Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Apprendistato CCNL ANASTE 2025: durata, retribuzione e formazione nelle RSA

Il CCNL ANASTE regolamenta l’apprendistato professionalizzante nelle strutture socio-assistenziali, fissando durate differenziate per livello di destinazione, percentuali retributive e obblighi formativi. La cornice legale è il d.lgs. n. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro).

In sintesi

Il CCNL ANASTE disciplina l’apprendistato professionalizzante (d.lgs. 81/2015) con durata da 12 a 36 mesi per livello. La retribuzione è percentualizzata rispetto al livello di destinazione: indicativamente 80% nel primo periodo e 90% nel secondo. La formazione obbligatoria è di almeno 120 ore all’anno.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
Norma legale di riferimento
D.lgs. n. 81/2015, Titolo V (artt. 41-47); d.lgs. n. 167/2011 per gli aspetti contributivi
Tipologia principale
Apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015)

Le tre tipologie di apprendistato: quale si applica nelle RSA

Il d.lgs. n. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, con requisiti anagrafici e finalità diverse:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43): per giovani dai 15 ai 25 anni; finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi del d.lgs. n. 226/2005. Nelle RSA è raramente utilizzato.
  • Apprendistato professionalizzante (art. 44): per soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale); finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. È la tipologia prevalente nelle strutture ANASTE per l’inquadramento di OSS, animatori, ausiliari.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45): per soggetti fino a 29 anni; finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione. Applicabile per infermieri e professionisti sanitari in alcune strutture convenzionate.

Il CCNL ANASTE disciplina in dettaglio l’apprendistato professionalizzante, che è la tipologia ordinaria per l’ingresso nel settore socio-assistenziale.

Durata dell’apprendistato professionalizzante per livello

La durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata dal CCNL ANASTE in relazione al livello contrattuale di destinazione (quello che il lavoratore raggiungerà al termine del percorso formativo):

Durata apprendistato professionalizzante per livello di destinazione — CCNL ANASTE
Livello di destinazione Durata minima Durata massima Riduzione per titolo di studio pertinente
Livelli Q, 10 24 mesi 36 mesi 18 mesi
Livelli 7, 8, 9 18 mesi 36 mesi 18 mesi
Livelli 4, 5, 6 12 mesi 24 mesi 12 mesi
Livelli 1, 2, 3, 3S 12 mesi 18 mesi 12 mesi

Nota: la durata effettiva è determinata dal piano formativo individuale concordato tra datore e apprendista al momento dell’assunzione. La riduzione per titolo di studio pertinente (diploma professionale, laurea in ambito sanitario o socioeducativo) è riconosciuta su richiesta documentata.

Retribuzione dell’apprendista: struttura e percentuali

Il CCNL ANASTE prevede una retribuzione percentualizzata rispetto al minimo tabellare del livello di destinazione. Il contratto articola il periodo di apprendistato in due fasi di durata uguale:

  • Primo periodo (prima metà della durata): la retribuzione è pari all’80% del minimo tabellare del livello di destinazione;
  • Secondo periodo (seconda metà della durata): la retribuzione sale al 90% del minimo tabellare del livello di destinazione.

Queste percentuali si applicano sul minimo tabellare vigente al momento dell’erogazione, quindi si adeguano automaticamente in caso di rinnovo contrattuale nel corso dell’apprendistato. L’apprendista ha diritto alle stesse maggiorazioni del contratto collettivo (straordinario, notturno, festivo) calcolate però sulla propria retribuzione effettiva.

Esempio orientativo: un apprendista OSS destinato al livello 4 (minimo 1.562,10 € dal 1° agosto 2025) percepisce nel primo periodo circa 1.249,68 € lordi mensili (80%), e nel secondo periodo circa 1.405,89 € (90%). Questi importi sono indicativi e soggetti a variazioni in caso di aggiornamento del minimo tabellare.

La formazione obbligatoria: ore, modalità e tutore aziendale

L’apprendistato professionalizzante ha una componente formativa obbligatoria, di tipo esclusivamente aziendale o inter-aziendale, pari ad almeno 120 ore all’anno per ciascun anno del contratto. La formazione può essere erogata internamente dalla struttura o tramite enti di formazione accreditati dalla Regione.

Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto per iscritto al momento dell’assunzione e allegato al contratto. Il PFI definisce:

  • le competenze da acquisire e le relative attività formative;
  • le modalità di erogazione della formazione (in presenza, a distanza, on the job);
  • il nominativo del tutore aziendale, obbligatoriamente designato dal datore.

Il tutore aziendale deve possedere qualifica professionale o esperienza almeno triennale nel settore di riferimento. La sua funzione è affiancare l’apprendista, trasmettere le competenze previste dal PFI e attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi. Il datore può nominare al massimo 5 apprendisti per tutore (3 per le strutture con meno di 30 dipendenti).

Obblighi del datore e incentivi contributivi

Il datore che assume apprendisti beneficia di una contribuzione previdenziale ridotta: la legge n. 296/2006 e successive modifiche fissano l’aliquota contributiva a carico del datore al 11,61% per le strutture con 9 dipendenti o meno, e al 15,61% per le strutture più grandi, rispetto all’aliquota ordinaria del 23,81% (per la categoria dei dipendenti). La riduzione è applicata per tutta la durata dell’apprendistato e per i 12 mesi successivi alla conferma in servizio.

Ulteriori incentivi possono essere previsti dalla normativa regionale (es. voucher formativi, contributi per spese formative). Il datore deve verificare le disposizioni vigenti nella propria Regione.

In caso di mancata erogazione della formazione prevista dal PFI, imputabile al datore, l’apprendista ha diritto alla differenza retributiva rispetto al livello di destinazione per tutto il periodo in cui la formazione è stata omessa. Questa regola, prevista dall’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, costituisce un presidio a tutela dell’apprendista.

Conferma in servizio e inquadramento finale

Al termine del periodo di apprendistato, il datore può:

  • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato nel livello contrattuale di destinazione: il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, senza necessità di stipulare un nuovo contratto. Il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità ai fini degli scatti.
  • Non confermare il lavoratore: il datore deve comunicare il recesso con almeno 30 giorni di preavviso (decorrenti dalla scadenza del periodo formativo). Al lavoratore spettano il TFR e le competenze di fine rapporto; la NASpI è riconosciuta se il lavoratore ha i requisiti contributivi e il recesso non è per giusta causa.

La percentuale di conferma degli apprendisti è un indicatore monitorato dall’Ispettorato del Lavoro ai fini della verifica dell’utilizzo non strumentale dello strumento contrattuale.

Casi pratici

Tizio — Apprendista OSS (livello 4, 24 mesi)
Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista professionalizzante destinato al livello 4 (OSS) con una durata contrattuale di 24 mesi. Nei primi 12 mesi (primo periodo) percepisce il 80% di 1.562,10 € = circa 1.249,68 € lordi mensili. Negli ultimi 12 mesi (secondo periodo) percepisce il 90% = circa 1.405,89 €. Al termine, il datore lo conferma a tempo indeterminato al livello 4. Il TFR accumulato nel biennio viene integralmente computato nell’anzianità.
Caia — Apprendista animatrice con diploma pertinente (livello 6, riduzione durata)
Caia, 24 anni, ha conseguito un diploma professionale regionale in animazione socio-culturale. Il CCNL ANASTE prevede la riduzione della durata per i titoli pertinenti: la struttura fissa la durata dell’apprendistato al livello 6 in 18 mesi invece di 24. Nel primo periodo di 9 mesi percepisce l’80% del minimo del livello 6 (1.696,37 €), pari a circa 1.357 €. Nel secondo periodo di 9 mesi percepisce il 90%, pari a circa 1.527 €. Le 120 ore annuali di formazione obbligatoria sono erogate anche tramite piattaforma e-learning accreditata dalla Regione.
Sempronio — RSA che non eroga la formazione prevista dal PFI
Sempronio è apprendista destinato al livello 5 in una RSA che, nel secondo anno del contratto, ha omesso di erogare 60 delle 120 ore di formazione previste dal PFI per carenze organizzative interne. Al termine del contratto, Sempronio contesta la carenza formativa. Il datore, verificata l’omissione imputabile all’azienda, è tenuto a corrispondere la differenza retributiva tra quanto percepito come apprendista (90% del minimo del livello 5) e il minimo pieno del livello 5 per il periodo interessato, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.

Domande frequenti

Quanti apprendisti può assumere una RSA aderente ad ANASTE?
Ai sensi dell’art. 42, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015, il datore non può avere un numero di apprendisti superiore al 100% dei lavoratori qualificati a tempo indeterminato. Per le imprese con meno di 10 dipendenti, il rapporto è di 1 apprendista per ogni qualificato. Senza dipendenti qualificati, si possono assumere al massimo 3 apprendisti.
Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL ANASTE?
Il CCNL ANASTE fissa la durata dell’apprendistato da un minimo di 12 a un massimo di 36 mesi in base al livello di destinazione. Per i livelli più elevati (8-10, Q) si prevede la durata massima di 36 mesi; per i livelli operativi (1-3S) è di 12-18 mesi. La durata è ridotta per i lavoratori con titolo di studio pertinente.
Quale retribuzione spetta a un apprendista OSS in una RSA?
Il CCNL ANASTE prevede una retribuzione percentualizzata rispetto al minimo del livello di destinazione (livello 4 per un OSS): indicativamente l’80% nel primo periodo e il 90% nel secondo. Sul minimo di 1.562,10 € dal 1° agosto 2025, si ottengono circa 1.249 € e 1.406 € lordi mensili rispettivamente.
Il periodo di apprendistato conta per il calcolo degli scatti di anzianità?
Sì. Al termine dell’apprendistato e in caso di conferma in servizio, il periodo di apprendistato è computato integralmente nell’anzianità ai fini degli scatti di anzianità previsti dal CCNL ANASTE.
Cosa succede se l’apprendista non supera il periodo formativo?
Se al termine del periodo di apprendistato il datore non intende confermare il lavoratore, può recedere con almeno 30 giorni di preavviso. Al lavoratore spettano TFR e competenze di fine rapporto. La NASpI è riconosciuta se il lavoratore ha i requisiti, salvo recesso per giusta causa.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025) e al d.lgs. n. 81/2015. Le percentuali retributive e le durate indicate rispecchiano la struttura del contratto; i valori assoluti in euro dipendono dai minimi vigenti al momento dell’assunzione. Per la redazione del piano formativo individuale e per le agevolazioni contributive regionali, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL ANASTE disciplina l'apprendistato professionalizzante nelle RSA e case di riposo, nel quadro del D.Lgs. 81/2015 (Titolo V, artt. 41-47).
  • La durata e differenziata per livello di destinazione e finalizzata all'acquisizione di una qualificazione professionale tramite formazione on the job e formazione di base/trasversale.
  • La retribuzione e percentualizzata rispetto al livello di destinazione, in misura crescente nel corso del rapporto, secondo le tabelle del CCNL vigente.
  • E previsto un monte ore di formazione obbligatoria annuale, parte interna e parte pubblica regionale.
  • Per durate, percentuali e ore esatte si rinvia al testo contrattuale vigente e alla normativa regionale sull'offerta formativa.
Indice dei contenuti

L'apprendistato e lo strumento principale di ingresso qualificato nel settore socio-assistenziale, dove la cura della persona richiede competenze tecniche e relazionali che si acquisiscono soprattutto sul campo. Nel CCNL ANASTE, applicato alle RSA e alle case di riposo, l'apprendistato professionalizzante coniuga lavoro retribuito e formazione strutturata, con l'obiettivo di formare figure stabili in un comparto a forte fabbisogno di manodopera specializzata.

La cornice legale: il D.Lgs. 81/2015

Il riferimento normativo e il Titolo V del D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47), che disciplina le tre tipologie di apprendistato. Nelle RSA trova applicazione tipicamente l'apprendistato professionalizzante dell'art. 44, rivolto a soggetti di eta compresa nei limiti di legge e finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale a fini contrattuali mediante formazione sul lavoro e acquisizione di competenze tecnico-professionali.

Durata e livello di destinazione

La durata del periodo di apprendistato non e uniforme: dipende dal livello di inquadramento finale che l'apprendista raggiungera al termine del percorso. Il principio e che a maggiore complessita della qualifica corrisponde una durata formativa piu lunga, entro i limiti massimi fissati dalla legge e specificati dal CCNL. Le durate esatte per ciascun livello vanno lette nelle tabelle del contratto vigente.

L'inquadramento e il sotto-inquadramento retributivo

Una caratteristica tipica dell'apprendistato e che la retribuzione e ancorata al livello di destinazione ma calcolata in percentuale crescente lungo il rapporto. Questo meccanismo riflette il graduale incremento delle competenze dell'apprendista. La logica e quella dell'art. 2103 c.c. sulle mansioni, declinata in funzione formativa: l'apprendista svolge le mansioni della qualifica di arrivo, ma con un trattamento progressivo che si avvicina a quello pieno solo al termine del percorso. Le percentuali concrete sono indicate nelle tabelle retributive del CCNL vigente.

L'obbligo formativo

Cio che distingue l'apprendistato da un ordinario rapporto a tempo indeterminato e l'obbligo formativo, articolato in formazione professionalizzante interna (sul lavoro, con tutor aziendale) e formazione di base e trasversale, quest'ultima erogata nell'ambito dell'offerta formativa pubblica regionale. Il monte ore annuo e la ripartizione sono fissati dal CCNL e dalle regole regionali; il mancato rispetto degli obblighi formativi imputabile al datore comporta conseguenze sanzionatorie e contributive.

Stabilita e disciplina del recesso

Durante l'apprendistato il recesso e ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo, come in ogni rapporto a tempo indeterminato. Al termine del periodo formativo ciascuna parte puo recedere con preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c.; in mancanza di disdetta, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato. Questa struttura tutela l'investimento formativo reciproco e garantisce all'apprendista una prospettiva di stabilizzazione.

Specificita del settore socio-assistenziale

Nelle RSA la formazione ha contenuti peculiari: assistenza alla persona non autosufficiente, igiene, mobilizzazione, relazione con l'utente anziano e con i familiari. La qualita del percorso formativo incide direttamente sulla qualita del servizio reso agli ospiti. Per questo il rispetto del piano formativo individuale assume un rilievo che va oltre l'adempimento formale.

Domande frequenti

Quale tipo di apprendistato si applica nelle RSA ANASTE?

Tipicamente l'apprendistato professionalizzante previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 81/2015, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale a fini contrattuali tramite formazione sul lavoro e formazione di base e trasversale.

Da cosa dipende la durata dell'apprendistato?

Dal livello di inquadramento finale che l'apprendista raggiungera: a maggiore complessita della qualifica corrisponde una durata formativa piu lunga, entro i limiti di legge e secondo le tabelle del CCNL vigente.

Come viene retribuito l'apprendista?

La retribuzione e ancorata al livello di destinazione ma corrisposta in percentuale crescente lungo il rapporto, per riflettere il graduale incremento delle competenze. Le percentuali esatte sono nelle tabelle retributive del CCNL vigente.

La formazione dell'apprendista e obbligatoria?

Si. Comprende formazione professionalizzante interna con tutor aziendale e formazione di base e trasversale erogata nell'offerta formativa pubblica regionale. Il mancato rispetto imputabile al datore comporta conseguenze sanzionatorie e contributive.

Cosa accade al termine del periodo di apprendistato?

Ciascuna parte puo recedere con preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c.; in assenza di disdetta il rapporto prosegue automaticamente come ordinario rapporto a tempo indeterminato nel livello di destinazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.