Indice
La guida
Welfare e sanità integrativa nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata
Cassieri, addetti vendita e magazzinieri della GDO hanno accesso a un sistema di welfare contrattuale strutturato su tre livelli: sanità integrativa (Fondo EST o Cassa QuAS), previdenza complementare (Fon.Te) ed ente bilaterale di settore. Una guida pratica per capire cosa spetta, a chi e come attivare le prestazioni.
Il CCNL Federdistribuzione affida la sanità integrativa al Fondo EST per i lavoratori non quadri a tempo indeterminato (10 € a carico dell’azienda più 3 € dal 1° aprile 2025, 2 € a carico del lavoratore, art. 19) e alla Cassa QuAS per i quadri (art. 20). La previdenza complementare di settore fa capo a Fon.Te. (art. 95). L’ente bilaterale nazionale è E.Bi.Di.M. (artt. 17-18).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Il sistema di welfare nel CCNL DMO: una mappa
Il welfare contrattuale nella grande distribuzione organizzata si articola in quattro pilastri distinti, ciascuno gestito da un ente paritetico autonomo:
- Sanità integrativa: copre le spese mediche e sanitarie non interamente rimborsate dal SSN. Strumento principale: il Fondo EST per lavoratori non quadri, la Cassa QuAS per i quadri. L’iscrizione è prevista dal contratto e finanziata da contributi obbligatori (artt. 19 e 20).
- Previdenza complementare: permette di accumulare un capitale pensionistico aggiuntivo al sistema pubblico INPS. Strumento di settore: Fon.Te. L’adesione è volontaria, ma il lavoratore che aderisce ha diritto al contributo aggiuntivo del datore.
- Bilateralità: l’ente bilaterale nazionale E.Bi.Di.M. (art. 17) svolge le funzioni indicate dalle parti in materia di prestazioni e servizi di welfare, occupazione, mercato del lavoro e formazione.
- Welfare aziendale: molte imprese della GDO di grandi dimensioni integrano l’offerta contrattuale con piani di welfare aziendali su piattaforma (buoni acquisto, flessibilità, servizi), disciplinati dalla contrattazione di secondo livello o da accordi aziendali.
Il Fondo EST: la sanità integrativa per i non quadri
Il Fondo EST — Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi — è l’ente paritetico di riferimento per la sanità integrativa dei lavoratori della GDO non inquadrati come quadri. Le parti gli hanno affidato l’assistenza sanitaria integrativa con l’accordo del 27 novembre 2019 (art. 19); il fondo è disciplinato dallo statuto e dal proprio regolamento.
Dal 1° gennaio 2020 sono iscritti al Fondo i lavoratori delle aziende che applicano il CCNL assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, esclusi i Quadri (art. 19, c. 2). Il testo unico non prevede l’iscrizione dei contratti a termine. Il finanziamento è di 10,00 euro mensili a carico dell’azienda, più 3,00 euro dal 1° aprile 2025, e di 2,00 euro mensili a carico del lavoratore, per ciascun iscritto; è dovuta inoltre una quota una tantum di 30 euro per lavoratore alla prima iscrizione. L’azienda che omette il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di 16 euro lordi per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto (art. 19, c. 7).
Il CCNL non elenca le prestazioni del Fondo EST: il catalogo, i massimali e le franchigie sono nel piano sanitario e nel regolamento del fondo, che vengono aggiornati periodicamente. Per il dettaglio consulta il sito del Fondo EST o l’area riservata dell’iscritto.
- Gli apprendisti possono essere iscritti al Fondo (art. 49).
La Cassa QuAS per i quadri
I lavoratori con qualifica di Quadro non aderiscono al Fondo EST bensì alla Cassa QuAS (Cassa di Assistenza Sanitaria Quadri), a cui le parti hanno affidato l’assistenza sanitaria integrativa dei Quadri con l’accordo del 27 novembre 2019 (art. 20).
Dal 1° gennaio 2020 i Quadri sono iscritti alla Cassa. Il contributo obbligatorio è di 350 euro annui a carico del datore e di 56 euro a carico del lavoratore, con un aumento di 20 euro a carico del datore dal 1° gennaio 2025 e di altri 20 euro dal 1° gennaio 2026; è previsto anche un contributo una tantum all’iscrizione. Se l’azienda omette il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di 37 euro lordi per 14 mensilità (art. 20).
Fon.Te: la previdenza complementare di settore
Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. È un fondo a contribuzione definita, iscritto all’albo dei fondi pensione vigilati dalla COVIP.
L’adesione è volontaria: il lavoratore sceglie se aderire. Per gli iscritti il CCNL (art. 95) fissa il contributo massimo a carico del datore all’1,55% della retribuzione utile per il TFR e il contributo minimo a carico del lavoratore allo 0,55%, compresa una quota associativa che dal 2011 è di 22 euro annui.
Il sistema contributivo di Fon.Te prevede tre flussi:
- TFR: la quota che il lavoratore sceglie di destinare al fondo in sostituzione dell’accantonamento ordinario;
- Contributo del lavoratore: almeno lo 0,55% della retribuzione utile per il TFR;
- Contributo del datore di lavoro: l’1,55% della retribuzione utile per il TFR per ogni lavoratore iscritto (art. 95), che il lavoratore non riceve se non aderisce.
Fon.Te offre diverse linee di investimento (dal profilo garantito a quello azionario) tra cui il lavoratore può scegliere in base al proprio orizzonte temporale e alla propensione al rischio. I contributi versati sono deducibili fiscalmente entro i limiti previsti dall’art. 8 del d.lgs. 252/2005 (fino a 5.164,57 euro annui).
L’ente bilaterale di settore: E.Bi.Di.M.
Il sistema bilaterale della distribuzione fa capo a un ente nazionale:
- E.Bi.Di.M. (Ente Bilaterale per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata): costituito dalle parti con il suo statuto allegato al CCNL (allegato 2), svolge le funzioni di prestazioni e servizi welfare, occupazione, mercato del lavoro e formazione (art. 17). Le aziende gli comunicano ogni semestre i contratti a termine e in somministrazione (art. 69).
Sulle prestazioni:
- Le prestazioni concrete sono definite dal regolamento dell’ente: il testo unico non le elenca.
Il contributo all’ente è dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, su paga base e contingenza per quattordici mensilità (art. 18). L’azienda che omette il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari allo 0,30% di paga base e contingenza, per 14 mensilità. Per gli aspetti della bilateralità il contratto vale per tutte le imprese che lo applicano, anche non aderenti all’associazione (art. 16, c. 2).
Tabella riepilogativa
| Strumento | Destinatari | Prestazione principale | Obbligatorieto/Facoltativo |
|---|---|---|---|
| Fondo EST | Lavoratori non quadri assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale | Assistenza sanitaria integrativa (catalogo nel regolamento del fondo) | Obbligatorio: 10 + 3 euro/mese a carico dell’azienda, 2 euro/mese a carico del lavoratore |
| Cassa QuAS | Quadri | Assistenza sanitaria integrativa (regolamento della Cassa) | Obbligatorio: 350 euro/anno (+20 dal 2025, +20 dal 2026) a carico del datore, 56 euro/anno a carico del lavoratore |
| Fon.Te | Lavoratori del CCNL DMO | Pensione complementare (TFR + contributo lavoratore + contributo datore) | Volontario; datore fino all’1,55%, lavoratore almeno lo 0,55% |
| E.Bi.Di.M. | Aziende e lavoratori del CCNL DMO | Welfare, occupazione, mercato del lavoro, formazione | Obbligatorio: 0,10% azienda e 0,05% lavoratore su paga base e contingenza |
Fonte: artt. 16-20, 95 del Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025. Prestazioni e massimali di fondi ed enti sono nei loro regolamenti, non nel CCNL: per i valori aggiornati consulta i siti di Fondo EST, Cassa QuAS, Fon.Te ed E.Bi.Di.M.
Come attivare le prestazioni: istruzioni operative
La catena di attivazione delle prestazioni è la seguente:
- Iscrizione agli enti obbligatori: il datore di lavoro effettua l’iscrizione al Fondo EST (o QuAS) e versa i contributi all’ente bilaterale. Il lavoratore riceve comunicazione dell’iscrizione e può verificare il proprio stato tramite il portale dell’ente;
- Accesso alle prestazioni sanitarie: per le prestazioni EST o QuAS è necessario compilare il modulo di richiesta rimborso (online o cartaceo) allegando la documentazione medica e fiscale. Alcune prestazioni richiedono autorizzazione preventiva;
- Adesione a Fon.Te: il lavoratore interessato compila il modulo di adesione disponibile sul sito di Fon.Te o presso le sedi sindacali. Indica la linea di investimento prescelta e la quota di contribuzione volontaria aggiuntiva (se superiore al minimo contrattuale);
- Richiesta all’ente bilaterale: le modalità sono quelle del regolamento di E.Bi.Di.M.; le sigle sindacali firmatarie offrono assistenza nelle pratiche.
Casi pratici
Domande frequenti
A quale fondo sanitario integrativo aderisce il CCNL Federdistribuzione?
Che prestazioni copre il Fondo EST?
Cos’è Fon.Te e chi può aderirvi?
Cosa succede al TFR se il lavoratore aderisce a Fon.Te?
L’ente bilaterale cosa fa per i lavoratori della GDO?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per accedere alle prestazioni sanitarie o previdenziali, contattare direttamente il Fondo EST, la Cassa QuAS, Fon.Te o E.Bi.Di.M. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.