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La guida
Malattia e infortunio nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: comporto, indennità e tutele
Cosa succede quando un dipendente di un'agenzia di viaggio si ammala? Il CCNL Fiavet disciplina il periodo di comporto, la conservazione del posto, l'integrazione economica sull'indennità INPS e le differenze tra malattia comune e infortunio sul lavoro. Una guida pratica per lavoratori e datori di lavoro.
Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il comporto per malattia è di 180 giorni nell'anno civile. Il limite di 180 giorni vale per malattia e infortunio, cumulabili nell’anno (art. 169). Prima della scadenza il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni, a determinate condizioni (art. 170); alla fine il rapporto si intende risolto con TFR ma senza indennità di preavviso.
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Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico
| Istituto | Durata / Regola | Copertura economica |
|---|---|---|
| Conservazione del posto (comporto) | 180 giorni per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), per malattia o infortunio; i periodi si cumulano (art. 169) | INPS: 50% dal 4° al 20° giorno, due terzi dal 21°. Integrazione del datore: 100% della retribuzione nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20°, 100% dal 21° (art. 165) |
| Carenza malattia | Primi 3 giorni | 100% della normale retribuzione a carico del datore (art. 165) |
| Aspettativa generica | Fino a 120 giorni in più, su richiesta con raccomandata a.r. prima del 180° giorno, se non si tratta di malattie croniche o psichiche e non è già stata fruita (art. 170); per le gravi patologie oncologiche la proroga può superare i 120 giorni (art. 171) | Nessuna retribuzione e nessun istituto matura; il periodo conta per l'anzianità se il rapporto prosegue |
| Infortunio sul lavoro | Rientra nei 180 giorni dell'art. 169 | Datore: intera retribuzione del giorno dell'infortunio e 60% per i 3 giorni successivi (art. 166); poi INAIL (anticipata dal datore, art. 168): 60% dal 4° al 90° giorno, 75% dal 91° |
| Tubercolosi | Conservazione del posto fino a 18 mesi dalla sospensione, con le regole dell'art. 173 | L'integrazione del datore non è dovuta (art. 165, comma 3) |
| Visita di controllo | Il controllo avviene solo tramite i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, su richiesta del datore (art. 163, comma 6) | Reperibilità dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, domeniche e festivi compresi (art. 164) |
Il periodo di comporto: 180 giorni nell’anno civile
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia accertata o di infortunio. Nel CCNL Fiavet (art. 169) il comporto è fissato in 180 giorni nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Questo significa che:
- I giorni di assenza per malattia o infortunio si sommano nel corso dell’anno, indipendentemente dal numero di episodi distinti.
- Al 31 dicembre il contatore si azzera: dal 1° gennaio dell'anno successivo riparte da zero.
- Superati i 180 giorni (e l’eventuale aspettativa), se il lavoratore non può riprendere servizio il CCNL stabilisce che il rapporto si intenda risolto, con diritto al TFR e a quanto altro dovuto ma senza l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 169, comma 4); in pratica il datore comunica il recesso per superamento del comporto. Per il personale a termine la conservazione del posto non va oltre la stagione o l’ingaggio.
Attenzione: l’art. 169 considera nello stesso limite di 180 giorni la malattia accertata e l’infortunio, e i periodi di più malattie o infortuni nell’anno si cumulano. L’indennità dell’infortunio sul lavoro è invece a carico dell’INAIL e segue regole economiche proprie (art. 166).
Trattamento economico durante la malattia
Il trattamento economico durante la malattia è una combinazione di prestazioni INPS e integrazione contrattuale a carico del datore di lavoro:
- Primi tre giorni di malattia (carenza): nessuna indennità INPS; il CCNL (art. 165) prevede che il datore integri fino al 100% della normale retribuzione.
- Dal 4° giorno in poi: l'INPS eroga l'indennità di malattia nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno, e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.
- Il CCNL integra l’indennità INPS a carico del datore fino al 100% della normale retribuzione nei primi tre giorni, al 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° giorno in poi (art. 165); l’integrazione non è dovuta se l’INPS non riconosce l’indennità e, se la riconosce in misura ridotta, il datore non integra la parte non corrisposta. Non dipende dall’anzianità o dal livello.
Obblighi di certificazione e reperibilità
La malattia deve essere comunicata al datore di lavoro il prima possibile, di norma prima dell'inizio del turno. Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all'INPS; il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo al datore di lavoro.
Il lavoratore in malattia è obbligato a essere reperibile al proprio domicilio (o al luogo comunicato all'INPS) nelle fasce orarie di reperibilità: 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità senza giustificazione può comportare la riduzione o la perdita dell'indennità INPS per i giorni di visita mancata.
Infortunio sul lavoro: la copertura INAIL
L'infortunio sul lavoro è un evento diverso dalla malattia comune. È gestito dall'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e garantisce al lavoratore:
- Giornata in cui avviene l'infortunio: interamente a carico del datore di lavoro.
- Tre giorni successivi (carenza): a carico del datore di lavoro nella misura del 60% della normale retribuzione giornaliera (art. 166, comma 3).
- Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL del 60% della retribuzione media giornaliera.
- Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL del 75%.
Per il CCNL anche l’infortunio rientra nei 180 giorni di conservazione del posto dell’art. 169, cumulabili con le malattie dell’anno; il datore anticipa l’indennità INAIL per l’inabilità temporanea assoluta e ne chiede il rimborso all’Istituto (art. 168).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di malattia posso fare nel CCNL Fiavet?
L'infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
Devo essere reperibile durante la malattia?
I primi 3 giorni di malattia (carenza) sono pagati?
Posso essere licenziato durante la malattia?
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Le regole su comporto, integrazione, aspettativa e infortunio sono quelle degli artt. 162-173 del CCNL del 24 luglio 2019 (testo integrale letto; l’accordo del 2024 non le modifica). Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.