Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1823 c.c. Nozione
In vigore
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1822 - Articolo 1822 Codice Civile: Promessa di mutuo→Cod. civ. art. 1824 - Articolo 1824 Codice Civile: Crediti esclusi dal conto corrente→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1821 Codice Civile: Danni al mutuatario per vizi delle cose→Art. 1825 Codice Civile: Interessi→Articolo 1820 Codice Civile: Mancato pagamento degli interessi→Articolo 1826 Codice Civile: Spese e diritti di commissione→Articolo 1819 Codice Civile: Restituzione rateale→Articolo 1827 Codice Civile: Effetti dell’inclusione nel conto→Art. 1818 c.c.: Impossibilità o notevole difficoltà di restituzi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contratto di conto corrente: nozione e funzione economica
L'articolo 1823 del Codice Civile apre il Capo XIX del Titolo III del Libro IV, dedicato al contratto di conto corrente. La norma ne fornisce la definizione legale: e' il contratto con cui le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il conto corrente risponde a una precisa esigenza economica: regolare i rapporti di dare-avere tra soggetti che intrattengono relazioni commerciali continue, senza dover procedere a liquidazioni immediate di ogni singola partita. Le reciproche rimesse si compensano progressivamente, e solo alla chiusura del conto emerge il saldo netto che il debitore netto e' tenuto a corrispondere al creditore netto.
La struttura del contratto
Le «rimesse» sono i crediti che ciascuna parte accredita nel conto a favore dell'altra: pagamenti, forniture, prestazioni di servizi, o qualsiasi altra operazione che generi un credito. Ogni rimessa e' annotata nel conto e contribuisce alla formazione del saldo progressivo.
L'effetto caratteristico del conto corrente e' la trasformazione della natura giuridica dei crediti iscritti: essi perdono la loro individualita' e diventano poste contabili del conto, inesigibili e indisponibili fino alla chiusura. Tizio non può cedere a terzi il credito di diecimila euro che vanta nei confronti di Caio finché quel credito e' «nel conto»: e' un credito «congelato» che concorre alla formazione del saldo finale.
Inesigibilita' e indisponibilita': le conseguenze pratiche
L'inesigibilita' significa che nessuna delle parti può pretendere il pagamento dei singoli crediti durante la vita del conto: si dovrà attendere la chiusura e la liquidazione del saldo. L'indisponibilita' significa che i crediti non possono essere ceduti, pignorati o oggetto di compensazione con crediti estranei al conto.
Queste caratteristiche distinguono nettamente il conto corrente dalla semplice contabilita' di una serie di rapporti obbligatori: nel conto corrente i crediti si fondono in un unico rapporto e perdono autonomia sino alla chiusura.
Il saldo e il rinnovo tacito del contratto
Alla scadenza stabilita, il saldo del conto diventa esigibile e il creditore netto, colui che ha accumulato più rimesse attive che passive, può pretenderne il pagamento. Se però alla scadenza nessuna delle parti richiede il pagamento, il saldo si considera automaticamente come prima rimessa di un nuovo conto corrente, e il contratto si intende tacitamente rinnovato a tempo indeterminato. Il meccanismo di rinnovo tacito riflette la natura continuativa del rapporto e la volontà implicita delle parti di proseguire il regolamento reciproco.
Conto corrente ordinario e conto corrente bancario
È fondamentale distinguere il conto corrente disciplinato dall'art. 1823 c.c., detto anche conto corrente «ordinario» o «commerciale», tipicamente stipulato tra imprese, dal conto corrente bancario disciplinato dagli artt. 1852-1857 c.c. Nel conto corrente bancario la banca riceve depositi del cliente e si obbliga a effettuare operazioni su incarico dello stesso; la struttura e' asimmetrica e la disciplina e' significativamente diversa, anche per l'applicazione della normativa bancaria speciale.
Domande frequenti
Cos'e' il contratto di conto corrente secondo il Codice Civile?
È il contratto con cui le parti annotano in un conto i crediti da reciproche rimesse, rendendoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura, quando si liquida il saldo netto.
Cosa significa che i crediti sono 'inesigibili' nel conto corrente?
Significa che nessuna parte può pretendere il pagamento dei singoli crediti durante la vita del conto: si deve attendere la chiusura e la liquidazione del saldo finale.
Cosa succede se alla scadenza non si chiede il pagamento del saldo?
Il saldo diventa la prima rimessa di un nuovo conto corrente e il contratto si intende tacitamente rinnovato a tempo indeterminato, senza necessità di un nuovo accordo espresso.
Qual e' la differenza tra conto corrente ordinario e conto corrente bancario?
Il conto corrente ordinario (art. 1823 c.c.) regola rapporti tra imprese con rimesse reciproche. Il conto corrente bancario (artt. 1852-1857 c.c.) e' il rapporto con la banca, con disciplina specifica e asimmetrica.
I crediti iscritti nel conto corrente possono essere ceduti o pignorati?
No, fino alla chiusura del conto sono indisponibili: non possono essere ceduti a terzi ne' pignorati ne' compensati con crediti estranei al conto corrente.