Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Somministrazione

La disciplina delle ferie nella somministrazione ha caratteristiche specifiche legate alla frammentazione delle missioni: è fondamentale capire come maturano, quando spettano e come vengono liquidate in caso di interruzione anticipata della missione.

In sintesi

Le ferie del lavoratore somministrato maturano per missioni di durata pari o superiore a 3 mesi; per le missioni più brevi spetta almeno 1 giorno di ferie. I ROL e i permessi per festività soppresse seguono le regole del CCNL dell’utilizzatore, in applicazione del principio di parità.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Ferie minime (per legge)
4 settimane/anno (d.lgs. 66/2003, art. 10)

Maturazione delle ferie nelle missioni

Le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003 (minimo 4 settimane l’anno). Nella somministrazione il meccanismo di maturazione è adattato alla natura discontinua delle missioni:

  • Missioni di durata uguale o superiore a 3 mesi: le ferie maturano proporzionalmente in base ai mesi di servizio, secondo le stesse regole del CCNL dell’utilizzatore.
  • Missioni di durata inferiore a 3 mesi: spetta almeno 1 giorno di ferie, indipendentemente dalla durata effettiva.
  • Le ferie maturate ma non godute entro la fine della missione sono liquidate con l’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione giornaliera ordinaria.

Il godimento delle ferie nel corso della missione deve essere concordato tra lavoratore, Agenzia e utilizzatore, tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali.

ROL e permessi per ex festività soppresse

I Riposi Aggiuntivi (ROL) e i permessi per le ex festività soppresse dalla legge n. 54/1977 sono istituti tipici di molti CCNL di settore. In forza del principio di parità di trattamento, se il CCNL dell’utilizzatore prevede tali istituti, il lavoratore somministrato ne beneficia nella stessa misura del dipendente diretto dello stesso livello, proporzionalmente alla durata della missione.

I ROL non goduti durante la missione sono generalmente liquidati al termine, salvo diversa previsione nel contratto di missione.

Permessi sindacali e assemblee

Il CCNL Somministrazione riconosce ai lavoratori somministrati il diritto a partecipare alle assemblee sindacali retribuite presso l’utilizzatore, per un monte ore annuo garantito di almeno 2 ore. L’utilizzatore non può impedire la partecipazione alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) che rappresentano i lavoratori somministrati.

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi nel CCNL Somministrazione – schema di maturazione
Istituto Durata missione Spettanza Liquidazione a fine missione
Ferie Meno di 3 mesi Almeno 1 giorno Indennità sostitutiva se non godute
Ferie 3 mesi o più Proporzionale secondo CCNL utilizzatore Indennità sostitutiva se non godute
ROL / ex festività Qualsiasi Proporzionale se previsti da CCNL utilizzatore Liquidazione a fine missione
Assemblee sindacali retribuite Qualsiasi Almeno 2 ore/anno N/A (diritto da fruire durante la missione)
Permessi per eventi familiari Qualsiasi Secondo CCNL utilizzatore (parità) N/A

Nota: la durata esatta delle ferie e dei ROL dipende in ogni caso dal CCNL di settore applicato dall’utilizzatore. I valori sopra indicati rappresentano la struttura minima garantita dal CCNL Somministrazione, in applicazione del principio di parità di trattamento.

Festività nazionali e ferie collettive

Le festività nazionali (1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.) sono giorni non lavorativi retribuiti per legge. Il lavoratore somministrato ha diritto alla retribuzione nelle giornate di festività, esattamente come i dipendenti diretti dell’utilizzatore. Se la festività cade in un giorno di normale orario di lavoro e l’utilizzatore chiude, il lavoratore non perde retribuzione.

Alcune aziende applicano periodi di ferie collettive (es. chiusura di agosto): in tal caso, il lavoratore somministrato deve aver maturato un numero di giorni di ferie sufficiente per coprire il periodo. In mancanza, le giornate non maturate possono essere anticipate, previo accordo.

Casi pratici

Tizio – Missione di 45 giorni, ferie non godute
Tizio conclude una missione di 45 giorni. Avendo lavorato meno di 3 mesi, gli spetta almeno 1 giorno di ferie. Non avendo potuto godere di questo giorno durante la missione, l’Agenzia gli liquida l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione giornaliera ordinaria nel cedolino finale.
Caia – Missione di 6 mesi, ferie proporzionali
Caia lavora in missione per 6 mesi presso un’azienda del commercio. Il CCNL Commercio prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue per il suo livello. Caia matura proporzionalmente 13 giorni (6 mesi su 12). Ne gode 10 durante la missione; i restanti 3 vengono liquidati con l’indennità sostitutiva al termine.
Sempronio – Ferie collettive in azienda metalmeccanica
Sempronio è in missione dal 1° giugno presso un’industria metalmeccanica che chiude per ferie collettive dal 4 al 18 agosto (2 settimane). Al momento della chiusura Sempronio ha maturato circa 10 giorni di ferie. Il periodo copre i 10 giorni; i restanti 4 vengono anticipati previo accordo con l’Agenzia.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Come maturano le ferie nelle missioni brevi (meno di 3 mesi)?
Per missioni di durata inferiore a 3 mesi il CCNL Somministrazione riconosce almeno 1 giorno di ferie. La maturazione proporzionale in rapporto ai mesi o alle ore lavorate è la regola per le missioni più lunghe.
Il lavoratore somministrato ha diritto ai ROL (riposi aggiuntivi)?
Sì, in base al principio di parità di trattamento. Se il CCNL dell’utilizzatore prevede ROL o permessi per ex festività soppresse, gli stessi spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti dello stesso livello.
Le ferie maturate ma non godute vengono monetizzate?
In caso di conclusione della missione senza aver potuto godere le ferie maturate, l’Agenzia deve corrispondere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, calcolata sulla retribuzione giornaliera ordinaria.
Il somministrato ha diritto ai permessi per assemblee sindacali?
Sì. Il CCNL Somministrazione garantisce almeno 2 ore annue di assemblea sindacale retribuita. L’utilizzatore deve consentire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati.
I periodi di assenza per malattia durante la missione riducono le ferie maturate?
No. I periodi di malattia e infortunio non riducono le ferie maturate, in coerenza con la disciplina legale (art. 2109 c.c.) e la giurisprudenza consolidata. Il periodo di malattia si computa nell’anzianità di servizio utile ai fini delle ferie.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel lavoro in somministrazione il lavoratore matura ferie, permessi e ROL con gli stessi criteri dei dipendenti dell'utilizzatore a parità di mansioni (principio di parità di trattamento, D.Lgs. 81/2015).
  • Le ferie annuali spettano nella misura minima di legge (art. 2109 c.c. e D.Lgs. 66/2003: almeno quattro settimane), maturate in proporzione al servizio.
  • I permessi retribuiti e i ROL (riduzione orario di lavoro) maturano secondo il CCNL applicato presso l'utilizzatore o, in subordine, il CCNL delle agenzie.
  • Nei rapporti a termine e nelle missioni brevi, ferie e permessi maturati e non goduti sono liquidati come indennità sostitutiva a fine missione.
  • La gestione spetta all'agenzia somministratrice (datore di diritto), ma i criteri di maturazione seguono l'organizzazione dell'utilizzatore (parità).
Indice dei contenuti

Il lavoro in somministrazione vive di una geometria particolare: il lavoratore è assunto da un'agenzia (il somministratore), ma presta la sua attività presso un'altra impresa (l'utilizzatore). Questa scissione tra datore di diritto e datore di fatto genera dubbi ricorrenti su come maturano ferie, permessi e ROL. La risposta ruota attorno a un principio cardine: la parità di trattamento, che impedisce di trasformare il lavoratore somministrato in un dipendente di serie inferiore rispetto ai colleghi dell'utilizzatore.

Il principio di parità di trattamento

Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il lavoratore somministrato ha diritto, a parità di mansioni, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Questo principio governa anche ferie, permessi e ROL: i criteri di maturazione e fruizione si modellano su quelli applicati ai dipendenti diretti dell'impresa presso cui si svolge la missione. La parità non è un favore, ma un argine contro il dumping contrattuale.

Le ferie: misura e maturazione

Le ferie restano ancorate al minimo legale: l'art. 2109 c.c. e il D.Lgs. 66/2003 garantiscono almeno quattro settimane annue, di cui due da godere nell'anno di maturazione e due nei diciotto mesi successivi. Per il somministrato la maturazione è proporzionale alla durata del servizio: in una missione di alcuni mesi le ferie maturano pro quota. Il diritto alle ferie è irrinunciabile nella sua componente minima, a tutela della salute psicofisica del lavoratore.

Permessi retribuiti e ROL

I permessi retribuiti e i ROL - quote di riduzione dell'orario che si traducono in ore di permesso - maturano secondo il contratto collettivo di riferimento. In virtù della parità, il parametro è di norma il CCNL applicato dall'utilizzatore; in subordine opera il CCNL delle agenzie di somministrazione. Le quantità precise (ore annue di permesso, monte ROL) vanno lette nelle tabelle del CCNL vigente, ma il criterio di fondo è l'allineamento al trattamento dei colleghi diretti.

Missioni brevi e indennità sostitutiva

La somministrazione si caratterizza spesso per missioni di durata limitata. Quando il rapporto cessa con ferie, permessi o ROL maturati e non goduti, questi si convertono in indennità sostitutiva, liquidata in busta paga a fine missione. È un meccanismo che tutela il lavoratore mobile, garantendogli il valore economico delle assenze non fruite per la brevità dell'incarico, senza che il diritto si disperda nel passaggio da una missione all'altra.

Chi gestisce: somministratore e utilizzatore

La titolarità formale del rapporto resta in capo all'agenzia somministratrice, che è il datore di diritto: a essa competono la busta paga, la liquidazione delle indennità e gli adempimenti. L'organizzazione concreta della prestazione, e quindi anche la collocazione delle ferie e dei permessi, dipende però dalle esigenze dell'utilizzatore. Questa ripartizione richiede coordinamento: la richiesta di ferie passa per l'utilizzatore ma viene formalizzata e liquidata dal somministratore.

Tutele e verifica in busta paga

Per il lavoratore somministrato la trasparenza della busta paga è la prima difesa: vanno controllati il rateo ferie, il monte permessi e ROL e, a fine missione, la corretta liquidazione delle competenze non godute. In caso di scostamento rispetto al trattamento dei dipendenti diretti dell'utilizzatore, il lavoratore può far valere la parità di trattamento. Il rinvio alle tabelle del CCNL vigente, di volta in volta quello dell'utilizzatore, consente di verificare la correttezza dei ratei.

Domande frequenti

Il lavoratore somministrato ha le stesse ferie dei dipendenti diretti?

Si. Per il principio di parita di trattamento (D.Lgs. 81/2015), a parita di mansioni spettano condizioni non inferiori a quelle dei dipendenti dell'utilizzatore, ferme le almeno quattro settimane di legge (art. 2109 c.c., D.Lgs. 66/2003).

Come maturano i ROL in somministrazione?

Secondo il CCNL di riferimento, di norma quello applicato dall'utilizzatore in virtu della parita; in subordine il CCNL delle agenzie. Il monte ore preciso va letto nelle tabelle del CCNL vigente.

Cosa succede alle ferie non godute a fine missione?

Si convertono in indennita sostitutiva, liquidata in busta paga al termine della missione. Lo stesso vale per permessi e ROL maturati e non fruiti, a tutela del lavoratore con incarichi brevi.

Chi gestisce ferie e permessi, l'agenzia o l'utilizzatore?

Il datore di diritto e l'agenzia somministratrice, che cura busta paga e liquidazioni. La collocazione concreta di ferie e permessi dipende pero dalle esigenze organizzative dell'utilizzatore, con cui occorre coordinarsi.

Posso rinunciare alle ferie per avere piu retribuzione?

No, non nella componente minima di legge: le quattro settimane annue sono irrinunciabili a tutela della salute. Solo le eventuali eccedenze contrattuali possono seguire regole diverse, secondo il CCNL vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.