Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1805 c.c. Perimento della cosa
In vigore
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1804 - Articolo 1804 Codice Civile: Obbligazioni del comodatario→Cod. civ. art. 1806 - Art. 1806 Codice Civile: Stima→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1803 Codice Civile: Nozione→Articolo 1807 Codice Civile: Deterioramento per effetto dell’uso→Art. 1802 c.c.: Compenso e rimborso delle spese al sequestratario→Art. 1808 c.c.: Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie→Articolo 1801 Codice Civile: Liberazione del sequestratario→Articolo 1809 Codice Civile: Restituzione→Art. 1800 c.c.: Conservazione e alienazione dell’oggetto del seq
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento
L'art. 1805 c.c. disciplina la responsabilità del comodatario per il perimento della cosa prestata, prevedendo due distinte fattispecie che derogano alla regola generale secondo cui il caso fortuito esclude la responsabilità. La norma si giustifica con la natura gratuita del comodato: il comodatario riceve il godimento di una cosa senza alcun corrispettivo, il che impone una responsabilità più elevata nella custodia.
Prima fattispecie: caso fortuito evitabile mediante sostituzione
Il primo comma, prima parte, prevede la responsabilità del comodatario quando la cosa perisce per un caso fortuito da cui avrebbe potuto sottrarla sostituendola con la cosa propria. La norma intende dire che il comodatario, potendo preservare la cosa in comodato usando la propria al suo posto, ha scelto di non farlo, lasciando perire la cosa altrui. Tizio ha in comodato un'automobile di Caio; in caso di alluvione, Tizio aveva un solo posto al sicuro e vi ha messo la propria auto lasciando perire quella di Caio: risponde del perimento.
Seconda fattispecie: scelta di salvare la cosa propria
Il primo comma, seconda parte, riguarda l'ipotesi in cui il comodatario si trovi nella necessità di scegliere quale delle due cose (la propria e quella in comodato) salvare, e opti per la propria. In questo caso risponde del perimento della cosa in comodato. La norma opera in modo simile al caso precedente ma descrive una situazione diversa: non e' che poteva evitare il perimento usando la cosa propria, ma deve scegliere quale delle due salvare e sceglie la propria. Anche qui la responsabilità discende dalla posizione privilegiata che il comodatario riconosce ai propri interessi rispetto a quelli del comodante.
Terza fattispecie: uso difforme e responsabilità per caso fortuito
Il secondo comma introduce una fattispecie di responsabilità aggravata che rappresenta una delle norme più severe del codice in materia contrattuale: il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso da quello consentito, o per un tempo più lungo del convenuto, risponde del perimento anche se causato da un evento a lui non imputabile (caso fortuito). La ratio e' chiara: l'uso difforme costituisce un inadempimento contrattuale che, se non fosse stato compiuto, avrebbe evitato (o potrebbe aver causato) il perimento. Sempronio prende in comodato un cavallo per passeggiate domenicali e lo usa per trasportare carichi pesanti; il cavallo muore per un improvviso infarto: Sempronio risponde comunque.
La prova liberatoria nell'uso difforme
L'unica via d'uscita per il comodatario che abbia fatto uso difforme e' dimostrare che la cosa sarebbe perita comunque, anche se avesse rispettato i limiti dell'uso o avesse restituito a tempo debito. Questo e' un onere probatorio molto gravoso, poiché richiede di provare un nesso causale ipotetico (il perimento sarebbe avvenuto indipendentemente dall'uso difforme). La prova riguarda tipicamente situazioni in cui il perimento e' avvenuto per un evento catastrofico di tale entita' da colpire anche le cose non impiegate in modo difforme (ad esempio, terremoto che distrugge l'intera zona).
Raffronto con il deposito
La disciplina del perimento nel comodato e' più rigorosa di quella del deposito. Il depositario risponde del perimento solo per colpa; il comodatario risponde anche per caso fortuito nelle ipotesi dell'art. 1805, senza che sia necessario dimostrare una sua colpa. Questa differenza riflette la diversa posizione economica: il depositario di solito presta un servizio, mentre il comodatario riceve un vantaggio gratuito.
Domande frequenti
Il comodatario risponde sempre del perimento della cosa?
No, solo in casi specifici: quando poteva evitarlo sostituendo la cosa propria, quando ha preferito salvare la cosa propria, o quando ha fatto uso difforme della cosa (salvo prova che sarebbe perita comunque).
Cosa significa che il comodatario 'poteva sottrarre la cosa al caso fortuito sostituendola con la propria'?
Significa che il comodatario aveva la possibilità concreta di preservare la cosa in comodato usando la propria al suo posto, ma ha scelto di non farlo, lasciando perire la cosa altrui.
Se il comodatario usa la cosa in modo diverso, risponde del perimento per caso fortuito?
Si', ai sensi del secondo comma dell'art. 1805 c.c. Risponde anche del perimento per cause a lui non imputabili, a meno che non dimostri che la cosa sarebbe perita comunque.
Come può liberarsi dalla responsabilità il comodatario che ha fatto uso difforme?
Deve provare che la cosa sarebbe perita ugualmente anche se avesse rispettato l'uso convenuto o avesse restituito in tempo. È un onere probatorio molto gravoso a carico del comodatario.
Perché il comodatario ha una responsabilità così elevata per il perimento?
Perché il comodato e' un contratto a titolo gratuito: il comodatario gode della cosa senza corrispettivo. La legge bilancia questo vantaggio imponendo una responsabilità più severa nella custodia rispetto al depositario.