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CCNL Edilizia Cooperative: preavviso di licenziamento e dimissioni
Le regole sul preavviso nel CCNL Edilizia Cooperative differenziano nettamente operai e impiegati, con termini molto brevi per i primi e articolati per livello e anzianità per i secondi.
Nel CCNL Edilizia Cooperative gli operai hanno un preavviso di 7 giorni lavorativi (fino a 3 anni di anzianità) o 10 giorni (oltre 3 anni). Per gli impiegati il preavviso varia da 1 a 4 mesi per licenziamento, dimezzato per dimissioni, in base al livello e all’anzianità. In caso di inosservanza è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.
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Tabella riepilogativa
| Categoria / Livello | Anzianità | Preavviso licenziamento | Preavviso dimissioni |
|---|---|---|---|
| Operai (tutti i livelli) | Fino a 3 anni | 7 giorni lavorativi | 7 giorni lavorativi |
| Operai (tutti i livelli) | Oltre 3 anni | 10 giorni lavorativi | 10 giorni lavorativi |
| Impiegati 1° super e 1° livello | Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese |
| Impiegati 1° super e 1° livello | Da 5 a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi |
| Impiegati 1° super e 1° livello | Oltre 10 anni | 4 mesi | 3 mesi |
| Impiegati 2° livello e 4° livello | Fino a 5 anni | 1,5 mesi | 1 mese |
| Impiegati 2° livello e 4° livello | Da 5 a 10 anni | 2 mesi | 1 mese |
| Impiegati 2° livello e 4° livello | Oltre 10 anni | 3 mesi | 2 mesi |
| Impiegati 3° e 4° livello (base) | Fino a 5 anni | 1 mese | 15 giorni |
| Impiegati 3° e 4° livello (base) | Da 5 a 10 anni | 1,5 mesi | 1 mese |
| Impiegati 3° e 4° livello (base) | Oltre 10 anni | 2 mesi | 1 mese |
Fonte: CCNL Edilizia Cooperative, art. 71 e tabella preavvisi allegata (testo consolidato con rinnovo del 21 febbraio 2025). La classificazione impiegatizi «1° super», «2°», «3°», «4°» riflette la numerazione storica del CCNL edile; verificare la corrispondenza con i livelli I-VIII del contratto vigente.
Il preavviso per gli operai edili
Per gli operai il CCNL Edilizia Cooperative prevede termini di preavviso molto brevi, coerenti con la natura intermittente e stagionale del lavoro di cantiere:
- 7 giorni lavorativi: per chi ha un’anzianità di servizio fino a 3 anni presso lo stesso datore di lavoro;
- 10 giorni lavorativi: per chi supera i 3 anni di anzianità.
Si tratta di giorni lavorativi, non di calendario. Analogamente a quanto avviene per il periodo di prova, le giornate di intemperie e di sospensione del cantiere non si computano nel preavviso.
Il preavviso si applica sia al licenziamento che alle dimissioni (i termini per operai sono identici nei due casi). In caso di giusta causa il recesso è immediato e non richiede preavviso.
Il preavviso per gli impiegati: la distinzione per livello e anzianità
Per il personale impiegatizio il CCNL prevede una griglia più articolata che incrocia il livello di inquadramento con l’anzianità di servizio. I termini sono distinti tra licenziamento (a iniziativa del datore) e dimissioni (a iniziativa del lavoratore), con queste ultime dimezzate rispetto al primo caso.
Il preavviso degli impiegati decorre dalla metà del mese o dalla fine del mese, in funzione della data di ricevimento della comunicazione: se la comunicazione arriva nei primi 15 giorni del mese, il preavviso decorre dal 15; se arriva nella seconda metà del mese, decorre dal 1° del mese successivo.
L’indennità sostitutiva del preavviso
Se la cooperativa licenzia senza rispettare il preavviso (o lo tronca anticipatamente), deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso: un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di preavviso non goduto. Analogamente, se è il lavoratore a dimettersi senza rispettare il preavviso, la cooperativa può trattenere l’equivalente dalla liquidazione finale (TFR compreso).
Eccezioni: quando il preavviso non si applica
Il preavviso non è dovuto nei seguenti casi:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (es. furto, rissa in cantiere, falsa certificazione di malattia);
- Pensionamento: il raggiungimento dei requisiti pensionistici può costituire giustificato motivo di recesso senza preavviso;
- Accordo tra le parti: cooperativa e lavoratore possono concordare una diversa gestione del preavviso (es. pagamento dell’indennità in luogo della prestazione lavorativa).
Ferie e preavviso: il divieto di sovrapposizione
Il CCNL Edilizia Cooperative (come la maggior parte dei contratti collettivi) vieta che le ferie vengano computate durante il preavviso. Se la cooperativa ha già pianificato un periodo di ferie che coincide con il preavviso, le ferie devono essere rinviate a dopo la cessazione del rapporto (e liquidate in busta) o il preavviso deve essere spostato.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso deve dare la cooperativa per licenziare un operaio edile?
Quanto preavviso deve dare un impiegato che si dimette?
Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
Il preavviso decorre dal ricevimento della comunicazione?
Le ferie si possono usare durante il preavviso?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cessazione del rapporto nelle cooperative edili intreccia tre piani che e bene tenere distinti: la disciplina generale del preavviso degli artt. 2118 e 2119 del codice civile, le peculiarita del settore edile con la sua discontinuita di cantiere e il sistema delle Casse Edili, e la specialita del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, regolato dalla L. 142/2001. Confondere questi piani e la causa piu frequente di errori nella gestione del recesso.
Il preavviso negli artt. 2118 e 2119 c.c.
L'art. 2118 c.c. impone, nel recesso dal contratto a tempo indeterminato, il rispetto di un termine di preavviso o, in difetto, il pagamento dell'indennita sostitutiva. L'art. 2119 c.c. consente invece il recesso immediato per giusta causa, cioe per un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Le durate del preavviso nel comparto edile sono articolate per livello di inquadramento e anzianita e vanno reperite nelle tabelle del CCNL Edilizia applicato: stimarle e fonte di contenzioso.
La discontinuita del cantiere e il ruolo delle Casse Edili
L'edilizia ha storicamente affrontato la discontinuita dell'attivita con istituti dedicati: le Casse Edili gestiscono accantonamenti, gratifica natalizia, ferie e indennita che attenuano gli effetti delle interruzioni tra un cantiere e l'altro. In questo contesto il preavviso assume un rilievo particolare, perche la fine di un cantiere non equivale automaticamente al licenziamento: il lavoratore puo essere trasferito ad altro cantiere o posto in attesa con i meccanismi di settore. Quando interviene un vero licenziamento per fine lavori, restano dovuti il preavviso o la relativa indennita secondo il CCNL.
Il socio lavoratore: due rapporti, una sola persona
Nelle cooperative il lavoratore puo essere anche socio. La L. 142/2001 configura un duplice rapporto: quello associativo, che lega il socio alla cooperativa, e quello di lavoro, ulteriore e distinto, che puo essere subordinato o autonomo. La cessazione puo riguardare l'uno, l'altro o entrambi. Lo scioglimento del rapporto associativo per esclusione o recesso si riflette sul rapporto di lavoro, ma le tutele del lavoratore non si dissolvono nell'appartenenza societaria: il licenziamento del socio lavoratore subordinato resta soggetto alle garanzie procedurali e sostanziali del diritto del lavoro.
Giusta causa e procedimento disciplinare
Il licenziamento per giusta causa esonera dal preavviso ma richiede un fatto di gravita tale da legittimare il recesso immediato. Se il recesso ha natura disciplinare, va rispettata la procedura dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori: contestazione scritta e specifica, termine a difesa di almeno cinque giorni, valutazione delle giustificazioni. La proporzionalita tra fatto e sanzione e il criterio di legittimita; nei cantieri, dove le violazioni delle norme di sicurezza possono assumere gravita estrema, la valutazione e particolarmente rigorosa.
Indennita sostitutiva e dimissioni
In difetto di preavviso e dovuta l'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Le dimissioni del lavoratore subordinato richiedono la forma telematica del D.Lgs. 151/2015, con facolta di revoca entro sette giorni dalla trasmissione. Per il socio lavoratore il recesso dal rapporto associativo segue invece le regole statutarie e codicistiche delle societa cooperative, da coordinare con la cessazione del rapporto di lavoro.
Coordinamento tra i regimi
La gestione corretta del recesso in una cooperativa edile richiede di qualificare anzitutto il rapporto: dipendente non socio, socio lavoratore subordinato o socio con rapporto autonomo. Da questa qualificazione discendono il regime del preavviso, le tutele applicabili e gli adempimenti. Per le durate del preavviso, gli importi delle indennita e le prestazioni delle Casse Edili occorre sempre fare riferimento alle tabelle del CCNL Edilizia vigente e allo statuto della cooperativa.
Domande frequenti
Quanto preavviso deve dare la cooperativa per licenziare un operaio edile?
Dipende dal livello di inquadramento e dall'anzianita: le durate esatte sono nelle tabelle del CCNL Edilizia vigente. In difetto di preavviso e dovuta l'indennita sostitutiva.
La fine del cantiere equivale a licenziamento?
Non automaticamente. Il lavoratore puo essere trasferito ad altro cantiere o gestito con gli istituti delle Casse Edili. Solo il vero licenziamento per fine lavori comporta preavviso o indennita.
Il socio lavoratore ha le stesse tutele di un dipendente?
Il socio lavoratore subordinato (L. 142/2001) ha un duplice rapporto, associativo e di lavoro. Il licenziamento resta soggetto alle garanzie del diritto del lavoro, distinte dal recesso associativo.
Posso essere licenziato senza preavviso?
Solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., e nel licenziamento disciplinare dopo la procedura dell'art. 7 St. lav. con contestazione scritta e cinque giorni a difesa.
Come si danno le dimissioni in una cooperativa edile?
Il dipendente subordinato usa la forma telematica del D.Lgs. 151/2015, revocabile entro 7 giorni. Il socio segue anche le regole statutarie di recesso dal rapporto associativo.