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La guida
CCNL Croce Rossa Italiana: apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante è il contratto a causa mista (lavoro + formazione) attraverso cui i giovani possono entrare nel mondo del lavoro della CRI acquisendo le qualifiche professionali del settore. Il CCNL ne disciplina durata, formazione, retribuzione e obblighi di conferma.
Apprendistato professionalizzante: età 18-29 anni (17 con qualifica). Durata: 18 mesi (categoria A), 24 mesi (categoria B), 36 mesi (categorie C, D, E). Formazione professionalizzante: 100, 120 e 180 ore totali, incluse nell’orario di lavoro. Retribuzione pari all’80%, poi al 90%, poi al 100% della posizione economica della qualifica da conseguire. Al termine il datore può confermare o recedere con 15 giorni di preavviso; per gli enti con almeno 50 dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti presuppone la conferma di almeno il 45% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti. Le professioni sanitarie sono escluse.
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La base normativa: d.lgs. 81/2015 e CCNL
L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti). Il CCNL CRI (art. 39) integra la disciplina legale specificando le durate per ciascuna categoria di inquadramento, il monte ore formativo e le percentuali di retribuzione. Il contratto è ammesso per le qualifiche e le mansioni delle categorie da A a E; sono escluse le professioni sanitarie (L. 502/1992) e sociosanitarie, quindi non si può essere apprendisti infermieri.
Rispetto ad altri contratti di lavoro, l’apprendistato gode di vantaggi contributivi per il datore di lavoro (aliquote previdenziali ridotte) e costituisce per il lavoratore un percorso formativo riconosciuto che porta all’acquisizione della qualifica professionale del livello di riferimento.
Tabella riepilogativa: durate e formazione per categoria
| Categoria di qualifica | Profili tipici | Durata | Ore di formazione professionalizzante |
|---|---|---|---|
| Categoria A | Addetto alle pulizie, fattorino, custode, addetto ai servizi generici | 18 mesi | 100 ore |
| Categoria B | Autista, operaio qualificato, centralinista | 24 mesi | 120 ore |
| Categoria C | Soccorritore, autista soccorritore, impiegato, operatore socio-sanitario (OSS) | 36 mesi | 180 ore |
| Categoria D | Impiegato di concetto, geometra, tecnico dei servizi informatici (non le professioni sanitarie) | 36 mesi | 180 ore |
| Categoria E | Responsabile amministrativo di unità semplice, delegato internazionale senior | 36 mesi | 180 ore |
Ore e durate sono quelle del CCNL (art. 39, commi 34 e 48). Alla formazione professionalizzante si aggiunge la formazione di base e trasversale presso strutture accreditate: 120 ore per chi non ha titolo, licenza elementare o media, 80 ore per i diplomati, 40 ore per i laureati (comma 44, secondo le linee guida delle Regioni del 17 ottobre 2013). Le categorie F e G sono escluse dall’apprendistato.
Età di ammissione e condizioni
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante:
- Soggetti con età compresa tra 18 e 29 anni (entro il giorno antecedente il compimento del 30° anno di età).
- Soggetti con età di 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. 226/2005.
Il numero di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori qualificati per i datori fino a 9 dipendenti, e il rapporto di 3 apprendisti ogni 2 qualificati oltre i 9 dipendenti. Il contratto a tempo parziale è ammesso se l’orario non scende sotto il 60% di quello contrattuale (art. 39, commi 8 e 12).
La formazione: contenuti e obblighi
Il CCNL CRI prevede che la formazione nell’ambito dell’apprendistato comprenda:
- Formazione professionalizzante: svolta principalmente on the job, mediante affiancamento al tutor aziendale. Riguarda le competenze specifiche del profilo professionale di destinazione.
- Formazione trasversale: competenze relazionali, di sicurezza sul lavoro, normative di base. Può essere erogata anche in aula o con modalità e-learning.
Tutte le ore di formazione sono incluse nell’orario di lavoro e retribuite come ore ordinarie. All’avvio dell’attività formativa va individuato un tutor interno, che affianca l’apprendista e al termine valuta le competenze acquisite (art. 39, commi 39-40). Il piano formativo individuale è allegato al contratto e consegnato entro 30 giorni dalla stipula.
Retribuzione durante l’apprendistato
La retribuzione dell’apprendista è una percentuale progressiva della retribuzione prevista per la posizione economica della qualifica da conseguire (art. 39, comma 30): per i contratti fino a 18 mesi 80% dal 1° al 9° mese e 90% dal 10° al 18°; fino a 24 mesi 80% nel primo anno e 90% nel secondo; fino a 36 mesi 80% nel primo anno, 90% nel secondo e 100% nel terzo. Il contratto individuale deve indicare il livello di qualifica e il trattamento economico. In caso di malattia, dopo la prova, il datore integra l’indennità fino al 100% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni l’anno (comma 32).
Al termine dell’apprendistato, alla fine dell’apprendistato la posizione economica è quella corrispondente alla qualifica conseguita (comma 31). Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue a tempo indeterminato; il recesso al termine si esercita con 15 giorni di calendario di preavviso o con la relativa indennità sostitutiva (comma 35).
Obblighi di conferma per le grandi organizzazioni
Il CCNL (art. 39, comma 10) prevede che gli enti con almeno 50 dipendenti possano assumere nuovi apprendisti solo se hanno confermato a tempo indeterminato almeno il 45% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti; non contano dimissioni, licenziamenti per giusta causa e recessi in prova. Questa norma punta a evitare l’abuso del contratto di apprendistato come forma di lavoro precario a basso costo.
Casi pratici
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Domande frequenti
Si può fare l’apprendista infermiere nel CCNL CRI?
L’apprendista matura il TFR?
Posso avere un contratto di apprendistato a 30 anni?
Il datore è obbligato a confermarmi dopo l’apprendistato?
Quante ore di formazione devo fare?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (art. 39), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), e al d.lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.