente alle quattro settimane di minimo legale (art. 10, d.lgs. 66/2003 e art. 36 Cost.). Le ferie eccedenti le quattro settimane possono essere monetizzate se il contratto lo prevede. All’atto della cessazione del rapporto, i giorni maturati e non goduti devono essere liquidati come indennità sostitutiva.
Cosa succede se durante le ferie sopravviene una malattia?
Il CCNL (art. 6) interrompe il decorso delle ferie per la malattia con ricovero ospedaliero regolarmente comunicata e certificata; per le altre malattie la sospensione opera se impediscono il riposo. Il periodo di assenza per malattia certificata non è computato come ferie e il lavoratore ha diritto a fruire i giorni non goduti per causa di malattia in un momento successivo, previa comunicazione tempestiva e certificazione medica.
Entro quando devono essere fruite le ferie nel CCNL Editoria Libraria?
Il CCNL prevede la fruizione di norma continuativa per almeno due settimane (art. 6); per il resto valgono i termini di legge: due settimane nell’anno di maturazione, le restanti due entro i 18 mesi successivi (d.lgs. 66/2003). Il datore ha l’obbligo di sollecitare la fruizione: le ferie non si prescrivono se l’omessa fruizione è imputabile al datore.
Cosa sono i ROL e come si differenziano dalle ferie?
I ROL sono la riduzione dell’orario annuo dell’art. 27 del CCNL: 40 ore più 26 ore e 40 minuti (66 ore e 40 minuti) per giornalieri e due turni, 40 ore per i tre turni. Le modalità di attuazione sono definite a livello aziendale e il contratto non prevede la monetizzazione delle ore non fruite. Le quattro giornate di riposo retribuito per le festività abolite sono trattate a parte (art. 5).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Giorni di ferie, ROL e permessi sono quelli del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (artt. 5, 6, 7, 27 e 33), riletto sul testo integrale; il testo del rinnovo del 19 dicembre 2023 non è stato consultato per intero. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

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