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CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: ferie, permessi e ROL
Per la gente di mare il concetto di «ferie» si declina in modo del tutto diverso rispetto ai lavoratori terrestri: il sistema dell’imbarco alternato allo sbarco e il regime del riposo compensativo seguono regole contrattuali e legali peculiari.
Il personale navigante alterna periodi di imbarco a periodi di sbarco (riposo a terra): questo sistema assorbe la funzione delle ferie ordinarie. Il CCNL Porti riconosce 4 settimane + 3 giorni di ferie annuali dal 2025 (era +2 giorni). Il congedo matrimoniale è unificato a 15 giorni in entrambi i contratti dal rinnovo 2024.
Il sistema imbarco-sbarco: la peculiarità marittima
La gente di mare non ha una postazione fissa e un orario giornaliero standard: vive a bordo per settimane o mesi, con disponibilità continuativa. Il sistema del lavoro marittimo, riconosciuto dal Codice della Navigazione e dalla MLC 2006, prevede che l’attività lavorativa si svolga in un regime di continuità di imbarco alternata a un periodo di sbarco (riposo a terra).
Il CCNL Armatoriale disciplina le modalità di alternanza per tipo di nave e qualifica. Il periodo di sbarco è retribuito e funge da equivalente delle ferie ordinarie, svolgendo anche la funzione di recupero psicofisico dalla vita a bordo. La MLC 2006 (Standard A2.4) garantisce a ogni marittimo un periodo minimo di ferie annuali pagate non inferiore a 2,5 giorni per ogni mese di imbarco.
Ferie nel CCNL Porti
I lavoratori portuali fruiscono di ferie annuali nel senso classico del termine, poiché sono lavoratori dipendenti a terra con orario settimanale fisso. Il CCNL Porti riconosce:
- 4 settimane di ferie annuali (minimo legale inderogabile ex art. 10 D.Lgs. 66/2003).
- 2 giorni aggiuntivi oltre le 4 settimane, per un totale di 4 settimane + 2 giorni nella versione precedente al rinnovo 2024.
- 1 giorno aggiuntivo in più a partire dal 2025, portando il totale a 4 settimane + 3 giorni.
Il periodo feriale va goduto secondo le necessità dell’impresa ma garantendo al lavoratore almeno due settimane consecutive durante il periodo estivo. La programmazione deve essere comunicata con congruo anticipo.
Tabella riepilogativa
| Istituto | CCNL Armatoriale | CCNL Porti |
|---|---|---|
| Ferie annuali | Sistema sbarco (min. 2,5 gg/mese imbarco per MLC 2006) | 4 settimane + 3 giorni (dal 2025) |
| Periodo minimo consecutivo | Almeno 2 settimane consecutive | Almeno 2 settimane consecutive |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni (unificato con rinnovo 2024) | 15 giorni |
| Permessi lutto familiare | Previsti (coniuge, figli, genitori) | Previsti (coniuge, figli, genitori, fratelli) |
| ROL / ex festività | Specifico per qualifica/sezione CCNL | Previsti secondo sezione di riferimento |
Il congedo matrimoniale nel CCNL Armatoriale: la novità 2024
Una delle novità specificamente introdotte dal rinnovo dell’11 luglio 2024 è l’unificazione del congedo matrimoniale a 15 giorni per tutte le categorie del personale navigante. In precedenza, le diverse sezioni del CCNL (navi da carico, traghetti, navi da crociera, rimorchiatori, aliscafi) prevedevano durate differenti. La nuova regola uniforme semplifica la gestione e tutela meglio i lavoratori.
Permessi retribuiti per eventi familiari
Entrambi i contratti prevedono permessi retribuiti per:
- Decesso del coniuge o della persona unita civilmente, figli, genitori: generalmente 3 giorni lavorativi.
- Decesso di fratelli, suoceri, generi, nuore: permessi di durata variabile.
- Malattia grave di familiare a carico: previsioni specifiche per periodo di assistenza.
- Donazione di sangue, midollo osseo.
Per il personale navigante, la fruizione di questi permessi avviene tipicamente durante il periodo di sbarco o con modalità da concordare con il comandante/armatore tenuto conto degli impegni di navigazione.
Casi pratici
Tizio è imbarcato su un traghetto e comunica al comandante che si sposerà tra tre settimane. Con il rinnovo 2024 ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale, unificato per tutte le categorie. L’armatore organizza la sostituzione e fa sbarcare Tizio nel porto più vicino alla data prevista. I 15 giorni sono retribuiti secondo le norme del CCNL Armatoriale.
Caio lavora al 4° livello del CCNL Porti. Per esigenze operative dell’impresa terminalistca, nel 2024 ha goduto solo 10 giorni delle sue 4 settimane + 3 giorni di ferie. I giorni non goduti non si perdono: il datore di lavoro è obbligato a consentirne la fruizione entro i 18 mesi dall’anno di maturazione (norma di legge). In caso di mancata fruizione, Caio ha diritto all’indennità sostitutiva.
Sempronia comanda un traghetto Palermo-Napoli con rotazioni di 28 giorni di imbarco e 14 di sbarco. I 14 giorni di sbarco rappresentano il suo periodo di riposo retribuito equivalente alle ferie. In un anno effettua circa 8 cicli di imbarco/sbarco, maturando riposi per oltre 100 giorni: ben oltre il minimo di 30 giorni (2,5 gg x 12 mesi) garantito dalla MLC 2006.
Domande frequenti
Come funzionano le ferie per i marittimi imbarcati?
Quante ferie spettano a un lavoratore portuale?
Il congedo matrimoniale è uguale per marittimi e portuali?
Cosa succede alle ferie non godute al termine dell’imbarco?
I marittimi hanno diritto ai permessi per lutto familiare durante la navigazione?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come funzionano le ferie per i marittimi imbarcati?
Il personale navigante non fruisce di ferie nel senso classico: il sistema del lavoro marittimo prevede l'alternanza tra periodi di imbarco (navigazione attiva) e periodi di sbarco (riposo a terra), disciplinati dal CCNL Armatoriale. La durata del periodo di sbarco e le modalità di maturazione variano per qualifica e tipo di nave.
Quante ferie spettano a un lavoratore portuale?
Il CCNL Porti riconosceva 4 settimane + 2 giorni di ferie annuali. Con il rinnovo del 18 novembre 2024 è stata aggiunta una giornata aggiuntiva a partire dal 2025, portando il totale a 4 settimane + 3 giorni. Il minimo legale di 4 settimane (D.Lgs. 66/2003, art. 10) è inderogabile.
Il congedo matrimoniale è uguale per marittimi e portuali?
Sì. Il rinnovo 2024 del CCNL Armatoriale ha unificato il congedo matrimoniale a 15 giorni per tutte le categorie del personale navigante. Il CCNL Porti prevede analogamente un congedo per matrimonio di 15 giorni retribuiti, calcolati sulla retribuzione globale.
I marittimi hanno diritto al ROL?
Il CCNL Armatoriale disciplina i permessi e i riposi del personale navigante in modo specifico, tenendo conto della struttura del rapporto di imbarco. Il sistema del sbarco periodico assorbe in parte la funzione dei ROL (Riduzione Orario di Lavoro) propria dei contratti terrestri, ma possono essere previsti permessi aggiuntivi per specifiche situazioni.
Cosa succede alle ferie non godute al termine dell'imbarco?
Le ferie non godute durante il periodo di imbarco non si perdono ma si accumulano secondo le previsioni del CCNL. Il marittimo ha diritto a fruirne durante il successivo sbarco o, in caso di cessazione del rapporto, a percepire l'indennità sostitutiva. La rinuncia alle ferie retribuite è vietata dall'art. 2109 c.c. e dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003.
Vedi anche