Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Malattia e infortunio nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: comporto, indennità e tutele

Cosa succede quando un dipendente di un'agenzia di viaggio si ammala? Il CCNL Fiavet disciplina il periodo di comporto, la conservazione del posto, l'integrazione economica sull'indennità INPS e le differenze tra malattia comune e infortunio sul lavoro. Una guida pratica per lavoratori e datori di lavoro.

In sintesi

Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il comporto per malattia è di 180 giorni nell'anno civile. Superato il limite, il datore può risolvere il rapporto. Il lavoratore può richiedere un'aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni. L'infortunio sul lavoro (INAIL) non entra nel computo del comporto per malattia comune.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Comporto malattia
180 giorni nell'anno civile
Aspettativa post-comporto
120 giorni non retribuiti

Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico

Malattia e infortunio: riepilogo tutele – CCNL Fiavet
Istituto Durata / Regola Copertura economica
Comporto malattia 180 giorni/anno civile Indennità INPS (dal 4° giorno) + integrazione datoriale CCNL
Carenza malattia Primi 3 giorni A carico del datore di lavoro (integrazione CCNL)
Aspettativa post-comporto 120 giorni (non retribuita) Nessuna retribuzione; conservazione del posto
Infortunio sul lavoro Per tutta la durata inabilità INAIL Indennità INAIL (75% retrib. dal 4° giorno; 100% dal 91°)
Malattia professionale Come infortunio sul lavoro Come infortunio sul lavoro, gestita da INAIL
Visita di controllo INPS A discrezione del datore/INPS Obbligo di reperibilità nelle fasce orarie (10-12 / 17-19)

Il periodo di comporto: 180 giorni nell’anno civile

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia. Nel CCNL Fiavet il comporto è fissato in 180 giorni nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Questo significa che:

  • I giorni di assenza per malattia si sommano nel corso dell'anno, indipendentemente dal numero di episodi morbosi distinti.
  • Al 31 dicembre il contatore si azzera: dal 1° gennaio dell'anno successivo riparte da zero.
  • Superati i 180 giorni, il datore di lavoro ha la facoltà (non l'obbligo) di risolvere il rapporto, inviando lettera di recesso per superamento del comporto con riconoscimento del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Attenzione: il comporto per malattia riguarda la malattia comune. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale (coperti da INAIL) hanno una disciplina separata e non rientrano nel computo del comporto per malattia comune.

Trattamento economico durante la malattia

Il trattamento economico durante la malattia è una combinazione di prestazioni INPS e integrazione contrattuale a carico del datore di lavoro:

  • Primo giorno di malattia: nessuna indennità INPS (giorno di carenza). Il CCNL prevede che il datore corrisponda comunque un'integrazione per i giorni di carenza contrattualmente prevista.
  • Dal 4° giorno in poi: l'INPS eroga l'indennità di malattia nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno, e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.
  • Il CCNL integra l'indennità INPS per garantire una copertura complessiva più favorevole. Le misure specifiche dell'integrazione sono disciplinate nel testo del contratto e variano in funzione dell'anzianità di servizio e del livello di inquadramento.

Obblighi di certificazione e reperibilità

La malattia deve essere comunicata al datore di lavoro il prima possibile, di norma prima dell'inizio del turno. Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all'INPS; il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo al datore di lavoro.

Il lavoratore in malattia è obbligato a essere reperibile al proprio domicilio (o al luogo comunicato all'INPS) nelle fasce orarie di reperibilità: 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità senza giustificazione può comportare la riduzione o la perdita dell'indennità INPS per i giorni di visita mancata.

Infortunio sul lavoro: la copertura INAIL

L'infortunio sul lavoro è un evento diverso dalla malattia comune. È gestito dall'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e garantisce al lavoratore:

  • Giornata in cui avviene l'infortunio: interamente a carico del datore di lavoro.
  • Giorni 2 e 3: a carico del datore di lavoro (60% della retribuzione, salvo integrazione CCNL).
  • Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL del 60% della retribuzione media giornaliera.
  • Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL del 75%.

Non esiste un limite di comporto per l'infortunio sul lavoro: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea certificata dall'INAIL, senza rischio di superamento del comporto.

Casi pratici

Tizio – Malattia ricorrente nell'anno civile
Tizio si ammala tre volte nell'anno: 20 giorni a febbraio, 80 giorni da maggio a luglio, 90 giorni da settembre. In totale 190 giorni. Dal 181° giorno il datore di lavoro può esercitare la facoltà di recesso per superamento del comporto. Prima di farlo, è buona prassi verificare se Tizio abbia diritto all'aspettativa di 120 giorni (se la richiede) o se la patologia sia riconducibile a inabilità coperta dall'INAIL.
Caia – Infortunio in agenzia
Caia scivola in ufficio e si frattura un polso. È inabilità temporanea per infortunio sul lavoro: l'INAIL copre la prognosi per tutta la sua durata. I giorni di infortuno non si sommano al comporto per malattia comune. Quando Caia tornerà, il suo contatore malattia ripartirà dagli stessi giorni accumulati prima dell'infortunio.
Sempronio – Aspettativa post-comporto
Sempronio ha accumulato 180 giorni di malattia entro il 15 settembre. Il datore invia lettera di recesso per superamento del comporto. Sempronio ha una patologia seria e chiede l'aspettativa non retribuita di 120 giorni: il datore deve concedergliela. In quei 120 giorni il posto è conservato ma non matura retribuzione, TFR né altri istituti. Se al termine non è guarito, il datore può procedere al licenziamento.

Domande frequenti

Quanti giorni di malattia posso fare nel CCNL Fiavet?
180 giorni nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Superato questo limite il datore può risolvere il rapporto. Prima del licenziamento puoi richiedere un'aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni.
L'infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
No. L'infortunio sul lavoro è coperto dall'INAIL e non si somma al computo del comporto per malattia comune. Il lavoratore conserva il posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea certificata dall'INAIL, senza limiti di tempo legati al comporto.
Devo essere reperibile durante la malattia?
Sì, nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità non giustificata può comportare la riduzione dell'indennità INPS per i giorni in cui la visita di controllo non andrà a buon fine.
I primi 3 giorni di malattia (carenza) sono pagati?
I primi 3 giorni non sono coperti dall'INPS (periodo di carenza). Il CCNL Fiavet prevede un'integrazione datoriale per i giorni di carenza, secondo quanto disciplinato nel testo del contratto.
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante la malattia (nei limiti del comporto) il lavoratore non può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo o soggettivo ordinario. Il datore può risolvere il rapporto solo al superamento del periodo di comporto, con i termini previsti dal CCNL.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il comporto per malattia e fissato dal contratto su base annua (anno civile), con azzeramento a fine anno.
  • Superato il comporto, il datore ha la facolta, non l'obbligo, di risolvere il rapporto con riconoscimento del TFR.
  • Il lavoratore puo richiedere un'aspettativa non retribuita dopo il comporto, con conservazione del posto.
  • L'infortunio sul lavoro, coperto da INAIL, non entra nel computo del comporto per malattia comune.
  • Vanno rispettati gli obblighi di certificazione e di reperibilita nelle fasce di controllo.
Indice dei contenuti

Nelle agenzie di viaggio, dove la stagionalita dei flussi turistici si intreccia con organici spesso contenuti, la gestione della malattia richiede regole chiare. Il CCNL Fiavet costruisce il comporto su base annua, con un meccanismo di azzeramento che lo rende facile da monitorare, e affianca alla scadenza del comporto la possibilita di un'aspettativa non retribuita. Comprendere questi passaggi aiuta a evitare licenziamenti affrettati e a tutelare il lavoratore in difficolta.

Il comporto su anno civile

Il comporto e il periodo massimo durante il quale il lavoratore conserva il posto in caso di malattia (art. 2110 c.c.). Nel CCNL Fiavet e calcolato sull'anno civile: i giorni di assenza si sommano dal primo gennaio al trentun dicembre, indipendentemente dal numero di episodi, e al termine dell'anno il contatore si azzera, ripartendo da zero il primo gennaio successivo. E un criterio diverso dal periodo mobile e va applicato con precisione.

La facolta di recesso e il TFR

Superato il limite, il datore ha la facolta, non l'obbligo, di risolvere il rapporto, inviando una lettera di recesso per superamento del comporto, con riconoscimento del TFR e delle altre competenze di fine rapporto. La natura facoltativa e importante: il datore puo scegliere di attendere il rientro, soprattutto quando la prosecuzione sia compatibile con l'organizzazione aziendale.

L'aspettativa non retribuita

Alla scadenza del comporto il lavoratore puo richiedere un'aspettativa non retribuita di ulteriore durata fissata dal contratto, durante la quale conserva il posto senza percepire retribuzione. E uno strumento che consente di completare le cure senza perdere il lavoro, scaricando pero sul lavoratore l'onere economico dell'assenza prolungata.

Il trattamento economico in malattia

Durante la malattia spetta l'indennita INPS, tipicamente a partire dal quarto giorno, integrata dal datore nei termini stabiliti dal CCNL, con possibile copertura dei primi giorni di carenza. Gli importi e le percentuali esatte vanno verificati sulle tabelle contrattuali e sulle circolari INPS aggiornate, senza applicare valori generici non confermati.

Malattia comune e infortunio

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale, coperti dall'INAIL, non entrano nel computo del comporto per malattia comune: il posto e conservato per tutta la durata dell'inabilita. Tenere distinte le due fattispecie e essenziale, perche sommare i giorni di infortunio a quelli di malattia per raggiungere il comporto e un errore che vizia il recesso.

Gli obblighi del lavoratore

Il dipendente deve trasmettere tempestivamente il certificato telematico e rendersi reperibile nelle fasce orarie di controllo. La violazione di questi obblighi puo comportare la perdita dell'indennita per i periodi non giustificati e conseguenze disciplinari. La correttezza nella gestione dell'assenza e parte integrante della tutela del posto.

Domande frequenti

Come si calcola il comporto nel CCNL Fiavet?

Su base annua: i giorni di malattia si sommano nell'anno civile, indipendentemente dal numero di episodi, e al 31 dicembre il contatore si azzera, ripartendo dal primo gennaio. La durata esatta e fissata dal contratto vigente.

Superato il comporto il licenziamento e automatico?

No. Il datore ha la facolta, non l'obbligo, di risolvere il rapporto per superamento del comporto, con riconoscimento del TFR. Puo anche scegliere di attendere il rientro.

Posso chiedere un'aspettativa dopo il comporto?

Si. Alla scadenza del comporto il lavoratore puo richiedere un'aspettativa non retribuita di durata fissata dal contratto, conservando il posto senza percepire retribuzione.

L'infortunio sul lavoro rientra nel comporto?

No. L'infortunio e la malattia professionale, coperti da INAIL, non entrano nel computo del comporto per malattia comune: il posto e conservato per tutta la durata dell'inabilita.

Quanto spetta economicamente in malattia?

Spetta l'indennita INPS, tipicamente dal quarto giorno, integrata dal datore nei termini del CCNL, con possibile copertura dei giorni di carenza. Gli importi vanno verificati sulle tabelle contrattuali e sulle circolari INPS aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.