Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Malattia e infortunio nel CCNL Somministrazione

La gestione della malattia e dell’infortunio nella somministrazione coinvolge tre soggetti – lavoratore, Agenzia e INPS/INAIL – e presenta alcune particolarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario. Ecco cosa spetta, chi paga e come funziona il comporto.

In sintesi

In caso di malattia il lavoratore somministrato riceve l’indennità INPS con l’integrazione dell’Agenzia, così che il trattamento complessivo sia del 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi 3 giorni, del 75% dal 4° al 20° giorno e del 100% dal 21° (art. 41 CCNL). Il comporto massimo annuo è di 180 giorni. La malattia non interrompe automaticamente la missione, ma la sospende.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Comporto
180 giorni nell’anno solare
Integrazione dell’Agenzia
Trattamento complessivo al 100% della retribuzione netta nei primi 3 giorni, al 75% dal 4° al 20°, al 100% dal 21° (art. 41)
Fonte
Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 41, 42, 43 e 46

Trattamento economico in caso di malattia

Il trattamento durante la malattia del lavoratore somministrato è composto da due livelli:

  1. Indennità INPS (di legge): non paga i primi 3 giorni (carenza), poi eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e il 66,66% dal 21° al 180° giorno. L’indennità è a carico dell’INPS ed è anticipata dall’Agenzia in busta paga.
  2. Integrazione contrattuale (CCNL Somministrazione): l’Agenzia integra l’indennità INPS in modo da raggiungere complessivamente il 100% della normale retribuzione giornaliera netta nei primi tre giorni, il 75% dal 4° al 20° giorno e il 100% dal 21° giorno in poi (art. 41, comma 1). L’integrazione non è dovuta se l’INPS non corrisponde l’indennità e non spetta al lavoratore in prova.

L’Agenzia anticipa le indennità INPS insieme all’integrazione (comma 3); se l’INPS non le fa anticipare, l’integrazione è comunque dovuta alle normali scadenze di paga (comma 4). Il ritardato invio del certificato o la mancata reperibilità alle visite fiscali comportano la riduzione dell’indennità secondo le regole INPS (commi 6 e 7).

Obblighi di certificazione e comunicazione

In caso di malattia il lavoratore deve:

  • Avvertire l’Agenzia nella giornata in cui si verifica l’evento (art. 43): trascorse 24 ore dall’inizio dell’assenza, questa è considerata ingiustificata e la retribuzione non è dovuta, anche se il certificato è visibile sul sito INPS. È prudente informare anche l’utilizzatore.
  • Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante, che lo invia direttamente all’INPS. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e lo comunica all’Agenzia entro il secondo giorno di calendario; in caso di prolungamento, il nuovo certificato va comunicato entro 24 ore (art. 41, commi 13 e 14).
  • Rispettare le fasce di reperibilità per le visite di controllo: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 (art. 41, comma 16), tutti i giorni, festivi compresi (salvo esenzioni di legge). Chi non viene trovato deve rientrare subito nell’azienda utilizzatrice (comma 7).

L’omessa comunicazione o il mancato invio del certificato possono comportare la perdita dell’indennità per i giorni non coperti da certificazione.

Il comporto: quando scatta e conseguenze

Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto (art. 2110 c.c.). Nel CCNL Somministrazione il comporto è fissato in 180 giorni nell’anno solare. Il superamento del comporto non determina la risoluzione automatica del rapporto: l’Agenzia deve comunicare il recesso esercitando esplicitamente la facoltà. Il recesso per superamento del comporto dà diritto al preavviso o alla sua indennità sostitutiva.

A richiesta scritta del lavoratore, con certificati regolari, la conservazione del posto si prolunga di altri 120 giorni di aspettativa senza retribuzione (art. 41, comma 10). Sono escluse dal comporto le assenze per terapie salvavita e trattamenti oncologici e per malattie ingravescenti, e nelle patologie gravi e continuative con terapie salvavita documentate dal SSN è prevista, a richiesta, un’aspettativa retribuita al 100% fino a guarigione clinica e per non più di ulteriori 180 giorni (comma 9). Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, se la malattia dura oltre la scadenza della missione spetta, nei limiti della conservazione del posto, l’indennità di disponibilità (comma 2). Per i lavoratori in missione a termine conservazione del posto e trattamento valgono nei limiti di scadenza del contratto (comma 12): se la missione scade durante la malattia, il contratto si conclude alla scadenza naturale senza che si configuri un recesso per malattia.

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Tabella riepilogativa

Trattamento economico in caso di malattia – CCNL Somministrazione
Periodo di malattia Indennità INPS Integrazione Agenzia Totale percepito
Giorni 1-3 (carenza INPS) 0 (carenza INPS per malattia comune) Integrazione fino al 100% della retribuzione giornaliera netta (art. 41) 100% retrib. netta
Giorni 4-20 50% retrib. media giornaliera Integrazione fino al 75% della retribuzione giornaliera netta (art. 41) 75% retrib. netta
Giorni 21-180 66,66% retrib. media giornaliera Integrazione fino al 100% netto 100% retrib. netta
Oltre 180 giorni Indennità INPS termina; possibile recesso per comporto A richiesta: 120 giorni di aspettativa non retribuita; per terapie salvavita, aspettativa retribuita al 100% fino a ulteriori 180 giorni (art. 41, commi 9 e 10) Secondo l’aspettativa richiesta

Nota: la carenza INPS (giorni 1-3) vale per la malattia comune. Per l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale INAIL copre dal primo giorno (indennità dal 4° giorno a carico INAIL). Verificare sempre la circolare INPS aggiornata per i criteri di calcolo della retribuzione media giornaliera di riferimento.

Infortunio sul lavoro: tutele specifiche

L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL. In caso di inabilità temporanea assoluta il lavoratore percepisce:

  • Dal 4° giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione nei primi 90 giorni, poi al 75% dal 91° giorno in poi.
  • Il CCNL Somministrazione prevede che il datore paghi l’intera quota giornaliera per la giornata dell’infortunio e che, dal giorno successivo, integri l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta (art. 42, commi 3 e 4).

L’utilizzatore è responsabile della sicurezza sul lavoro durante la missione (d.lgs. 81/2008) e deve informare l’Agenzia di qualsiasi infortunio avvenuto presso la propria sede. L’obbligo di denuncia all’INAIL spetta all’Agenzia come datore di lavoro formale.

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Casi pratici

Tizio – Malattia breve durante la missione
Tizio si ammala per 5 giorni durante una missione di 3 mesi. Nei giorni 1-3 l’INPS non paga, ma l’Agenzia gli riconosce il 100% della retribuzione giornaliera netta. Dal 4° al 5° giorno l’INPS eroga il 50% e l’Agenzia integra fino al 75% della retribuzione netta (art. 41). Al rientro il contratto di missione riprende; i 5 giorni di malattia non riducono le ferie maturate e non costituiscono giusta causa di recesso anticipato della missione.
Caia – Malattia lunga, integrazione al 100%
Caia si ammala il 10 gennaio. Nei primi 3 giorni percepisce il 100% della retribuzione netta, dal 4° al 20° giorno il 75% e dal 21° giorno (30 gennaio) di nuovo il 100%, con l’integrazione dell’Agenzia sull’indennità INPS. La malattia dura fino al 10 aprile (90 giorni complessivi). Rientra in missione senza che il comporto sia stato superato (90 giorni < 180).
Sempronio – Infortunio in magazzino
Sempronio si infortuna durante la missione in un magazzino. L’utilizzatore denuncia l’infortunio all’INAIL tramite l’Agenzia. Dal 4° giorno Sempronio riceve l’indennità INAIL. L’Agenzia integra fino al 100% della retribuzione netta per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta (art. 42). Se la missione a termine scade durante l’infortunio, conservazione del posto e trattamento valgono nei limiti di scadenza del contratto.

Domande frequenti

Cosa riceve il lavoratore somministrato durante la malattia?
L’INPS eroga l’indennità di malattia. Il CCNL Somministrazione prevede un’integrazione a carico dell’Agenzia che porta il trattamento complessivo al 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi 3 giorni, al 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° in poi (art. 41).
La malattia durante la missione fa terminare il contratto?
No, automaticamente. La malattia sospende la missione ma non la risolve. L’Agenzia può recedere solo se la malattia supera il comporto di 180 giorni nell’anno, oppure se il contratto di missione a termine scade naturalmente durante la malattia.
Cos’è il comporto nella somministrazione?
Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale l’Agenzia può licenziare. Nel CCNL Somministrazione è fissato in 180 giorni nell’arco di un anno solare. Il superamento non risolve automaticamente il rapporto: l’Agenzia deve comunicare espressamente il recesso.
Come funziona il trattamento per infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL eroga un’indennità giornaliera. Il CCNL Somministrazione prevede l’integrazione a carico dell’Agenzia per portare il trattamento al 100% della retribuzione netta per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta, dal giorno successivo all’infortunio (art. 42).
Cosa fare in caso di malattia: chi va avvertito?
Il lavoratore deve avvertire l’Agenzia nella giornata, informando anche l’utilizzatore, e far trasmettere il certificato medico telematico dal medico curante. L’assenza va comunicata all’Agenzia nella giornata (art. 43) e il numero di protocollo del certificato entro il secondo giorno di calendario (art. 41, comma 13).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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