Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante è il contratto a causa mista (lavoro + formazione) attraverso cui i giovani possono entrare nel mondo del lavoro della CRI acquisendo le qualifiche professionali del settore. Il CCNL ne disciplina durata, formazione, retribuzione e obblighi di conferma.

In sintesi

Apprendistato professionalizzante: età 18-29 anni (17 con qualifica). Durata: 18 mesi (Area A), 24 mesi (Area B), 36 mesi (Aree C-D-E). Formazione: 100-180 ore totali incluse nell’orario di lavoro. Retribuzione inferiore al minimo pieno (percentuale progressiva). Al termine il datore può confermare o recedere; per aziende ≥50 addetti obbligo di mantenere almeno il 45% dei confermati nei 36 mesi precedenti per nuove assunzioni in apprendistato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articolo di riferimento
Art. 39 CCNL; d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47)

La base normativa: d.lgs. 81/2015 e CCNL

L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti). Il CCNL CRI (art. 39) integra la disciplina legale specificando le durate per ciascun livello di inquadramento, il monte ore formativo e le condizioni retributive nel settore.

Rispetto ad altri contratti di lavoro, l’apprendistato gode di vantaggi contributivi per il datore di lavoro (aliquote previdenziali ridotte) e costituisce per il lavoratore un percorso formativo riconosciuto che porta all’acquisizione della qualifica professionale del livello di riferimento.

Tabella riepilogativa: durate e formazione per Area

Apprendistato professionalizzante nel CCNL CRI: riepilogo per Area
Area di qualifica Profili tipici Durata Ore formazione
Area A Personale ausiliario, operatore base 18 mesi 100 ore
Area B Autista, operatore amministrativo 24 mesi ~120-130 ore
Area C Soccorritore, autista soccorritore 36 mesi ~150-180 ore
Area D Infermiere, educatore, assistente sociale 36 mesi ~150-180 ore
Area E Coordinatore, professionista con funzioni direttive 36 mesi ~150-180 ore

Le ore di formazione indicate per le Aree B-E sono orientative e basate sulla struttura generale dell’art. 39 CCNL. I valori esatti per ciascuna Area sono contenuti nel testo del CCNL; per la verifica puntuale consultare il documento ufficiale.

Età di ammissione e condizioni

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante:

  • Soggetti con età compresa tra 18 e 29 anni (entro il giorno antecedente il compimento del 30° anno di età).
  • Soggetti con età di 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. 226/2005.

Non ci sono limitazioni di genere o di livello di istruzione per l’accesso all’apprendistato professionalizzante.

La formazione: contenuti e obblighi

Il CCNL CRI prevede che la formazione nell’ambito dell’apprendistato comprenda:

  • Formazione professionalizzante: svolta principalmente on the job, mediante affiancamento al tutor aziendale. Riguarda le competenze specifiche del profilo professionale di destinazione.
  • Formazione trasversale: competenze relazionali, di sicurezza sul lavoro, normative di base. Può essere erogata anche in aula o con modalità e-learning.

Tutte le ore di formazione sono incluse nell’orario di lavoro e retribuite come ore ordinarie. Il tutor aziendale è il referente del percorso formativo: il suo nominativo deve essere indicato nel contratto di apprendistato.

Retribuzione durante l’apprendistato

La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore qualificato dello stesso livello. Il CCNL e il d.lgs. 81/2015 consentono di applicare una percentuale progressiva del minimo tabellare del livello di destinazione. Il contratto individuale deve indicare espressamente il livello di qualifica al quale è finalizzato l’apprendistato e la progressione retributiva.

Al termine dell’apprendistato, con la conferma del rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto al minimo tabellare pieno del livello di qualifica conseguito.

Obblighi di conferma per le grandi organizzazioni

Il d.lgs. 81/2015 prevede che i datori di lavoro con 50 o più dipendenti possano assumere nuovi apprendisti solo se hanno confermato a tempo indeterminato almeno il 45% degli apprendisti i cui contratti siano scaduti nei 36 mesi precedenti. Questa norma punta a evitare l’abuso del contratto di apprendistato come forma di lavoro precario a basso costo.

Casi pratici

Tizio — Apprendista soccorritore Area C
Tizio ha 23 anni e viene assunto come apprendista nell’Area C (soccorritore) presso un comitato CRI. Il suo contratto dura 36 mesi. La retribuzione iniziale è una percentuale del minimo tabellare C1 (il minimo del livello di qualifica), crescente durante il periodo. Dopo 36 mesi, se confermato, diventa dipendente a tempo indeterminato al livello C con il minimo tabellare pieno.
Caia — Apprendista Area A e formazione
Caia ha 19 anni ed è assunta in Area A come apprendista. La durata è 18 mesi con 100 ore di formazione totale. Il tutor aziendale le segue il percorso. Le ore di formazione rientrano nelle 38 ore settimanali: non sono aggiuntive all’orario di lavoro e non generano straordinario.
Sempronio — Cosa succede al termine dei 36 mesi
Sempronio ha concluso il suo apprendistato di 36 mesi come educatore (Area D). Il comitato gli comunica il recesso al termine dell’apprendistato. Il recesso è legittimo ma richiede il rispetto del preavviso; Sempronio riceve la liquidazione del TFR maturato durante l’apprendistato (che matura anche per gli apprendisti) e l’indennità NASPI se i requisiti sono soddisfatti.

Domande frequenti

Quanti mesi dura l’apprendistato nel CCNL CRI per un infermiere?
L’infermiere è inquadrato nell’Area D; la durata dell’apprendistato professionalizzante è di 36 mesi (3 anni), con formazione di 150-180 ore incluse nell’orario di lavoro.
L’apprendista matura il TFR?
Sì. Il TFR matura anche durante il contratto di apprendistato, calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita dall’apprendista nel corso del rapporto.
Posso avere un contratto di apprendistato a 30 anni?
No. Il contratto di apprendistato professionalizzante è consentito fino al giorno precedente il compimento del 30° anno. Dal 30° compleanno non è più possibile essere assunti con questa tipologia contrattuale.
Il datore è obbligato a confermarmi dopo l’apprendistato?
No. Al termine del periodo di apprendistato il datore può recedere con preavviso. La conferma non è obbligatoria, ma per le organizzazioni con 50+ dipendenti esiste il vincolo di aver confermato almeno il 45% degli apprendisti precedenti per poter assumerne di nuovi.
Quante ore di formazione devo fare?
Tra 100 e 180 ore totali a seconda dell’Area di qualifica di destinazione. Le ore di formazione sono incluse nell’orario di lavoro e retribuite; non sono ore aggiuntive.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 39) e al d.lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante presso la Croce Rossa Italiana segue la disciplina generale del D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47), che ne fa un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo.
  • La durata e il piano formativo individuale sono fissati dal CCNL e dalle norme regionali; al termine il rapporto prosegue come ordinario salvo recesso nel periodo di preavviso (art. 2118 c.c.).
  • L'inquadramento puo essere sotto-inquadrato fino a due livelli o retribuito in percentuale, secondo le tabelle del CCNL vigente.
  • Si applicano gli incentivi contributivi e il regime sanzionatorio del D.Lgs. 81/2015 in caso di inadempimento dell'obbligo formativo.
Indice dei contenuti

L'apprendistato professionalizzante nel comparto della Croce Rossa Italiana costituisce il principale canale di ingresso qualificato per il personale non dirigenziale che deve acquisire competenze tecnico-operative specifiche, spesso connesse all'attivita sanitaria, di soccorso e socio-assistenziale dell'ente. La cornice e quella ordinaria del D.Lgs. 81/2015, che all'art. 41 definisce l'apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, e agli artt. 43-44 disciplina nel dettaglio il tipo professionalizzante destinato al conseguimento di una qualificazione contrattuale.

La natura del contratto e il vincolo formativo

A differenza di una comune assunzione, qui la causa del contratto e duplice: scambio retributivo e obbligo formativo. L'ente datore deve garantire la formazione interna prevista dal piano formativo individuale e, ove richiesto, quella trasversale di base disciplinata dalla normativa regionale. L'inadempimento dell'obbligo formativo, se imputabile al datore, espone alle sanzioni dell'art. 47 D.Lgs. 81/2015, con riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine e recupero della contribuzione agevolata.

Durata, eta e tetto percentuale

La durata massima del professionalizzante e fissata in via generale a trentasei mesi (estensibili per profili artigiani), entro la fascia anagrafica 18-29 anni. Le percentuali di conferma e i limiti numerici di assunzione vanno verificati sulle tabelle del CCNL vigente, che per gli enti del terzo settore e parapubblici possono presentare adattamenti rispetto al privato puro.

Inquadramento e trattamento economico

Il legislatore consente il sotto-inquadramento fino a due livelli rispetto a quello di destinazione, oppure la retribuzione in misura percentuale crescente. Le percentuali concrete e gli scatti di avanzamento sono rimessi alle tabelle retributive del CCNL applicato: il commento evita qualunque cifra perche soggetta ad aggiornamento dei rinnovi contrattuali.

Conferma, recesso e preavviso

Al termine del periodo formativo il rapporto prosegue automaticamente come ordinario. Se una delle parti non intende proseguire, deve esercitare il recesso nel periodo di preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c., con il preavviso previsto dal CCNL per il livello raggiunto. Durante il periodo formativo restano applicabili le regole su malattia, infortunio e tutela della maternita (D.Lgs. 151/2001).

Profilo previdenziale e incentivi

L'apprendistato gode di un regime contributivo agevolato e di sgravi che le circolari INPS aggiornate precisano periodicamente. La perdita dei requisiti formativi comporta non solo la riqualificazione ma anche il recupero degli incentivi indebitamente fruiti, motivo per cui la corretta tenuta del registro formativo e dirimente in caso di verifica ispettiva.

Indicazioni operative per l'apprendista

Chi e assunto come apprendista in Croce Rossa ha diritto a vedere formalizzato il piano formativo, a ricevere la formazione promessa e a un inquadramento coerente con la qualificazione di arrivo. In caso di formazione mancata o solo cartacea conviene documentare per iscritto le carenze, perche costituiscono la base di un'eventuale richiesta di riqualificazione.

Domande frequenti

L'apprendistato in Croce Rossa e a tempo determinato?

No. Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/2015 e un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo: al termine del periodo di apprendistato prosegue come rapporto ordinario, salvo recesso nel preavviso.

Quanto puo durare l'apprendistato professionalizzante?

In via generale fino a trentasei mesi nella fascia 18-29 anni. La durata puntuale e il piano formativo sono fissati dal CCNL applicato e dalla normativa regionale.

Posso essere pagato meno di un assunto ordinario?

Si, entro i limiti di legge: sotto-inquadramento fino a due livelli o retribuzione percentuale crescente, secondo le tabelle del CCNL vigente.

Cosa succede se l'ente non eroga la formazione?

L'inadempimento formativo imputabile al datore comporta, ex art. 47 D.Lgs. 81/2015, la riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine e il recupero degli incentivi contributivi.

Come si chiude un apprendistato che non si vuole confermare?

Con recesso esercitato nel periodo di preavviso previsto dal CCNL (art. 2118 c.c.). In assenza di recesso il rapporto continua automaticamente come ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.