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Malattia e infortunio nel CCNL Somministrazione
La gestione della malattia e dell’infortunio nella somministrazione coinvolge tre soggetti – lavoratore, Agenzia e INPS/INAIL – e presenta alcune particolarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario. Ecco cosa spetta, chi paga e come funziona il comporto.
In caso di malattia il lavoratore somministrato riceve l’indennità INPS con l’integrazione dell’Agenzia fino al 100% della retribuzione netta a partire dal 21° giorno. Il comporto massimo annuo è di 180 giorni. La malattia non interrompe automaticamente la missione, ma la sospende.
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Trattamento economico in caso di malattia
Il trattamento durante la malattia del lavoratore somministrato è composto da due livelli:
- Indennità INPS (di legge): copre il 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia nell’anno, e il 66,66% dal 21° al 180° giorno. L’indennità è a carico dell’INPS ed è anticipata dall’Agenzia in busta paga.
- Integrazione contrattuale (CCNL Somministrazione): a partire dal 21° giorno di malattia, l’Agenzia integra l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Questa integrazione è a carico dell’Agenzia.
Nei primi 20 giorni di malattia (la fascia coperta solo dall’INPS al 50%) il lavoratore somministrato non beneficia dell’integrazione contrattuale, differentemente da quanto previsto da molti CCNL industriali. Questa è una specificità del settore che vale la pena verificare anche nella contrattazione di secondo livello.
Obblighi di certificazione e comunicazione
In caso di malattia il lavoratore deve:
- Avvertire tempestivamente l’Agenzia e l’utilizzatore, prima dell’orario di inizio del turno, o comunque entro la mattina del giorno di assenza.
- Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante, che lo invia direttamente all’INPS. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e lo comunica all’Agenzia.
- Rispettare i reperibili orari previsti per le visite fiscali INPS: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali (salvo esenzioni di legge).
L’omessa comunicazione o il mancato invio del certificato possono comportare la perdita dell’indennità per i giorni non coperti da certificazione.
Il comporto: quando scatta e conseguenze
Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto (art. 2110 c.c.). Nel CCNL Somministrazione il comporto è fissato in 180 giorni nell’anno solare. Il superamento del comporto non determina la risoluzione automatica del rapporto: l’Agenzia deve comunicare il recesso esercitando esplicitamente la facoltà. Il recesso per superamento del comporto dà diritto al preavviso o alla sua indennità sostitutiva.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (staff leasing) il comporto si calcola sull’intero rapporto. Per i lavoratori in missione a termine, occorre distinguere: se la missione scade durante la malattia, il contratto si conclude alla scadenza naturale senza che si configuri un recesso per malattia.
Tabella riepilogativa
| Periodo di malattia | Indennità INPS | Integrazione Agenzia | Totale percepito |
|---|---|---|---|
| Giorni 1-3 (carenza) | 0 (carenza INPS per malattia comune) | Generalmente 0 (salvo CCNL utilizzatore più favorevole) | 0 – da verificare CCNL utilizzatore |
| Giorni 4-20 | 50% retrib. media giornaliera | Nessuna integrazione contrattuale CCNL Somm. | ~50% (solo INPS) |
| Giorni 21-180 | 66,66% retrib. media giornaliera | Integrazione fino al 100% netto | 100% retrib. netta |
| Oltre 180 giorni | Indennità INPS termina; possibile recesso per comporto | – | Nessuna tutela contrattuale aggiuntiva |
Nota: la carenza INPS (giorni 1-3) vale per la malattia comune. Per l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale INAIL copre dal primo giorno (indennità dal 4° giorno a carico INAIL). Verificare sempre la circolare INPS aggiornata per i criteri di calcolo della retribuzione media giornaliera di riferimento.
Infortunio sul lavoro: tutele specifiche
L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL. In caso di inabilità temporanea assoluta il lavoratore percepisce:
- Dal 4° giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione nei primi 90 giorni, poi al 75% dal 91° giorno in poi.
- Il CCNL Somministrazione prevede l’integrazione da parte dell’Agenzia per portare il trattamento al 100% della retribuzione netta per i primi 3 mesi (90 giorni) di inabilità temporanea assoluta.
L’utilizzatore è responsabile della sicurezza sul lavoro durante la missione (d.lgs. 81/2008) e deve informare l’Agenzia di qualsiasi infortunio avvenuto presso la propria sede. L’obbligo di denuncia all’INAIL spetta all’Agenzia come datore di lavoro formale.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Cosa riceve il lavoratore somministrato durante la malattia?
La malattia durante la missione fa terminare il contratto?
Cos’è il comporto nella somministrazione?
Come funziona il trattamento per infortunio sul lavoro?
Cosa fare in caso di malattia: chi va avvertito?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina di malattia e infortunio nel lavoro in somministrazione si muove su un doppio binario: da un lato il principio di parità di trattamento sancito dal D.Lgs. 81/2015, dall'altro le tutele civilistiche generali che valgono per ogni rapporto subordinato. Il lavoratore somministrato non è un dipendente di serie B: durante la missione gli spettano, a parità di mansione, le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti diretti dell'utilizzatore. La peculiarità sta nella scissione tra datore di lavoro formale (l'agenzia) e datore di lavoro sostanziale (l'impresa utilizzatrice), che incide sulla gestione pratica degli adempimenti più che sulla titolarità dei diritti.
Il fondamento dell'obbligo di conservazione del posto
L'art. 2110 del codice civile pone la regola cardine: in caso di malattia o infortunio il prestatore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dagli usi o secondo equità, e a una quota della retribuzione. Su questa cornice il CCNL applicabile innesta la disciplina di dettaglio del cosiddetto comporto, cioè l'arco temporale entro il quale il rapporto resta sospeso ma protetto. Nella somministrazione il riferimento è il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore per la categoria di inquadramento: è lì che vanno cercate la durata del comporto e le percentuali di integrazione, non in stime generiche.
Comporto secco e comporto per sommatoria
I contratti collettivi distinguono di norma tra comporto secco, riferito a un unico evento morboso continuativo, e comporto per sommatoria, che cumula più assenze in un arco mobile di mesi. La distinzione è tutt'altro che teorica nei rapporti a termine tipici della somministrazione, dove la durata della missione può essere inferiore al periodo di comporto stesso: in tal caso il diritto alla conservazione opera entro i limiti della durata contrattuale della missione, mentre l'indennità economica prosegue secondo le regole previdenziali.
L'indennità economica: chi paga e come
Per la malattia comune l'indennità è a carico dell'INPS secondo le aliquote e i massimali fissati dalle circolari aggiornate, con anticipo da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio. Per l'infortunio e la malattia professionale interviene l'INAIL, con una tutela più ampia che copre anche l'inabilità temporanea assoluta. L'agenzia di somministrazione, in quanto datore formale, gestisce l'anticipazione, il flusso UniEmens e i conguagli, ma l'evento si verifica e si certifica nell'ambiente di lavoro dell'utilizzatore, cui competono gli obblighi prevenzionistici e la denuncia di infortunio.
Reperibilità, certificazione e obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve far trasmettere il certificato medico telematico e comunicare tempestivamente l'assenza. Restano applicabili le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, la cui violazione può comportare la decurtazione dell'indennità. La comunicazione va indirizzata all'agenzia, ma è prudente informare anche il referente presso l'utilizzatore per l'organizzazione del lavoro: il difetto di comunicazione, se reiterato e ingiustificato, può assumere rilievo disciplinare autonomo rispetto all'assenza in sé.
Infortunio sul lavoro e divieto di recesso
L'infortunio occorso durante la missione gode di una protezione rafforzata: il rapporto non può essere risolto per il solo fatto dell'assenza fino alla guarigione clinica, nei limiti temporali di legge, e la responsabilità prevenzionistica grava sull'utilizzatore quale soggetto che organizza concretamente la prestazione. La parità di trattamento impone che anche i premi, le indennità di rischio e le coperture integrative eventualmente previste dal CCNL dell'utilizzatore si applichino al somministrato.
Superamento del comporto e cessazione
Esaurito il periodo di conservazione del posto, il datore può recedere, ma il licenziamento per superamento del comporto è figura autonoma rispetto al licenziamento per giustificato motivo e richiede il rispetto della soglia contrattuale esatta. Nei rapporti a termine la questione spesso si risolve a monte con la scadenza della missione; resta però ferma la tutela contro recessi anticipati privi di giusta causa. Per gli importi, le durate e le percentuali concrete occorre sempre consultare le tabelle del CCNL vigente applicato dall'utilizzatore e le circolari INPS e INAIL aggiornate.
Domande frequenti
Il lavoratore somministrato ha le stesse tutele di malattia del dipendente diretto?
Sì. Il principio di parità di trattamento del D.Lgs. 81/2015 impone, a parità di mansione, le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'utilizzatore, comprese le tutele di malattia e infortunio.
Chi paga l'indennità durante la malattia in somministrazione?
L'indennità di malattia comune è a carico dell'INPS secondo le circolari aggiornate, anticipata dall'agenzia con successivo conguaglio. Per l'infortunio interviene l'INAIL.
Cosa succede se la missione finisce mentre sono in malattia?
Il diritto alla conservazione del posto opera entro la durata contrattuale della missione, ma l'indennità economica previdenziale prosegue secondo le regole INPS o INAIL anche dopo la scadenza.
A chi devo comunicare l'assenza per malattia?
All'agenzia, che è il datore di lavoro formale, facendo trasmettere il certificato telematico dal medico. È prudente informare anche il referente presso l'utilizzatore.
Possono licenziarmi durante un infortunio sul lavoro?
No, non per il solo fatto dell'assenza, fino alla guarigione clinica nei limiti di legge. Il superamento del comporto è una fattispecie distinta, regolata dalle soglie del CCNL applicato.