Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: preavviso di licenziamento e dimissioni

Le regole sul preavviso nel CCNL Edilizia Cooperative differenziano nettamente operai e impiegati, con termini molto brevi per i primi e articolati per livello e anzianità per i secondi.

In sintesi

Nel CCNL Edilizia Cooperative gli operai hanno un preavviso di 7 giorni lavorativi (fino a 3 anni di anzianità) o 10 giorni (oltre 3 anni). Per gli impiegati il preavviso varia da 1 a 4 mesi per licenziamento, dimezzato per dimissioni, in base al livello e all’anzianità. In caso di inosservanza è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso – CCNL Edilizia Cooperative (licenziamento e dimissioni)
Categoria / Livello Anzianità Preavviso licenziamento Preavviso dimissioni
Operai (tutti i livelli) Fino a 3 anni 7 giorni lavorativi 7 giorni lavorativi
Operai (tutti i livelli) Oltre 3 anni 10 giorni lavorativi 10 giorni lavorativi
Impiegati 1° super e 1° livello Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese
Impiegati 1° super e 1° livello Da 5 a 10 anni 3 mesi 2 mesi
Impiegati 1° super e 1° livello Oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi
Impiegati 2° livello e 4° livello Fino a 5 anni 1,5 mesi 1 mese
Impiegati 2° livello e 4° livello Da 5 a 10 anni 2 mesi 1 mese
Impiegati 2° livello e 4° livello Oltre 10 anni 3 mesi 2 mesi
Impiegati 3° e 4° livello (base) Fino a 5 anni 1 mese 15 giorni
Impiegati 3° e 4° livello (base) Da 5 a 10 anni 1,5 mesi 1 mese
Impiegati 3° e 4° livello (base) Oltre 10 anni 2 mesi 1 mese

Fonte: CCNL Edilizia Cooperative, art. 71 e tabella preavvisi allegata (testo consolidato con rinnovo del 21 febbraio 2025). La classificazione impiegatizi «1° super», «2°», «3°», «4°» riflette la numerazione storica del CCNL edile; verificare la corrispondenza con i livelli I-VIII del contratto vigente.

Il preavviso per gli operai edili

Per gli operai il CCNL Edilizia Cooperative prevede termini di preavviso molto brevi, coerenti con la natura intermittente e stagionale del lavoro di cantiere:

  • 7 giorni lavorativi: per chi ha un’anzianità di servizio fino a 3 anni presso lo stesso datore di lavoro;
  • 10 giorni lavorativi: per chi supera i 3 anni di anzianità.

Si tratta di giorni lavorativi, non di calendario. Analogamente a quanto avviene per il periodo di prova, le giornate di intemperie e di sospensione del cantiere non si computano nel preavviso.

Il preavviso si applica sia al licenziamento che alle dimissioni (i termini per operai sono identici nei due casi). In caso di giusta causa il recesso è immediato e non richiede preavviso.

Il preavviso per gli impiegati: la distinzione per livello e anzianità

Per il personale impiegatizio il CCNL prevede una griglia più articolata che incrocia il livello di inquadramento con l’anzianità di servizio. I termini sono distinti tra licenziamento (a iniziativa del datore) e dimissioni (a iniziativa del lavoratore), con queste ultime dimezzate rispetto al primo caso.

Il preavviso degli impiegati decorre dalla metà del mese o dalla fine del mese, in funzione della data di ricevimento della comunicazione: se la comunicazione arriva nei primi 15 giorni del mese, il preavviso decorre dal 15; se arriva nella seconda metà del mese, decorre dal 1° del mese successivo.

L’indennità sostitutiva del preavviso

Se la cooperativa licenzia senza rispettare il preavviso (o lo tronca anticipatamente), deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso: un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di preavviso non goduto. Analogamente, se è il lavoratore a dimettersi senza rispettare il preavviso, la cooperativa può trattenere l’equivalente dalla liquidazione finale (TFR compreso).

Eccezioni: quando il preavviso non si applica

Il preavviso non è dovuto nei seguenti casi:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (es. furto, rissa in cantiere, falsa certificazione di malattia);
  • Pensionamento: il raggiungimento dei requisiti pensionistici può costituire giustificato motivo di recesso senza preavviso;
  • Accordo tra le parti: cooperativa e lavoratore possono concordare una diversa gestione del preavviso (es. pagamento dell’indennità in luogo della prestazione lavorativa).

Ferie e preavviso: il divieto di sovrapposizione

Il CCNL Edilizia Cooperative (come la maggior parte dei contratti collettivi) vieta che le ferie vengano computate durante il preavviso. Se la cooperativa ha già pianificato un periodo di ferie che coincide con il preavviso, le ferie devono essere rinviate a dopo la cessazione del rapporto (e liquidate in busta) o il preavviso deve essere spostato.

Casi pratici

Tizio – Operaio qualificato, dimissioni
Tizio (operaio qualificato, 2° livello) ha 4 anni di anzianità. Decide di dimettersi. Il preavviso è di 10 giorni lavorativi (anzianità superiore a 3 anni). Comunica le dimissioni il lunedì e continua a lavorare per 10 giornate lavorative effettive, al termine delle quali il rapporto cessa. Viene liquidato con TFR, ferie residue e ratei delle mensilità aggiuntive.
Caia – Impiegata di 1° livello con 7 anni di anzianità, licenziamento
La cooperativa licenzia Caia (impiegata di 1° livello) per giustificato motivo oggettivo (riduzione attività). Con 7 anni di anzianità, il preavviso per il licenziamento è di 3 mesi. La cooperativa le comunica il licenziamento il 10 marzo: il preavviso decorre dal 15 marzo e scade il 15 giugno. Durante i 3 mesi Caia continua a lavorare; in alternativa la cooperativa può scegliere di erogarle l’indennità sostitutiva e farla cessare immediatamente.
Sempronio – Impiegato di 3° livello, dimissioni senza preavviso
Sempronio (impiegato di 3° livello, 4 anni di anzianità) si dimette con effetto immediato senza rispettare il preavviso di 15 giorni. La cooperativa ha diritto a trattenere dalla liquidazione l’indennità sostitutiva (15 giorni di retribuzione). Sempronio deve considerare questo onere prima di decidere di non rispettare il preavviso.

Domande frequenti

Quanto preavviso deve dare la cooperativa per licenziare un operaio edile?
Per gli operai con anzianità fino a 3 anni il preavviso è di 7 giorni lavorativi; per chi ha più di 3 anni di anzianità è di 10 giorni lavorativi. Si tratta di giorni lavorativi effettivi, non di calendario.
Quanto preavviso deve dare un impiegato che si dimette?
Per le dimissioni degli impiegati il preavviso è dimezzato rispetto al licenziamento. Ad esempio, un impiegato di 1° livello con meno di 5 anni di anzianità deve dare 1 mese di preavviso in caso di dimissioni.
Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
È un importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non rispettato. Il datore che licenzia senza preavviso la paga al lavoratore; il lavoratore che si dimette senza preavviso la deve al datore, che può trattenerla dalla liquidazione.
Il preavviso decorre dal ricevimento della comunicazione?
Sì. Per gli impiegati decorre dalla metà o dalla fine del mese (la data più vicina). Per gli operai decorre dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione scritta.
Le ferie si possono usare durante il preavviso?
No. Il CCNL vieta che le ferie vengano computate nel periodo di preavviso. Le ferie residue vengono liquidate in busta con il saldo finale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il preavviso di licenziamento e dimissioni nelle cooperative edili segue gli artt. 2118-2119 c.c.: durata per livello e anzianita secondo le tabelle del CCNL Edilizia vigente.
  • Per gli operai edili a tempo indeterminato opera un regime particolare legato alla discontinuita dei cantieri e alle Casse Edili; il preavviso e spesso assorbito da indennita specifiche.
  • La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso; il licenziamento disciplinare richiede l'art. 7 St. lav.
  • Nelle cooperative va distinto il rapporto del socio lavoratore (L. 142/2001) da quello del dipendente non socio: lo scioglimento puo intrecciare rapporto associativo e rapporto di lavoro.
  • Le dimissioni richiedono la forma telematica (D.Lgs. 151/2015), revocabili entro 7 giorni.
Indice dei contenuti

La cessazione del rapporto nelle cooperative edili intreccia tre piani che e bene tenere distinti: la disciplina generale del preavviso degli artt. 2118 e 2119 del codice civile, le peculiarita del settore edile con la sua discontinuita di cantiere e il sistema delle Casse Edili, e la specialita del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, regolato dalla L. 142/2001. Confondere questi piani e la causa piu frequente di errori nella gestione del recesso.

Il preavviso negli artt. 2118 e 2119 c.c.

L'art. 2118 c.c. impone, nel recesso dal contratto a tempo indeterminato, il rispetto di un termine di preavviso o, in difetto, il pagamento dell'indennita sostitutiva. L'art. 2119 c.c. consente invece il recesso immediato per giusta causa, cioe per un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Le durate del preavviso nel comparto edile sono articolate per livello di inquadramento e anzianita e vanno reperite nelle tabelle del CCNL Edilizia applicato: stimarle e fonte di contenzioso.

La discontinuita del cantiere e il ruolo delle Casse Edili

L'edilizia ha storicamente affrontato la discontinuita dell'attivita con istituti dedicati: le Casse Edili gestiscono accantonamenti, gratifica natalizia, ferie e indennita che attenuano gli effetti delle interruzioni tra un cantiere e l'altro. In questo contesto il preavviso assume un rilievo particolare, perche la fine di un cantiere non equivale automaticamente al licenziamento: il lavoratore puo essere trasferito ad altro cantiere o posto in attesa con i meccanismi di settore. Quando interviene un vero licenziamento per fine lavori, restano dovuti il preavviso o la relativa indennita secondo il CCNL.

Il socio lavoratore: due rapporti, una sola persona

Nelle cooperative il lavoratore puo essere anche socio. La L. 142/2001 configura un duplice rapporto: quello associativo, che lega il socio alla cooperativa, e quello di lavoro, ulteriore e distinto, che puo essere subordinato o autonomo. La cessazione puo riguardare l'uno, l'altro o entrambi. Lo scioglimento del rapporto associativo per esclusione o recesso si riflette sul rapporto di lavoro, ma le tutele del lavoratore non si dissolvono nell'appartenenza societaria: il licenziamento del socio lavoratore subordinato resta soggetto alle garanzie procedurali e sostanziali del diritto del lavoro.

Giusta causa e procedimento disciplinare

Il licenziamento per giusta causa esonera dal preavviso ma richiede un fatto di gravita tale da legittimare il recesso immediato. Se il recesso ha natura disciplinare, va rispettata la procedura dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori: contestazione scritta e specifica, termine a difesa di almeno cinque giorni, valutazione delle giustificazioni. La proporzionalita tra fatto e sanzione e il criterio di legittimita; nei cantieri, dove le violazioni delle norme di sicurezza possono assumere gravita estrema, la valutazione e particolarmente rigorosa.

Indennita sostitutiva e dimissioni

In difetto di preavviso e dovuta l'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Le dimissioni del lavoratore subordinato richiedono la forma telematica del D.Lgs. 151/2015, con facolta di revoca entro sette giorni dalla trasmissione. Per il socio lavoratore il recesso dal rapporto associativo segue invece le regole statutarie e codicistiche delle societa cooperative, da coordinare con la cessazione del rapporto di lavoro.

Coordinamento tra i regimi

La gestione corretta del recesso in una cooperativa edile richiede di qualificare anzitutto il rapporto: dipendente non socio, socio lavoratore subordinato o socio con rapporto autonomo. Da questa qualificazione discendono il regime del preavviso, le tutele applicabili e gli adempimenti. Per le durate del preavviso, gli importi delle indennita e le prestazioni delle Casse Edili occorre sempre fare riferimento alle tabelle del CCNL Edilizia vigente e allo statuto della cooperativa.

Domande frequenti

Quanto preavviso deve dare la cooperativa per licenziare un operaio edile?

Dipende dal livello di inquadramento e dall'anzianita: le durate esatte sono nelle tabelle del CCNL Edilizia vigente. In difetto di preavviso e dovuta l'indennita sostitutiva.

La fine del cantiere equivale a licenziamento?

Non automaticamente. Il lavoratore puo essere trasferito ad altro cantiere o gestito con gli istituti delle Casse Edili. Solo il vero licenziamento per fine lavori comporta preavviso o indennita.

Il socio lavoratore ha le stesse tutele di un dipendente?

Il socio lavoratore subordinato (L. 142/2001) ha un duplice rapporto, associativo e di lavoro. Il licenziamento resta soggetto alle garanzie del diritto del lavoro, distinte dal recesso associativo.

Posso essere licenziato senza preavviso?

Solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., e nel licenziamento disciplinare dopo la procedura dell'art. 7 St. lav. con contestazione scritta e cinque giorni a difesa.

Come si danno le dimissioni in una cooperativa edile?

Il dipendente subordinato usa la forma telematica del D.Lgs. 151/2015, revocabile entro 7 giorni. Il socio segue anche le regole statutarie di recesso dal rapporto associativo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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