Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: guida completa

Il CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet garantisce un pacchetto di assenze retribuite tra i più articolati del commercio: 26 giorni di ferie, 72 ore di permessi annui, 32 ore per ex festività, permessi studio e congedo matrimoniale. Ecco come funzionano e come si calcolano.

In sintesi

Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet garantisce 26 giorni di ferie annue, 72 ore di permessi retribuiti annui, 32 ore ex festività, 150 ore di permessi studio nel triennio e 15 giorni di congedo matrimoniale. Le ferie maturano proporzionalmente e non possono essere sostituite da indennità durante il rapporto di lavoro in corso.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Ferie minime di legge
4 settimane (art. 10 d.lgs. 66/2003); il CCNL migliora con 26 giorni

Tabella riepilogativa di ferie, permessi e ROL

Ferie, permessi e assenze retribuite – CCNL Fiavet 2024
Istituto Quantità Note
Ferie annue 26 giorni lavorativi Maturazione proporzionale mensile; fruizione obbligatoria
Permessi annui retribuiti (ROL) 72 ore/anno Fruibili a giornata o a ore; maturazione mensile
Permessi ex festività 32 ore/anno Residuo delle festività soppresse per legge
Permessi studio 150 ore nel triennio Per frequentanti corsi scolastici/universitari, retribuiti
Congedo matrimoniale 15 giorni retribuiti + 5 non retribuiti (su richiesta) In occasione del matrimonio o unione civile
Permessi per lutto/calamità 5 giorni/anno Per grave lutto familiare o evento calamitoso

Il totale complessivo di ferie e permessi retribuiti supera abbondantemente il minimo di legge (4 settimane/anno). L'art. 10 d.lgs. 66/2003 garantisce comunque almeno 2 settimane di ferie consecutive su richiesta del lavoratore.

Ferie: come maturano e come si fruiscono

Le 26 giornate di ferie annue maturano proporzionalmente: ogni mese di servizio prestato fa maturare circa 2 giorni e mezzo di ferie. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi lavorati (la frazione superiore a 15 giorni è contata come mese intero).

Regole fondamentali sulle ferie:

  • Le ferie non possono essere sostituite da un'indennità monetaria durante il rapporto in corso: devono essere effettivamente fruite. Solo alla cessazione del rapporto si ha diritto all'indennità per le ferie maturate e non godute.
  • Il datore di lavoro fissa il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e, nei limiti del possibile, delle preferenze del lavoratore.
  • Almeno 2 settimane consecutive devono essere concesse, su richiesta del lavoratore, nel periodo estivo (giugno-settembre) o in altro periodo concordato.
  • La malattia insorta durante le ferie sospende il decorso delle ferie stesse, che riprendono al termine dell'evento morboso (principio affermato dalla Corte di Giustizia UE).

Permessi annui retribuiti (ROL): 72 ore

Il CCNL Fiavet riconosce 72 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. Questi permessi, spesso denominati ROL (Riduzione dell'Orario di Lavoro), si aggiungono alle 32 ore di permessi per ex festività soppresse. La modalità di fruizione è concordata tra datore e lavoratore e può avvenire:

  • Per singole giornate o mezze giornate.
  • Per ore sciolte, durante l'orario di lavoro.
  • In modo cumulato, come periodo di riposo aggiuntivo.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione possono, secondo le prassi aziendali e gli accordi di secondo livello, essere monetizzati o riportati all'anno successivo entro limiti definiti. In assenza di accordo, la mancata concessione da parte del datore espone l'azienda al rischio di morosità o di risarcimento per lesione del diritto.

Permessi per ex festività: 32 ore

Con la soppressione di alcune festività nazionali avvenuta nel 1977 (legge 54/1977) e successivamente, il CCNL ha riconosciuto ai lavoratori 32 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a titolo di compensazione. Queste ore si fruiscono con le stesse modalità dei ROL e concorrono a formare il monte ore di assenze retribuite del lavoratore.

Permessi per lo studio

I lavoratori studenti hanno diritto a 150 ore di permesso retribuito nel triennio (50 ore annue medie) per frequentare corsi scolastici o universitari finalizzati all'ottenimento di un titolo di studio. La concessione è subordinata a:

  • La presentazione della documentazione di iscrizione al corso.
  • La compatibilità con le esigenze aziendali (il datore può differire la fruizione in presenza di obiettive ragioni organizzative, non rifiutarla definitivamente).
  • La dimostrazione della frequenza effettiva al corso.

Casi pratici

Tizio – Assunzione a marzo, calcolo ferie proporzionali
Tizio viene assunto il 1° marzo. Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi. Le ferie spettanti sono: 26 giorni × 10/12 = 21,67, arrotondati a 22 giorni. Se all'atto del licenziamento o delle dimissioni ha fruito solo 10 giorni di ferie, ha diritto all'indennità sostitutiva per i 12 giorni residui.
Caia – Malattia durante le ferie
Caia è in ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto si ammala e presenta certificato medico. Le ferie si sospendono dal 5 agosto: i giorni di malattia (dal 5 al 10 agosto) non consumano ferie. Rientrata il 15 agosto, Caia ha ancora 10 giorni di ferie da fruire, più i 6 giorni di malattia che non si contano nelle ferie.
Sempronio – Utilizzo dei permessi ROL
Sempronio ha maturato 72 ore di ROL al 31 dicembre 2025. Non ne ha fruito neanche una. L'azienda non ha ancora attivato un accordo per il riporto. Sempronio chiede di monetizzarli; il datore può accettare o negare a seconda degli accordi aziendali. In assenza di accordo scritto sul riporto, Sempronio rischia di perdere il diritto se non li fruisce entro i termini stabiliti dal CCNL.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Fiavet?
26 giorni lavorativi all'anno. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, maturano proporzionalmente per ogni mese intero lavorato (1/12 di 26 giorni = 2,17 giorni al mese).
I permessi ROL si possono monetizzare?
Solo se previsto da accordi aziendali. In linea generale il CCNL privilegia la fruizione effettiva. La mancata concessione da parte del datore di lavoro espone l'azienda a obblighi risarcitori.
Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
La malattia insorta durante le ferie (debitamente certificata) sospende il decorso delle ferie, che riprendono al termine della malattia. I giorni di malattia non sono considerati ferie consumate.
Quante ore di permesso studio ho diritto?
150 ore retribuite nel triennio (circa 50 ore annue) per chi frequenta corsi scolastici o universitari. Bisogna documentare l'iscrizione e la frequenza e concordare con il datore la programmazione.
Il congedo matrimoniale è separato dalle ferie?
Sì, i 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito (più 5 non retribuiti su richiesta) sono separati e aggiuntivi rispetto alle ferie ordinarie. Non possono essere scalati dal monte ferie.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le ferie nel CCNL Fiavet maturano in misura non inferiore a quattro settimane annue per il D.Lgs. 66/2003, irrinunciabili nella quota minima di legge.
  • Almeno due settimane vanno godute nell'anno di maturazione, le restanti entro i diciotto mesi successivi.
  • I permessi retribuiti e i ROL (riduzione orario di lavoro) si aggiungono alle ferie, con monte ore stabilito dalle tabelle del CCNL vigente.
  • Le ferie minime di legge non sono monetizzabili durante il rapporto, salvo la cessazione che da diritto all'indennita sostitutiva.
  • La collocazione delle ferie spetta al datore tenendo conto delle esigenze del lavoratore, con preavviso adeguato.
  • La stagionalita del turismo incide sulla pianificazione, spesso concentrata nei periodi di minor affluenza.
Indice dei contenuti

Nelle agenzie di viaggio la gestione di ferie, permessi e ROL e resa delicata dalla stagionalita: i periodi di maggior lavoro coincidono con le campagne di vendita e con i picchi di partenze, quando l'assenza del personale di front-office sarebbe piu critica. La disciplina si fonda sul D.Lgs. 66/2003 per le ferie minime e sui riposi, mentre il CCNL Fiavet integra il quadro con permessi retribuiti e ROL la cui consistenza e indicata nelle tabelle contrattuali.

Maturazione e durata delle ferie

Il diritto alle ferie matura progressivamente con la prestazione e spetta in misura non inferiore a quattro settimane per ciascun anno. Si tratta di un diritto irrinunciabile nella sua quota minima di legge, funzionale al recupero delle energie psicofisiche. La maturazione e proporzionale al servizio prestato, sicche in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno il monte ferie va riproporzionato ai mesi lavorati.

Il regime del godimento

La legge impone una scansione precisa: almeno due settimane devono essere godute, anche consecutive su richiesta del lavoratore, nell'anno di maturazione; le rimanenti entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di riferimento. Questa regola contrasta l'accumulo indefinito delle ferie e impone una programmazione effettiva. Nelle agenzie e prassi pianificare i periodi nei momenti di minor affluenza, conciliando organizzazione e diritto al riposo.

Permessi retribuiti e ROL

Accanto alle ferie, il CCNL riconosce permessi retribuiti e quote di riduzione dell'orario di lavoro, i ROL, che costituiscono ore o giornate di assenza retribuita da fruire nel corso dell'anno. Il monte annuo e definito dalle tabelle del contratto vigente. Questi istituti rispondono a esigenze personali del lavoratore e, se non fruiti nei termini, sono di norma liquidati secondo le regole contrattuali, salva diversa previsione.

Divieto di monetizzazione e indennita sostitutiva

Le ferie minime di legge non possono essere sostituite da un compenso durante il rapporto: il principio mira a garantire il riposo effettivo, non la sua mera valorizzazione economica. Solo alla cessazione del rapporto le ferie maturate e non godute danno diritto all'indennita sostitutiva. La monetizzazione in costanza di rapporto e ammessa, semmai, per le sole quote eccedenti il minimo legale e secondo quanto previsto dal contratto.

Potere di collocazione e preavviso

La determinazione del periodo di ferie spetta al datore, che deve pero tener conto delle esigenze del lavoratore e contemperarle con quelle aziendali, comunicando la collocazione con un preavviso adeguato. Nel turismo la programmazione e spesso anticipata e collettiva, per garantire la copertura del servizio durante l'alta stagione, ferma la quota individuale di scelta riconosciuta dal contratto.

Effetti delle sospensioni

Eventi come la malattia che intervengano durante le ferie ne sospendono il decorso, poiche le due tutele rispondono a finalita diverse: il recupero programmato delle energie non coincide con la cura di uno stato morboso. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'evento e documentarlo; le giornate di ferie cosi sospese tornano nella disponibilita per essere fruite in altro momento.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Fiavet?

Non meno di quattro settimane annue per il D.Lgs. 66/2003, quota minima irrinunciabile; eventuali quote aggiuntive sono fissate dalle tabelle del contratto vigente.

Entro quando vanno godute le ferie?

Almeno due settimane nell'anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di riferimento.

Cosa sono i ROL?

Sono ore o giornate di riduzione dell'orario di lavoro, assenze retribuite aggiuntive rispetto alle ferie, il cui monte annuo e definito dalle tabelle del CCNL vigente.

Le ferie possono essere pagate invece che godute?

Le ferie minime di legge non sono monetizzabili durante il rapporto; danno diritto all'indennita sostitutiva solo alla cessazione, per le giornate maturate e non godute.

La malattia durante le ferie le sospende?

Si: la malattia sopravvenuta sospende il decorso delle ferie, che tornano nella disponibilita del lavoratore, purche l'evento sia comunicato tempestivamente e documentato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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