Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

CCNL Misericordie ANPAS: apprendistato 2024

L’apprendistato professionalizzante è uno strumento per assumere giovani nel settore del soccorso e dell’assistenza con contratto di lavoro formativo. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie disciplina durata, formazione obbligatoria e limiti numerici.

In sintesi

Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede l’apprendistato professionalizzante con durata variabile: 18 mesi per la categoria A, 24 mesi per la B, 36 mesi per le categorie C-D-E. La formazione obbligatoria va da 40 a 120 ore annue. Il limite di età è 18-29 anni (17 con qualifica precedente). Max 3 apprendisti ogni 2 qualificati.

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Dati contrattuali

CCNL
Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
Parti datoriali
ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
Parti sindacali
FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
Data firma
2 febbraio 2024
Tipologia
Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, art. 44)
Età apprendista
18-29 anni (17 anni se in possesso di qualifica triennale)

Tabella riepilogativa

Apprendistato per categoria – CCNL ANPAS-Misericordie 2024
Categoria di destinazione Durata apprendistato Formazione obbligatoria annua Profili di riferimento
A 18 mesi 40-80 ore Ausiliario, addetto pulizie
B 24 mesi 80-120 ore Autista, autista soccorritore
C 36 mesi 120 ore OSS, animatore, impiegato amm.vo
D 36 mesi 120 ore Infermiere, fisioterapista, assistente sociale
E 36 mesi 120 ore Psicologo, direttore unità

Nota: il CCNL prevede all’Allegato 3 i piani formativi dettagliati per l’apprendistato. Le ore di formazione indicate sono quelle di base; per titoli di studio più elevati il piano formativo si riduce proporzionalmente (40-120 ore secondo il titolo di studio posseduto).

Il quadro normativo: D.Lgs. 81/2015 e CCNL

L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47). Il CCNL ANPAS-Misericordie integra la norma di legge fissando le durate specifiche per categoria professionale e i contenuti della formazione aziendale. I principi generali della legge restano fermi:

  • Età: da 18 a 29 anni (da 17 se in possesso di qualifica professionale triennale).
  • Piano formativo individuale (PFI): obbligatorio; redatto contestualmente al contratto.
  • Tutor aziendale: obbligatorio; riferimento per la formazione pratica dell’apprendista.
  • Formazione trasversale: può essere svolta internamente o affidata a soggetti esterni accreditati.

Formazione obbligatoria nel settore del soccorso

Nel settore ANPAS-Misericordie, la formazione dell’apprendista si articola in due componenti:

  • Formazione trasversale di base (competenze trasversali, sicurezza sul lavoro, diritti e obblighi del lavoratore): parte obbligatoria con ore variabili in base al titolo di studio (da 40 ore per chi ha già la maturità, a più ore per chi non ha completato l’obbligo scolastico).
  • Formazione tecnico-professionale: specifica per il profilo (es. per l’autista soccorritore: normativa del trasporto sanitario, protocoll BLSD, gestione delle emergenze, uso DPI, radio-comunicazioni). Questa formazione è svolta in affiancamento sul campo e/o in aula con esperti del settore.

Il datore di lavoro è obbligato a concedere all’apprendista i permessi retribuiti necessari per la formazione senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione.

Limiti numerici e agevolazioni

Il CCNL fissa un rapporto numerico tra apprendisti e qualificati: massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (150%). Per le organizzazioni con meno di 9 dipendenti, il limite è del 70% dell’organico. In ogni caso, le organizzazioni che non hanno mai formato o non formano apprendisti possono assumere fino a 3 apprendisti in prima battuta.

Le agevolazioni contributive per l’apprendistato (aliquote ridotte per il datore) sono stabilite dalla legge e non variano per CCNL. Il CCNL non esclude esplicitamente i profili con iscrizione obbligatoria ad albi professionali dall’apprendistato (a differenza di alcuni altri contratti), tranne che per le figure per cui la qualifica professionale richiede un titolo di studio universitario che presuppone un percorso non compatibile con la durata dell’apprendistato.

Recesso al termine dell’apprendistato

Al termine dell’apprendistato, se nessuna delle parti recede (preavviso di 30 giorni), il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato nella categoria di destinazione. L’apprendista acquisisce l’anzianità dalla data di assunzione come apprendista. Se il datore recede senza giusta causa al termine dell’apprendistato, si applicano le tutele del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) proporzionate all’anzianità.

Casi pratici

Tizio – Apprendista autista soccorritore, 22 anni
Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista per diventare autista soccorritore (categoria B). Il contratto dura 24 mesi. Nelle prime settimane, il tutor aziendale lo affianca su ambulanza come accompagnatore, illustrandogli le procedure. Parallelamente segue 80-120 ore di formazione in aula su BLSD, normativa sicurezza e comunicazioni radio. Al termine dei 24 mesi, senza recesso, è confermato come autista soccorritore B1 a tempo indeterminato.
Caia – Apprendista OSS, già qualificata
Caia, 24 anni, possiede già l’attestato regionale OSS. La Misericordia la assume con apprendistato per la categoria C (36 mesi). Poiché ha il diploma di qualifica OSS, le ore di formazione obbligatoria si riducono proporzionalmente (circa 40 ore invece di 120). Il piano formativo si concentra sulla formazione specifica dell’ente (procedure interne, contesto territoriale).
Sempronio – Organizzazione che supera il limite apprendisti
Un’associazione ANPAS con 4 dipendenti qualificati vuole assumere 5 apprendisti. Il limite è 3 apprendisti ogni 2 qualificati = massimo 6 apprendisti (150% di 4). Cinque apprendisti rientrano nel limite. Se avesse solo 2 dipendenti qualificati, il massimo sarebbe 3 apprendisti. Superare il limite rende il contratto di apprendistato non valido.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato per un autista soccorritore nel CCNL ANPAS-Misericordie?
La categoria B (autista soccorritore) prevede un apprendistato di 24 mesi con formazione obbligatoria di 80-120 ore annue, incluso il piano formativo individuale.
Qual è la retribuzione dell’apprendista nel CCNL ANPAS-Misericordie?
La retribuzione è pari al minimo tabellare della categoria di destinazione. Il CCNL ANPAS-Misericordie non prevede esplicitamente riduzioni percentuali del minimo per gli apprendisti; verificare il testo contrattuale aggiornato.
L’apprendistato si può applicare agli OSS?
Sì, gli OSS rientrano nella categoria C con apprendistato di 36 mesi. Se l’OSS ha già la qualifica regionale, le ore di formazione si riducono proporzionalmente.
Quanti apprendisti può assumere un’organizzazione ANPAS-Misericordie?
Il limite è di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (150%). Per organizzazioni con meno di 9 dipendenti, il limite è del 70% dell’organico.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Se nessuna parte recede (preavviso 30 giorni), il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato nella categoria di destinazione. L’anzianità decorre dalla data di assunzione come apprendista.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. La disciplina dell’apprendistato si fonda sul D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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In sintesi

  • L'apprendistato e' un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, articolato in tre tipologie dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2015).
  • Nel comparto del soccorso e dell'emergenza sanitaria la formazione dell'apprendista include competenze tecniche specialistiche, sicurezza e protocolli di intervento.
  • L'apprendista e' inquadrato e retribuito secondo le previsioni delle tabelle del CCNL vigente, con possibilita' di sotto-inquadramento o percentualizzazione della retribuzione.
  • Il datore deve garantire la formazione pattuita nel piano formativo individuale e la presenza di un tutor; l'inadempimento formativo espone a conseguenze sanzionatorie.
  • Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato.
Indice dei contenuti

L'apprendistato e' lo strumento principale di ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e, nel comparto delle Misericordie e delle associazioni ANPAS di soccorso, assume un valore particolare: forma figure destinate all'emergenza sanitaria, dove competenza e sicurezza non ammettono improvvisazione. Il commento ricostruisce l'istituto rinviando alle tabelle del CCNL vigente per inquadramento e retribuzione.

Natura e tipologie dell'apprendistato

L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato caratterizzato da una causa mista: alla prestazione lavorativa si affianca l'obbligo del datore di erogare la formazione. Il D.Lgs. 81/2015 ne individua tre tipologie: l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Nel comparto del soccorso e' diffuso soprattutto quello professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione attraverso formazione sul lavoro e formazione di base e trasversale.

Il piano formativo individuale e il tutor

Il cuore dell'apprendistato e' la formazione, che deve essere concreta ed effettiva. Il contratto va corredato da un piano formativo individuale che definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione. Il datore deve designare un tutor o referente aziendale che affianchi l'apprendista e ne segua il percorso. Nel soccorso, la formazione comprende competenze tecniche specialistiche - manovre di primo soccorso, uso delle attrezzature, protocolli di intervento - oltre alla formazione sulla sicurezza richiesta dal D.Lgs. 81/2008.

Inquadramento e retribuzione dell'apprendista

L'apprendista e' inquadrato e retribuito secondo le previsioni del CCNL applicato. La normativa consente forme di contenimento del costo del lavoro durante la formazione: il sotto-inquadramento rispetto alla qualifica finale o la percentualizzazione della retribuzione, crescente con l'avanzare del periodo formativo. Le misure concrete - livelli, percentuali, scatti - sono definite dalle tabelle del CCNL vigente, alle quali occorre rinviare senza fissare valori che potrebbero non essere attuali.

Le specificita' del comparto del soccorso

Formare un apprendista nel soccorso significa prepararlo a operare in contesti di emergenza, spesso con turni articolati e responsabilita' verso la salute delle persone. La formazione tecnica assume rilievo prioritario: l'apprendista deve raggiungere standard di competenza che ne consentano l'impiego in sicurezza. Le associazioni di volontariato e soccorso, pur con le loro peculiarita' organizzative, restano soggette alla disciplina dell'apprendistato per il personale dipendente, con gli obblighi formativi che ne derivano.

Inadempimento formativo e conseguenze

L'obbligo formativo non e' un mero adempimento documentale. Se il datore non eroga la formazione prevista, e l'inadempimento e' grave, la normativa prevede conseguenze sanzionatorie: l'apprendistato può essere ricondotto a un ordinario rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine, con il recupero delle differenze retributive e contributive correlate al mancato beneficio. La verifica della formazione effettivamente erogata e' quindi un punto centrale nella gestione del contratto.

La conclusione del periodo formativo

Al termine del periodo di formazione e addestramento, ciascuna delle parti può recedere con il preavviso previsto; in mancanza di recesso, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario rapporto a tempo indeterminato, e il periodo di apprendistato e' computato nell'anzianita' di servizio. Le agevolazioni contributive connesse all'apprendistato e la loro durata vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate, mentre l'inquadramento finale e' quello previsto dalle tabelle del CCNL vigente.

Domande frequenti

Che tipo di contratto e' l'apprendistato?

E' un contratto di lavoro a tempo indeterminato a contenuto formativo: oltre alla prestazione, il datore e' obbligato a garantire la formazione dell'apprendista secondo il piano formativo individuale. Le tipologie sono tre, ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

Come viene retribuito un apprendista nel soccorso?

Secondo le tabelle del CCNL vigente, che possono prevedere un sotto-inquadramento o una percentualizzazione della retribuzione crescente con il periodo formativo. Gli importi vanno letti sul contratto applicato.

E' obbligatorio il tutor per l'apprendista?

Si': il datore deve designare un tutor o referente aziendale che affianchi l'apprendista e ne segua il percorso formativo definito nel piano formativo individuale.

Cosa succede se il datore non forma l'apprendista?

In caso di inadempimento formativo grave, l'apprendistato puo' essere ricondotto a un ordinario rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine, con recupero delle differenze retributive e contributive.

Alla fine dell'apprendistato il rapporto continua?

Se nessuna delle parti recede con il preavviso al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato, e il periodo svolto si computa nell'anzianita' di servizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.