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CCNL Misericordie ANPAS: apprendistato 2024
L’apprendistato professionalizzante è uno strumento per assumere giovani nel settore del soccorso e dell’assistenza con contratto di lavoro formativo. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie disciplina durata, formazione obbligatoria e limiti numerici.
Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede l’apprendistato professionalizzante con durata variabile: 18 mesi per la categoria A, 24 mesi per la B, 36 mesi per le categorie C-D-E. La formazione obbligatoria va da 40 a 120 ore annue. Il limite di età è 18-29 anni (17 con qualifica precedente). Max 3 apprendisti ogni 2 qualificati.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Categoria di destinazione | Durata apprendistato | Formazione obbligatoria annua | Profili di riferimento |
|---|---|---|---|
| A | 18 mesi | 40-80 ore | Ausiliario, addetto pulizie |
| B | 24 mesi | 80-120 ore | Autista, autista soccorritore |
| C | 36 mesi | 120 ore | OSS, animatore, impiegato amm.vo |
| D | 36 mesi | 120 ore | Infermiere, fisioterapista, assistente sociale |
| E | 36 mesi | 120 ore | Psicologo, direttore unità |
Nota: il CCNL prevede all’Allegato 3 i piani formativi dettagliati per l’apprendistato. Le ore di formazione indicate sono quelle di base; per titoli di studio più elevati il piano formativo si riduce proporzionalmente (40-120 ore secondo il titolo di studio posseduto).
Il quadro normativo: D.Lgs. 81/2015 e CCNL
L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47). Il CCNL ANPAS-Misericordie integra la norma di legge fissando le durate specifiche per categoria professionale e i contenuti della formazione aziendale. I principi generali della legge restano fermi:
- Età: da 18 a 29 anni (da 17 se in possesso di qualifica professionale triennale).
- Piano formativo individuale (PFI): obbligatorio; redatto contestualmente al contratto.
- Tutor aziendale: obbligatorio; riferimento per la formazione pratica dell’apprendista.
- Formazione trasversale: può essere svolta internamente o affidata a soggetti esterni accreditati.
Formazione obbligatoria nel settore del soccorso
Nel settore ANPAS-Misericordie, la formazione dell’apprendista si articola in due componenti:
- Formazione trasversale di base (competenze trasversali, sicurezza sul lavoro, diritti e obblighi del lavoratore): parte obbligatoria con ore variabili in base al titolo di studio (da 40 ore per chi ha già la maturità, a più ore per chi non ha completato l’obbligo scolastico).
- Formazione tecnico-professionale: specifica per il profilo (es. per l’autista soccorritore: normativa del trasporto sanitario, protocoll BLSD, gestione delle emergenze, uso DPI, radio-comunicazioni). Questa formazione è svolta in affiancamento sul campo e/o in aula con esperti del settore.
Il datore di lavoro è obbligato a concedere all’apprendista i permessi retribuiti necessari per la formazione senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione.
Limiti numerici e agevolazioni
Il CCNL fissa un rapporto numerico tra apprendisti e qualificati: massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (150%). Per le organizzazioni con meno di 9 dipendenti, il limite è del 70% dell’organico. In ogni caso, le organizzazioni che non hanno mai formato o non formano apprendisti possono assumere fino a 3 apprendisti in prima battuta.
Le agevolazioni contributive per l’apprendistato (aliquote ridotte per il datore) sono stabilite dalla legge e non variano per CCNL. Il CCNL non esclude esplicitamente i profili con iscrizione obbligatoria ad albi professionali dall’apprendistato (a differenza di alcuni altri contratti), tranne che per le figure per cui la qualifica professionale richiede un titolo di studio universitario che presuppone un percorso non compatibile con la durata dell’apprendistato.
Recesso al termine dell’apprendistato
Al termine dell’apprendistato, se nessuna delle parti recede (preavviso di 30 giorni), il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato nella categoria di destinazione. L’apprendista acquisisce l’anzianità dalla data di assunzione come apprendista. Se il datore recede senza giusta causa al termine dell’apprendistato, si applicano le tutele del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) proporzionate all’anzianità.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato per un autista soccorritore nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Qual è la retribuzione dell’apprendista nel CCNL ANPAS-Misericordie?
L’apprendistato si può applicare agli OSS?
Quanti apprendisti può assumere un’organizzazione ANPAS-Misericordie?
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. La disciplina dell’apprendistato si fonda sul D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato e' lo strumento principale di ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e, nel comparto delle Misericordie e delle associazioni ANPAS di soccorso, assume un valore particolare: forma figure destinate all'emergenza sanitaria, dove competenza e sicurezza non ammettono improvvisazione. Il commento ricostruisce l'istituto rinviando alle tabelle del CCNL vigente per inquadramento e retribuzione.
Natura e tipologie dell'apprendistato
L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato caratterizzato da una causa mista: alla prestazione lavorativa si affianca l'obbligo del datore di erogare la formazione. Il D.Lgs. 81/2015 ne individua tre tipologie: l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Nel comparto del soccorso e' diffuso soprattutto quello professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione attraverso formazione sul lavoro e formazione di base e trasversale.
Il piano formativo individuale e il tutor
Il cuore dell'apprendistato e' la formazione, che deve essere concreta ed effettiva. Il contratto va corredato da un piano formativo individuale che definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione. Il datore deve designare un tutor o referente aziendale che affianchi l'apprendista e ne segua il percorso. Nel soccorso, la formazione comprende competenze tecniche specialistiche - manovre di primo soccorso, uso delle attrezzature, protocolli di intervento - oltre alla formazione sulla sicurezza richiesta dal D.Lgs. 81/2008.
Inquadramento e retribuzione dell'apprendista
L'apprendista e' inquadrato e retribuito secondo le previsioni del CCNL applicato. La normativa consente forme di contenimento del costo del lavoro durante la formazione: il sotto-inquadramento rispetto alla qualifica finale o la percentualizzazione della retribuzione, crescente con l'avanzare del periodo formativo. Le misure concrete - livelli, percentuali, scatti - sono definite dalle tabelle del CCNL vigente, alle quali occorre rinviare senza fissare valori che potrebbero non essere attuali.
Le specificita' del comparto del soccorso
Formare un apprendista nel soccorso significa prepararlo a operare in contesti di emergenza, spesso con turni articolati e responsabilita' verso la salute delle persone. La formazione tecnica assume rilievo prioritario: l'apprendista deve raggiungere standard di competenza che ne consentano l'impiego in sicurezza. Le associazioni di volontariato e soccorso, pur con le loro peculiarita' organizzative, restano soggette alla disciplina dell'apprendistato per il personale dipendente, con gli obblighi formativi che ne derivano.
Inadempimento formativo e conseguenze
L'obbligo formativo non e' un mero adempimento documentale. Se il datore non eroga la formazione prevista, e l'inadempimento e' grave, la normativa prevede conseguenze sanzionatorie: l'apprendistato può essere ricondotto a un ordinario rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine, con il recupero delle differenze retributive e contributive correlate al mancato beneficio. La verifica della formazione effettivamente erogata e' quindi un punto centrale nella gestione del contratto.
La conclusione del periodo formativo
Al termine del periodo di formazione e addestramento, ciascuna delle parti può recedere con il preavviso previsto; in mancanza di recesso, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario rapporto a tempo indeterminato, e il periodo di apprendistato e' computato nell'anzianita' di servizio. Le agevolazioni contributive connesse all'apprendistato e la loro durata vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate, mentre l'inquadramento finale e' quello previsto dalle tabelle del CCNL vigente.
Domande frequenti
Che tipo di contratto e' l'apprendistato?
E' un contratto di lavoro a tempo indeterminato a contenuto formativo: oltre alla prestazione, il datore e' obbligato a garantire la formazione dell'apprendista secondo il piano formativo individuale. Le tipologie sono tre, ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
Come viene retribuito un apprendista nel soccorso?
Secondo le tabelle del CCNL vigente, che possono prevedere un sotto-inquadramento o una percentualizzazione della retribuzione crescente con il periodo formativo. Gli importi vanno letti sul contratto applicato.
E' obbligatorio il tutor per l'apprendista?
Si': il datore deve designare un tutor o referente aziendale che affianchi l'apprendista e ne segua il percorso formativo definito nel piano formativo individuale.
Cosa succede se il datore non forma l'apprendista?
In caso di inadempimento formativo grave, l'apprendistato puo' essere ricondotto a un ordinario rapporto a tempo indeterminato fin dall'origine, con recupero delle differenze retributive e contributive.
Alla fine dell'apprendistato il rapporto continua?
Se nessuna delle parti recede con il preavviso al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato, e il periodo svolto si computa nell'anzianita' di servizio.