Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

CCNL Vetro e Lampade: apprendistato professionalizzante

Il settore del vetro ha una tradizione di trasmissione delle competenze artigianali che il contratto disciplina con l’apprendistato professionalizzante. Durata, retribuzione, formazione e sbocchi: una guida completa.

In sintesi

Il CCNL Vetro e Lampade (art. 58) disciplina l’apprendistato professionalizzante con durata da 6 mesi a 3 anni. Il periodo di prova è di 6 mesi, ma non oltre il 40% della durata del contratto. La retribuzione si determina per sottoinquadramento, fino a due livelli sotto quello di destinazione, con passaggio al livello superiore dopo la metà del contratto. La formazione è di 60-80 ore medie annue, comprese quelle sulla sicurezza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
9 aprile 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
D.lgs. 81/2015, Titolo VI (apprendistato); artt. 41-47

L’apprendistato professionalizzante nel settore vetro

Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel settore industriale del vetro la forma prevalente è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che consente di assumere lavoratori dai 18 anni (o 17 con qualifica triennale) in vista di una qualificazione al livello contrattuale di destinazione. Il CCNL Vetro e Lampade disciplina le modalità specifiche del settore.

L’apprendistato è particolarmente rilevante nei reparti di lavorazione artigianale del vetro soffiato, dove le competenze si trasmettono prevalentemente attraverso l’affiancamento al maestro vetraio. In questo contesto una durata più lunga, fino al massimo di 3 anni, permette di acquisire progressivamente le tecniche specifiche del mestiere.

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante — CCNL Vetro e Lampade, art. 58: le regole principali
Aspetto Cosa prevede il CCNL
Durata Da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni
Periodo di prova 6 mesi, comunque non oltre il 40% della durata del contratto
Inquadramento iniziale Non inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli rispetto alla qualifica da acquisire
Dopo il 50% del periodo Passaggio alla posizione/livello immediatamente superiore a quello iniziale
Formazione Tra 60 e 80 ore annue medie, compresa la formazione generale e specifica sulla sicurezza
Recesso a fine contratto Preavviso di 15 giorni dal termine (art. 2118 c.c.); senza recesso il rapporto prosegue a tempo indeterminato
Sospensioni oltre 30 giorni Durata prolungabile di comune accordo, fino a un massimo di 6 mesi
Conferma degli apprendisti Nelle imprese con almeno 50 dipendenti, nuove assunzioni se è stato confermato almeno il 25% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti

Fonte: art. 58 del CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro), applicabile ai contratti stipulati dal 1° marzo 2017; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo.

La retribuzione dell’apprendista

Durante l’apprendistato il lavoratore non percepisce il minimo del livello di destinazione, ma quello di un livello inferiore: all’assunzione l’inquadramento non può essere inferiore di più di due posizioni organizzative (meccanizzati) o due livelli (seconde lavorazioni, soffio, lampade e display) rispetto alla qualifica da acquisire. Decorso il 50% del periodo, si passa alla posizione o al livello immediatamente superiore a quello iniziale. Il CCNL non fissa percentuali del minimo: la retribuzione è quella tabellare del livello di inquadramento (vedi le tabelle retributive).

La formazione obbligatoria

Il CCNL (art. 58) fissa la formazione in 60-80 ore annue medie, comprese la formazione generale e specifica sulla sicurezza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, modulate secondo la complessità della qualifica indicata nel piano formativo individuale. La formazione può essere:

  • interna: svolta all’interno dell’azienda con tutore aziendale qualificato;
  • esterna: presso enti di formazione accreditati, istituti tecnici, enti bilaterali del settore.

L’impresa designa un tutor, che può essere il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento pari o superiore a quello di destinazione. Al termine del percorso va redatto un attestato di qualifica e l’apprendista riceve la qualificazione professionale corrispondente al livello contrattuale raggiunto.

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Il recesso e la stabilizzazione

Al termine del periodo di apprendistato ciascuna parte può recedere con un preavviso di 15 giorni dalla scadenza (art. 58, art. 2118 c.c.); durante il preavviso si applica il trattamento dell’apprendistato. Se non si recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello contrattuale di destinazione, senza necessità di comunicazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.

Casi pratici

Tizio — Apprendista nel settore soffiatura, 36 mesi
Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista in una manifattura di vetro soffiato artigianale, con livello di destinazione finale 7° del soffio. Il contratto dura 36 mesi: è inquadrato al 5° livello (due livelli sotto) e, dopo il 50% del periodo, cioè dal 19° mese, passa al 6°. Al termine, se nessuna parte recede con il preavviso di 15 giorni, è confermato al 7° livello a tempo indeterminato.
Caia — Apprendista tecnica, 24 mesi
Caia ha una laurea triennale in ingegneria dei materiali. Viene assunta come apprendista tecnica di processo nel settore meccanizzato, con categoria di destinazione C, per 24 mesi. Riceve il piano formativo individuale con 60-80 ore annue medie di formazione, comprese quelle sulla sicurezza. Alla fine del secondo anno, senza recesso, è confermata alla categoria C a tempo indeterminato.
Sempronio — Apprendista nel settore lampade, mancata stabilizzazione
Sempronio è in apprendistato nel settore lampade per 30 mesi, livello di destinazione D. Al termine l’azienda esercita la facoltà di recesso con il preavviso di 15 giorni dalla scadenza. Sempronio riceve il certificato di qualifica professionale. Il rapporto cessa senza obbligo di motivazione specifica (la norma consente il recesso senza causale al termine dell’apprendistato). Sempronio può utilizzare il titolo professionale acquisito per trovare un nuovo impiego nel settore.
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Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Vetro e Lampade?
La durata è stabilita nel contratto, da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni (art. 58 del CCNL); non dipende da una tabella per titolo di studio.
Quanto guadagna un apprendista nel settore vetro?
Il CCNL usa il sottoinquadramento: fino a due livelli sotto quello di destinazione all’assunzione, con passaggio al livello superiore dopo il 50% del periodo (art. 58); la retribuzione è quella tabellare del livello di inquadramento.
Quante ore di formazione sono obbligatorie per l’apprendista?
Tra 60 e 80 ore annue medie, comprese la formazione generale e specifica sulla sicurezza (art. 58). La formazione può essere svolta in tutto o in parte in azienda, con un tutor.
Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
Se nessuna parte recede con il preavviso di 15 giorni dalla scadenza (art. 58), il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità.
L’apprendistato in vetreria può essere usato per formare soffiatori e maestri vetrai?
Sì, è lo strumento privilegiato per le competenze artigianali. Il CCNL fissa la durata massima in 3 anni; il contratto individuale la modula in base alla qualifica da acquisire.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 10 febbraio 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo. Le regole sono quelle dell’art. 58. Per situazioni specifiche si consulti un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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