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Periodo di prova nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Durata della prova per portieri, custodi e addetti, forma scritta obbligatoria e regole di recesso.
Il periodo di prova nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati deve risultare da atto scritto e varia in base al profilo, con durate più brevi per gli addetti e più lunghe per impiegati e quadri. Per gli apprendisti la prova è fissata in 60 giorni di calendario. Durante la prova il recesso è libero, salvo i divieti di legge.
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A cosa serve il periodo di prova
Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare la reciproca convenienza del rapporto. Nel settore dei portieri e custodi è particolarmente importante perché valuta non solo le capacità tecniche, ma anche l’affidabilità nella custodia dello stabile e, per i profili con alloggio, la compatibilità con l’obbligo di dimora e reperibilità.
Forma scritta obbligatoria
Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o al momento dell’assunzione. In mancanza di forma scritta, il lavoratore si considera assunto in via definitiva senza prova. L’atto deve indicare durata, profilo di inquadramento e mansioni.
Durata per profilo
Il contratto gradua la durata massima della prova in funzione della complessità del profilo: più breve per gli addetti esecutivi (portieri, addetti pulizie), più lunga per impiegati di concetto e quadri. Per gli apprendisti il CCNL fissa la prova in 60 giorni di calendario.
Tabella riepilogativa
| Profilo | Esempio | Durata massima (indicativa) |
|---|---|---|
| A (portieri) e B (addetti) | Portiere, addetto pulizie, operaio | fino a circa 1 mese |
| C impiegati d’ordine | Impiegato amministrativo | fino a circa 2 mesi |
| C concetto / quadri | Impiegato di concetto, quadro | fino a circa 3 mesi |
| Apprendisti | Qualsiasi profilo in apprendistato | 60 giorni di calendario |
Nota: le durate per i profili non in apprendistato sono indicative; il valore esatto va verificato sull’articolo del CCNL relativo al profilo. Il dato certo dal contratto è la prova di 60 giorni per gli apprendisti.
Sospensione del periodo di prova
Malattia, infortunio, maternità, congedi e ferie sospendono il decorso della prova, che riprende al rientro: lo scopo è garantire un effettivo periodo di valutazione della prestazione. La prova si prolunga quindi dei giorni di assenza.
Recesso durante la prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso né di motivazione. Restano illegittimi i recessi discriminatori o ritorsivi (per sesso, opinioni, attività sindacale, segnalazione di irregolarità), che sono nulli. Se nessuno recede entro il termine, il rapporto si consolida a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell’anzianità.
Casi pratici
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto?
Quanto dura la prova per un portiere?
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
La malattia interrompe la prova?
Cosa succede al termine della prova?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il periodo di prova nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati ha caratteristiche proprie, legate alla natura del lavoro di portiere e custode. Qui la prova non misura soltanto la competenza tecnica, ma una dimensione di fiducia particolarmente intensa: l'affidabilita' nella custodia dello stabile, la gestione dei rapporti con i condomini, e per molti profili la convivenza con la residenza nell'alloggio di servizio. Su questo sfondo si applicano le regole generali del patto di prova.
La funzione della prova nel lavoro di custodia
Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare la reciproca convenienza del rapporto. Nel settore dei portieri e custodi questa verifica e' particolarmente delicata, perché tocca la sicurezza e il buon andamento dello stabile, la cura degli spazi comuni, l'affidabilita' nella gestione di chiavi e accessi. La fiducia e' il bene centrale, e la prova serve a costruirla.
La forma scritta del patto
Il patto di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto. La forma scritta e' condizione di validita': in sua assenza la prova non esiste e il rapporto si considera definitivo fin dall'origine. E' una garanzia che protegge il lavoratore da prove apposte ex post o in modo informale.
La durata per profilo professionale
La durata della prova varia in funzione del profilo: più breve per gli addetti con mansioni esecutive, più lunga per impiegati e profili di responsabilita'. Per gli apprendisti la prova e' fissata in sessanta giorni di calendario. Le durate precise per ciascun inquadramento vanno lette sulle tabelle del CCNL vigente, che ne definisce la graduazione.
Il recesso durante la prova
Durante il periodo di prova il recesso e' libero per entrambe le parti, senza obbligo di preavviso né di motivazione, in coerenza con la funzione di reciproca verifica. Questa liberta' incontra pero' i limiti generali dell'ordinamento: il recesso non può essere discriminatorio né ritorsivo, e tali divieti operano anche durante la prova.
Il profilo con alloggio di servizio
Per i portieri con alloggio di servizio la prova assume un rilievo ulteriore, perché valuta anche la compatibilita' della residenza nello stabile con le esigenze del servizio. La connessione tra rapporto di lavoro e godimento dell'alloggio richiede attenzione: la cessazione del rapporto incide sulla disponibilita' dell'alloggio secondo le regole contrattuali, profilo che il lavoratore deve conoscere fin dall'inizio.
Superamento della prova e consolidamento
Decorso il periodo di prova senza recesso, l'assunzione si intende confermata e il rapporto prosegue a tutti gli effetti, con l'anzianita' che decorre dall'inizio del rapporto stesso. Da quel momento si applicano le ordinarie tutele contro il licenziamento, e il recesso datoriale richiede giustificazione e preavviso secondo le regole generali.
Domande frequenti
Il periodo di prova dei portieri deve essere scritto?
Si'. Il patto di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto. In assenza della forma scritta la prova non esiste e il rapporto si considera definitivo fin dall'origine.
Quanto dura la prova per gli apprendisti?
Per gli apprendisti la prova e' fissata in sessanta giorni di calendario. Per gli altri profili la durata varia secondo l'inquadramento e va letta sulle tabelle del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati vigente.
Durante la prova posso essere licenziato senza motivo?
Il recesso in prova e' libero, senza obbligo di preavviso o motivazione, perche' serve alla reciproca verifica. Non puo' pero' essere discriminatorio ne' ritorsivo: questi divieti di legge operano anche durante la prova.
Per il portiere con alloggio la prova e' diversa?
La funzione e' piu' ampia: valuta anche la compatibilita' della residenza nello stabile con il servizio. La cessazione del rapporto incide sulla disponibilita' dell'alloggio secondo le regole contrattuali, profilo da conoscere fin dall'inizio.
Cosa succede se supero la prova?
L'assunzione si intende confermata e il rapporto prosegue a tutti gli effetti, con l'anzianita' che decorre dall'inizio. Da quel momento si applicano le ordinarie tutele contro il licenziamento, con giustificazione e preavviso secondo le regole generali.