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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1787 c.c. – Responsabilità dei magazzini generali

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.

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In sintesi

  • Obbligo di conservazione: i magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate presso di loro.
  • Esimenti tipiche: la responsabilita è esclusa solo se si prova che la perdita, il calo o l'avaria derivano da caso fortuito, natura delle merci o vizi dell'imballaggio.
  • Onere probatorio invertito: spetta al magazzino, non al depositante, dimostrare l'esistenza di una delle cause esimenti.
  • Perimento parziale (calo): la norma include espressamente il calo fisiologico o anomalo delle merci, rilevante per i prodotti deperibili o sfusi.
  • Regime speciale: si applica ai magazzini generali come imprese di deposito professionale, con disciplina più rigorosa rispetto al deposito ordinario.
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I magazzini generali e la loro responsabilita

L'art. 1787 c.c. apre la Sezione III del Capo XIV dedicata al deposito nei magazzini generali, figura giuridica distinta dal deposito ordinario e caratterizzata dalla professionalita' dell'impresa depositaria. I magazzini generali sono imprese autorizzate a ricevere merci in deposito per conto di terzi, a rilasciare titoli rappresentativi delle merci (fede di deposito e nota di pegno) e a consentire la circolazione dei diritti sulle merci depositate senza spostamento fisico delle stesse.

Il principio della responsabilita per la conservazione

La norma stabilisce un principio di responsabilita oggettiva temperata: il magazzino e' responsabile della conservazione delle merci, salvo prova contraria delle esimenti tassativamente elencate. Non si tratta di una responsabilita assoluta, ma il deposito professionale impone standard di diligenza elevati e l'inversione dell'onere della prova a favore del depositante.

Le cause esimenti

Tre sono le cause che liberano il magazzino dalla responsabilità:

1. Caso fortuito: evento imprevedibile e inevitabile, esterno all'organizzazione del magazzino. Comprende calamita' naturali, incendi causati da terzi, furti con violenza. Il magazzino deve provare che il sinistro non avrebbe potuto essere evitato con la normale diligenza professionale.

2. Natura delle merci: alcune merci sono soggette per loro intrinseca natura a deterioramento o calo fisiologico (prodotti alimentari, sostanze volatili, materiali organici). Se il depositante consegna merci già in precarie condizioni o comunque suscettibili di deperimento naturale, il magazzino non risponde delle perdite riconducibili a tale caratteristica.

3. Vizi dell'imballaggio: se la merce e' danneggiata per difetto dell'imballaggio fornito dal depositante, la responsabilità ricade su quest'ultimo. È onere del magazzino segnalare al momento dell'accettazione l'eventuale inadeguatezza della confezione.

Il calo delle merci

L'espressa menzione del calo accanto alla perdita e all'avaria e' significativa: il legislatore riconosce che in certi depositi (cereali, liquidi, sostanze sfuse) la merce subisce inevitabilmente una riduzione quantitativa. Tuttavia, questa riduzione deve restare entro soglie fisiologiche; eccedenze ingiustificate rientrano nella responsabilità del magazzino.

Onere della prova

Il depositante che lamenta la perdita o il deterioramento della merce deve solo provare la discrepanza tra la merce consegnata e quella restituita. Spetta poi al magazzino dimostrare che la causa rientra in una delle esimenti. Questa inversione e' coerente con la natura professionale del custode e con la sua posizione privilegiata per accertare le cause del sinistro.

Domande frequenti

Cosa sono i magazzini generali?

Sono imprese autorizzate a ricevere merci in deposito per conto di terzi, a rilasciare titoli rappresentativi (fede di deposito e nota di pegno) e a gestire professionalmente la conservazione delle merci.

Quando il magazzino e' esonerato dalla responsabilita?

Solo se prova che la perdita, il calo o l'avaria sono dovuti a caso fortuito, alla natura delle merci o a vizi dell'imballaggio fornito dal depositante.

Chi deve provare la causa del danno?

Il magazzino: spetta a lui dimostrare l'esistenza di una causa esimente. Il depositante deve solo provare la discrepanza tra merce consegnata e restituita.

Cosa si intende per 'calo' delle merci?

È la riduzione quantitativa della merce, fisiologica per certi prodotti sfusi o deperibili. Se il calo supera le soglie normali, il magazzino ne risponde.

Il vizio dell'imballaggio esonera sempre il magazzino?

Si', ma il magazzino e' tenuto a segnalare al depositante l'inadeguatezza della confezione al momento dell'accettazione; se non lo fa, potrebbe risultare corresponsabile.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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