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La guida
Apprendistato CCNL ANASTE 2025: durata, retribuzione e formazione nelle RSA
Il CCNL ANASTE regolamenta l’apprendistato professionalizzante nelle strutture socio-assistenziali, fissando durata, percentuali retributive, profili esclusi e obblighi formativi. La cornice legale è il d.lgs. n. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro).
Il CCNL ANASTE (art. 22) ammette l’apprendistato professionalizzante tra i 18 e i 29 anni per i livelli da 1 a 10, con durata da 6 mesi a 3 anni. La retribuzione è il 90% di quella del livello da conseguire nella prima parte del rapporto e il 95% nella seconda. Il contratto è escluso per medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, psicologi, operatori socio-sanitari e per ogni professione che richiede un percorso abilitante o l’iscrizione a un albo.
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Le tre tipologie di apprendistato: quale si applica nelle RSA
Il d.lgs. n. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, con requisiti anagrafici e finalità diverse:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43): per giovani dai 15 ai 25 anni; finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi del d.lgs. n. 226/2005. Nelle RSA è raramente utilizzato.
- Apprendistato professionalizzante (art. 44): per soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale); finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. È l’unica tipologia disciplinata dal CCNL ANASTE (art. 22), ammessa per le qualifiche dei livelli da 1 a 10; il contratto lo esclude per medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, psicologi, operatori socio-sanitari e per ogni professione che richiede un percorso abilitante o l’iscrizione a un albo.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45): per soggetti fino a 29 anni; finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione. Il CCNL ANASTE non lo regola: valgono le norme di legge.
Il CCNL ANASTE disciplina in dettaglio l’apprendistato professionalizzante, che è la tipologia ordinaria per l’ingresso nel settore socio-assistenziale.
Durata dell’apprendistato professionalizzante per livello
Il contratto di apprendistato dura da un minimo di 6 mesi (esclusi i casi stagionali) a un massimo di 3 anni, e si estingue in relazione alla qualifica da conseguire alle scadenze dell’art. 22, comma 15:
| Livello di destinazione | Scadenza |
|---|---|
| Livelli 1, 2, 3, 3S, 4, 5 | 12 mesi |
| Livelli 6, 7, 8, 9, 10 | 32 mesi |
Fonte: testo del CCNL ANASTE, art. 22, commi 6 e 15. Il periodo può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra sospensione involontaria e per il congedo parentale oltre 30 giorni (comma 12). Le percentuali del comma 12 sono quelle corrette dal verbale integrativo di dicembre 2025 (verbale pubblicato da ANASTE): il testo consolidato del 3 novembre 2025 riportava per errore materiale “fino a 32 mesi” anche per i livelli 1-5.
Retribuzione dell’apprendista: struttura e percentuali
La retribuzione dell’apprendista è una percentuale del minimo mensile conglobato del livello della qualifica da conseguire (art. 22, comma 12):
| Livelli | Prima fase: 90% | Seconda fase: 95% |
|---|---|---|
| Da 1 a 5 (contratti fino a 12 mesi) | dal 1° al 6° mese | dal 7° mese |
| Da 6 a 10 (contratti fino a 32 mesi) | dal 1° al 28° mese | dal 29° mese |
Gli apprendisti maggiorenni possono fare straordinario e lavorare di notte, nei festivi e nei festivo-notturni, con le maggiorazioni del CCNL. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro e in caso di malattia l’apprendista ha lo stesso trattamento a carico dell’ente del personale qualificato.
Esempio: un apprendista destinato al livello 2 (minimo 1.390,12 € dal 1° agosto 2025) percepisce il 90%, cioè 1.251,11 € lordi al mese, per i primi 6 mesi e dal 7° mese il 95%, cioè 1.320,61 €.
La formazione obbligatoria: ore, modalità e tutore aziendale
La formazione è interna o esterna, con un monte ore definito dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al CCNL (art. 22, comma 19): gli allegati non sono pubblicati nel testo consolidato, quindi il numero di ore non è verificabile. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro e le attività svolte presso più datori si cumulano. Il datore deve:
- impartire l’insegnamento necessario a conseguire la qualifica e non adibire l’apprendista a lavori non attinenti;
- concedere senza trattenute i permessi per la formazione e registrare le competenze nel libretto formativo;
- garantire la presenza di un tutor aziendale, che affianca l’apprendista e, al termine, valuta le competenze acquisite per l’attestazione;
- comunicare per iscritto la qualificazione 30 giorni prima della scadenza.
Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto; il contratto di apprendistato richiede la forma scritta e deve indicare prestazione, periodo di prova, trattamento economico, qualifica, durata.
Limiti di assunzione e agevolazioni
Il CCNL ANASTE (art. 22, commi 7-8) fissa questi limiti:
- non si assumono nuovi apprendisti se non è stato mantenuto in servizio almeno il 70% di quelli il cui apprendistato è scaduto nei 36 mesi precedenti (esclusi i rapporti cessati in prova, per dimissioni o per giusta causa);
- il numero degli apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate a tempo indeterminato (100% fino a 9 dipendenti); chi ha meno di 3 qualificati può assumere al massimo 3 apprendisti.
In caso di mancata erogazione della formazione imputabile al datore e tale da impedire le finalità del contratto, l’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 prevede che il datore versi la differenza di contribuzione rispetto al livello superiore che l’apprendista avrebbe raggiunto, maggiorata del 100%. Aliquote e sgravi contributivi dell’apprendistato cambiano con le leggi di bilancio e sono pubblicati nelle circolari INPS in vigore; il CCNL non ne fissa e qui non riportiamo percentuali che non abbiamo verificato.
Conferma in servizio e inquadramento finale
Al termine del periodo di apprendistato, il datore può:
- Confermare il lavoratore a tempo indeterminato nel livello contrattuale di destinazione: il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, senza necessità di stipulare un nuovo contratto. Il periodo di apprendistato è utile per la maturazione degli scatti di anzianità (art. 22, comma 12).
- Non confermare il lavoratore: ciascuna parte può recedere al termine del periodo di apprendistato con un preavviso di 15 giorni di calendario che decorre dalla scadenza, oppure con la relativa indennità sostitutiva (art. 22, comma 16); la qualificazione va comunicata per iscritto 30 giorni prima della scadenza. Al lavoratore spettano il TFR e le competenze di fine rapporto; la NASpI è riconosciuta se ha i requisiti contributivi e il recesso non è per giusta causa.
Se nessuna delle parti recede alla scadenza, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato e il livello è quello della qualifica conseguita (art. 22, commi 13 e 16).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti apprendisti può assumere una RSA aderente ad ANASTE?
Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL ANASTE?
Quale retribuzione spetta a un apprendista in una RSA?
Il periodo di apprendistato conta per il calcolo degli scatti di anzianità?
Cosa succede se l’apprendista non viene confermato?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 22 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025), con le correzioni del verbale integrativo di dicembre 2025, e sul d.lgs. n. 81/2015. Per la redazione del piano formativo individuale e per le agevolazioni contributive regionali, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.