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Apprendistato nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
Tre anni di contratto, retribuzione ridotta e formazione obbligatoria: la guida completa all’apprendistato professionalizzante nel settore logistica, spedizioni e corrieri espressi.
L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione dura 3 anni per la maggior parte dei livelli. La retribuzione è al 75% nel primo anno e all’85% nel secondo. Il datore deve garantire almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante e nominare un tutor aziendale.
Tabella riepilogativa
| Livello di destinazione | Durata | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
|---|---|---|---|---|
| 1°, 2°, 3° Super non autisti, 3° non autisti | 3 anni | 75% | 85% | 100% |
| 4°, 4° Junior, 5°, 6° | 3 anni | 75% | 85% | 100% |
| Area C (autisti) — tutte le qualifiche | 3 anni | 75% | 85% | 100% |
Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione (non al livello effettivo durante l’apprendistato). Il livello 6°J (ora soppresso dal 31 dicembre 2025) aveva una durata di 2 anni.
Chi può essere assunto con apprendistato
Il contratto di apprendistato professionalizzante è previsto dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale triennale). Non ci sono limitazioni di settore: tutti i livelli del CCNL Logistica sono accessibili con questo contratto.
Il CCNL prevede anche la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori over 29 purché disoccupati da almeno 12 mesi e al primo contratto a tempo indeterminato, inquadrati al livello 6°. Questi lavoratori hanno una progressione retributiva speciale: 70% nel 1° anno, 75% nel 2°, 80% nel 3°, con passaggio al 100% dal 4° anno. Durata massima 36 mesi.
La formazione professionalizzante: 120 ore obbligatorie
Il datore di lavoro è obbligato a garantire una formazione professionalizzante di almeno 120 ore annue. Questa formazione:
- può essere svolta in azienda (on the job) o presso enti di formazione accreditati dalla Regione;
- deve essere pertinente alle mansioni del livello di destinazione;
- deve essere documentata nel libretto formativo del cittadino o nel registro di formazione aziendale;
- rientra nell’orario di lavoro ordinario (il datore non può chiedere di recuperare le ore di formazione fuori dall’orario).
Per i settori come le spedizioni e i corrieri, la formazione tipicamente include: conoscenze doganali di base, gestione delle consegne, normativa sul trasporto (Reg. CE 561/2006 per i conducenti), sicurezza sul lavoro, utilizzo dei sistemi di tracciamento e documentazione di trasporto.
Il tutor aziendale
L’assunzione in apprendistato richiede la designazione di un tutor aziendale (referente per la formazione). Il tutor deve:
- avere competenze adeguate rispetto alla qualifica da conseguire;
- seguire e guidare l’apprendista nello svolgimento delle mansioni;
- trasmettere periodicamente al responsabile aziendale un report sull’avanzamento della formazione.
Il tutor non può seguire contemporaneamente più di 5 apprendisti (salvo deroghe per piccole imprese).
La fine del contratto: conferma o recesso
Al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono recedere liberamente con un preavviso di 30 giorni (art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015). Se nessuno recede, il rapporto continua a tempo indeterminato al livello di destinazione con la retribuzione piena (100%).
Il periodo di apprendistato si computa integralmente nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali (scatti di anzianità, comporto, ferie, TFR).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti anni dura l’apprendistato per un corriere espresso?
Qual è la retribuzione di un apprendista spedizioniere?
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Un apprendista corriere può essere licenziato prima della fine del contratto?
Le ore di formazione riducono l’orario di lavoro?
Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è regolata dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e dalle disposizioni contrattuali (artt. 28-36 CCNL). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti anni dura l'apprendistato per un corriere espresso?
Per la maggior parte dei profili (livelli 1°-6°) la durata dell'apprendistato professionalizzante è di 3 anni. Per il livello 6°J (ora soppresso dal 31 dicembre 2025) era di 2 anni. La durata può essere ridotta per chi ha già svolto periodi di apprendistato o formazione certificata pertinenti alla qualifica da conseguire.
Qual è la retribuzione di un apprendista spedizioniere?
La retribuzione è pari al 75% del minimo tabellare del livello di destinazione nel primo anno e all'85% nel secondo anno. Dal terzo anno (ove previsto) si raggiunge il 100% del minimo. Queste percentuali si applicano ai livelli 1°, 2°, 3° Super non autisti, 3° non autisti, 4°, 4° Junior, 5° e 6°.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
La formazione professionalizzante a cura del datore di lavoro deve ammontare ad almeno 120 ore annue. Questa formazione può essere svolta in azienda o presso enti accreditati. Si affianca all'eventuale formazione trasversale/di base prevista dalla Regione. Il tutor aziendale è obbligatorio e deve essere individuato all'atto dell'assunzione.
Un apprendista corriere può essere licenziato prima della fine del contratto?
Durante il periodo di apprendistato il recesso è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (inadempimento grave). Al termine del contratto di apprendistato entrambe le parti possono recedere liberamente con un preavviso di 30 giorni (come previsto dall'art. 2 d.lgs. 81/2015). In mancanza di disdetta, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Le ore di formazione dell'apprendistato riducono il normale orario di lavoro?
No, le ore di formazione professionalizzante sono a carico del datore di lavoro e rientrano nell'orario di lavoro ordinario. Il datore non può chiedere che l'apprendista recuperi le ore di formazione al di fuori dell'orario. L'apprendista ha diritto alla retribuzione anche per le ore di formazione.
Vedi anche