Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1776 c.c. – Obblighi dell’erede del depositario
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1775 - Articolo 1775 Codice Civile: Restituzione dei frutti→Cod. civ. art. 1777 - Art. 1777 c.c.: Persona a cui deve essere restituita la cosa→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1774 Codice Civile: Luogo di restituzione e spese relative→Articolo 1778 Codice Civile: Cosa proveniente da reato→Articolo 1773 Codice Civile: Terzo interessato nel deposito→Articolo 1779 Codice Civile: Cosa propria del depositario→Articolo 1772 Codice Civile: Pluralità di depositanti e di depositari→Art. 1780 c.c.: Perdita non imputabile della detenzione della co→Art. 1771 c.c.: Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Commento all'art. 1776 c.c., Obblighi dell'erede del depositario
L'art. 1776 c.c. disciplina una situazione particolare che puo verificarsi nella successione del depositario: l'erede che, ignorando l'esistenza del rapporto di deposito, dispone del bene ricevuto in eredita alienandolo a terzi. La norma bilancia due esigenze contrapposte: da un lato tutela il depositante, che ha diritto alla restituzione della cosa; dall'altro protegge l'erede in buona fede da conseguenze eccessive per un atto compiuto nella piena ignoranza dell'altrui diritto.
Il presupposto della buona fede
Il beneficio previsto dall'art. 1776 opera esclusivamente in presenza di buona fede dell'erede: questi deve aver alienato la cosa ignorando che si trattava di bene in deposito. Se l'erede era a conoscenza del rapporto, perche, ad esempio, aveva trovato il contratto di deposito tra le carte del defunto, non puo invocare la limitazione di responsabilita e risponde dell'inadempimento in modo pieno, come qualsiasi depositario inadempiente.
La buona fede si presume ex art. 1147 c.c. e spetta al depositante dimostrarne l'assenza. Nella pratica, la prova e spesso ardua, ma puo basarsi su elementi quali la corrispondenza del defunto, inventari ereditari o l'evidenza materiale che il bene fosse riconoscibilmente altrui.
La limitazione alla restituzione del corrispettivo
Se l'erede e in buona fede e ha gia incassato il prezzo dell'alienazione, il depositante non puo pretendere la restituzione del bene (ormai nelle mani di un terzo acquirente) ne il valore integrale dello stesso, ma ha diritto soltanto al corrispettivo ricevuto dall'erede. Si immagini che Tizio, erede del depositario Sempronio, venda l'opera d'arte depositata, credendola di proprieta del defunto, per 5.000 euro: il depositante Caio potra ottenere da Tizio soltanto quei 5.000 euro, anche se il valore reale del bene fosse superiore.
Questa limitazione si giustifica con la tutela dell'affidamento incolpevole: imporre all'erede in buona fede di rispondere per il valore pieno del bene sarebbe eccessivamente oneroso, in quanto egli ha agito convinto di disporre di un bene ereditario. L'equilibrio trovato dal legislatore e quello di restituire al depositante almeno il provento dell'alienazione, che rappresenta l'arricchimento effettivo dell'erede.
Il subingresso nel credito non ancora pagato
Se al momento in cui il depositante agisce il prezzo non e stato ancora pagato dall'acquirente, il depositante subentra automaticamente nel diritto di credito dell'erede-alienante verso l'acquirente. Si tratta di una forma di surrogazione legale che consente al depositante di agire direttamente nei confronti dell'acquirente per ottenere il pagamento del prezzo. Il meccanismo ricorda la cessione del credito, ma opera per legge senza necessita di un atto formale di trasferimento.
Rapporto con la disciplina dell'evizione
Il terzo acquirente che subisce l'evizione da parte del depositante, perche non aveva acquistato la proprieta da chi non era proprietario, potra agire in garanzia contro l'erede-alienante per il risarcimento del danno (art. 1483 c.c.). Il sistema mantiene cosi la coerenza: l'erede in buona fede non subisce conseguenze patrimoniali superiori al corrispettivo ricevuto, ma risponde comunque della garanzia per evizione nei confronti dell'acquirente.
Profili pratici
La norma ha particolare rilevanza nelle successioni dove il defunto aveva in custodia beni di terzi senza che cio risultasse dall'inventario ereditario. E buona prassi, per il depositante, comunicare tempestivamente all'erede l'esistenza del deposito, cosi da interrompere la catena di atti dispositivi e far venir meno la presunzione di buona fede.
Domande frequenti
Quando l'erede del depositario risponde solo per il corrispettivo ricevuto?
Quando ha alienato la cosa in buona fede, ignorando che si trattava di un bene depositato. In tal caso non risponde dell'intero valore del bene, ma solo del prezzo incassato.
Cosa succede se l'erede non ha ancora incassato il prezzo al momento della richiesta del depositante?
Il depositante subentra nel diritto di credito dell'erede verso l'acquirente: puo cioe agire direttamente nei confronti di quest'ultimo per ottenere il pagamento del prezzo, per effetto di una surrogazione legale.
La limitazione si applica anche all'erede che sapeva dell'esistenza del deposito?
No. La tutela opera solo in presenza di buona fede. Se l'erede era a conoscenza che la cosa apparteneva al depositante, risponde pienamente dell'inadempimento come qualsiasi depositario.
Come puo il depositante dimostrare che l'erede era in mala fede?
Attraverso elementi concreti come corrispondenza del defunto, presenza del contratto di deposito tra i documenti ereditari, inventari che menzionano il bene come altrui, o altre prove documentali.
Il terzo acquirente ha tutele se subisce l'evizione?
Si. Il terzo acquirente che perde il bene perche il vero proprietario lo rivendica puo agire contro l'erede-alienante per la garanzia per evizione prevista dall'art. 1483 c.c., ottenendo il risarcimento del danno.