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CCNL Legno e Arredamento Artigianato: ferie, permessi e ROL
Guida completa alle ferie annue, ai permessi ROL e ai permessi retribuiti previsti dal CCNL per le imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: maturazione, fruizione, festività e diritto allo studio.
Il CCNL Legno Arredamento Artigianato riconosce 4 settimane (160 ore) di ferie annue retribuite e 16 ore di permessi ROL annui. Sono previsti permessi per assemblea (10 ore), cariche sindacali, lutto, matrimonio e diritto allo studio. Almeno due settimane di ferie devono essere godute su richiesta del lavoratore in estate.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Quantità | Modalità | Note |
|---|---|---|---|
| Ferie annue | 4 settimane / 160 ore | Individuale; almeno 2 settimane consecutive su richiesta | Pro rata per assunzioni/cessazioni in corso d’anno |
| Permessi ROL (ex festività) | 16 ore/anno | Individuale o collettiva | Non goduti entro 31 gennaio dell’anno successivo: liquidati in busta paga |
| Assemblea retribuita | 10 ore/anno | Collettiva in orario di lavoro | Indetta dalle RSA o organizzazioni sindacali firmatarie |
| Permessi cariche sindacali | 4 ore/dip. (min. 16 h/anno) | Individuale per dirigenti sindacali | Comunicazione preventiva al datore |
| Diritto allo studio | 150 ore/persona nel triennio | Individuale su richiesta | Per corsi di istruzione o formazione professionale |
| Permesso per lutto | 3 giorni retribuiti | Individuale per decesso di familiari stretti | Aggiornamento 2025: 2 giorni aggiuntivi (ferie/ROL) |
Il CCNL distingue le ferie (diritto irrinunciabile ex art. 36 Cost. e D.Lgs. 66/2003) dai permessi ROL (istituto contrattuale). Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro; i ROL non goduti entro il termine possono essere liquidati.
Le ferie annue: quanto spettano e come si godono
Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato riconosce a ogni lavoratore quattro settimane di ferie retribuite per anno solare, pari a 160 ore su base di 40 ore settimanali. L’entità delle ferie è fissata dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) come minimo inderogabile di quattro settimane, che il contratto di lavoro artigiano conferma.
Il lavoratore ha il diritto di usufruire di almeno due settimane consecutive nel periodo estivo, su propria richiesta. La pianificazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che deve tenere conto delle esigenze produttive e di quelle dei lavoratori. Il datore non può imporre unilateralmente la concentrazione di tutte le ferie in un periodo senza tener conto delle preferenze dei lavoratori.
Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, le ferie si calcolano in dodicesimi: per ogni mese intero di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) spetta un dodicesimo delle ferie annue.
ROL: i permessi per le festività soppresse
I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) derivano dalla trasformazione in permessi retribuiti delle quattro festività infrasettimanali soppresse dalla legge n. 54/1977: ognuna vale quattro ore, per un totale di 16 ore annue. Nel CCNL del settore lapideo questi permessi sono esplicitamente indicati in 16 ore per anno solare, fruibili individualmente o collettivamente.
I permessi ROL maturano per ogni anno di servizio e devono essere goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Se non vengono fruiti entro tale data, vengono liquidati nel cedolino di febbraio.
Permessi retribuiti per eventi specifici
Il CCNL prevede permessi retribuiti per situazioni particolari della vita del lavoratore:
- Lutto: tre giorni di permesso retribuito per decesso del coniuge/partner, dei figli o dei genitori. Il rinnovo 2025 ha introdotto la possibilità di aggiungere due giorni supplementari a carico di ferie o ROL.
- Matrimonio o unione civile: 15 giorni di congedo retribuito (istituto di legge ex art. 1 L. 53/2000, confermato dal CCNL).
- Donazione sangue: giornata di riposo retribuito ai sensi della L. 584/1967.
- Festività religiose non cattoliche: a partire dal rinnovo 2025, permessi non retribuiti per i lavoratori che osservano festività di altre religioni (Islam, Induismo, Chiese ortodosse).
Diritto allo studio e formazione
I lavoratori che frequentano corsi di istruzione primaria, secondaria, universitaria o di formazione professionale hanno diritto a 150 ore retribuite per persona nell’arco di tre anni (diritto allo studio, art. 10 Stat. Lavoratori). La fruizione è su richiesta individuale del lavoratore, con comunicazione preventiva al datore e modalità da concordare per non interferire con l’attività produttiva.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ferie spettano nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Cosa sono i permessi ROL nel settore legno artigianato?
Come maturano le ferie nel corso dell’anno?
Cosa succede se le ferie non vengono godute entro l’anno?
Ci sono permessi retribuiti per motivi personali o familiari?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quante ferie spettano nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Il CCNL riconosce 4 settimane di ferie retribuite annue, corrispondenti a 160 ore per un orario di 40 ore settimanali. Il lavoratore ha diritto a godere di almeno due settimane consecutive nel periodo estivo, su sua richiesta.
Cosa sono i permessi ROL nel settore legno artigianato?
I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) nel CCNL Legno Artigianato derivano dalla trasformazione in permessi retribuiti delle 4 festività infrasettimanali soppresse dalla legge (L. 54/1977). Ammontano a 16 ore annue per ciascun lavoratore, da godere individualmente o collettivamente su richiesta.
Come maturano le ferie nel corso dell'anno?
Le ferie maturano per ogni anno di calendario in proporzione ai mesi lavorati. Per un lavoratore a tempo pieno che ha lavorato l'intero anno solare, il diritto alle 4 settimane è intero. Per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell'anno, le ferie si calcolano in dodicesimi.
Cosa succede se le ferie non vengono godute entro l'anno?
Il CCNL, coerentemente con l'art. 10 del D.Lgs. 66/2003, impone che il lavoratore fruisca di almeno due settimane di ferie nel corso dell'anno di maturazione. Le ulteriori settimane possono essere godute nei 18 mesi successivi. La monetizzazione delle ferie non godute è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto.
Ci sono permessi retribuiti per motivi personali o familiari?
Il CCNL prevede permessi retribuiti per lutto (3 giorni, aumentati a 5 con le due giornate aggiuntive del rinnovo 2025 coperte da ferie/ROL), per matrimonio, per donazione di sangue e per l'esercizio di cariche sindacali (4 ore per dipendente con un minimo di 16 ore annue). Il diritto allo studio garantisce fino a 150 ore per persona nel triennio.
Vedi anche