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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non è compiuto alcun atto di procedura.
  • Il termine annuale non decorre dalla presentazione dell'istanza di fissazione di udienza ex art. 71, comma 1, c.p.a. e finché non si sia provveduto su di essa.
  • Fanno eccezione i ricorsi ultraquinquennali, per i quali si applica la disciplina speciale dell'art. 82 c.p.a.
  • La perenzione è una forma di estinzione del processo per inerzia, che tutela l'interesse pubblico alla certezza giuridica e alla ragionevole durata dei giudizi.
  • Gli effetti della perenzione sono disciplinati dall'art. 83 c.p.a.: opera di diritto e ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 81 Codice del Processo Amministrativo — Perenzione

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall’articolo 82.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 81 c.p.a. apre il Titolo VI del Libro II, dedicato all'estinzione e all'improcedibilità del processo amministrativo. La perenzione per inattività annuale è uno dei principali meccanismi di deflazione del carico dei TAR e del Consiglio di Stato: sanziona l'inerzia prolungata delle parti, presupposta come indice di disinteresse alla definizione della controversia. L'istituto si raccorda con il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. e con il principio di buona amministrazione della giustizia, poiché processi abbandonati occupano risorse e impediscono la trattazione di cause attive. La scelta di fissare il termine in un anno — anziché nel più lungo periodo previsto per la perenzione ultraquinquennale ex art. 82 — riflette la volontà del legislatore di intervenire tempestivamente sull'inerzia grave.

Presupposti della perenzione ordinaria

La perenzione ex art. 81 si produce quando, nel corso di un anno, non è compiuto alcun atto di procedura. Il riferimento agli «atti di procedura» deve essere inteso in senso ampio: vi rientrano qualsiasi istanza, deposito, memoria, nota, dichiarazione resa in udienza che abbia la funzione di «muovere» il processo verso la sua definizione. Non è sufficiente un atto meramente formale o privo di contenuto sostanziale. L'inerzia deve essere assoluta: qualsiasi atto processuale — anche di una sola delle parti — è idoneo a interrompere il decorso del termine annuale. Questo significa che anche il resistente o il controinteressato possono, depositando memorie o note, impedire la perenzione a danno del ricorrente.

La sospensione del termine: l'istanza di fissazione udienza

Il secondo periodo dell'art. 81 introduce un'eccezione fondamentale: il termine annuale non decorre dalla presentazione dell'istanza di fissazione di udienza ex art. 71, comma 1, c.p.a. e finché non si sia provveduto su di essa. L'istanza di fissazione udienza, una volta depositata, «congela» il termine di perenzione: il giudizio è formalmente avanzato, perché la parte ha chiesto la trattazione nel merito. Questa previsione è di importanza pratica decisiva: il deposito dell'istanza di fissazione è, nella prassi, il principale strumento di «salvaguardia» del ricorso dall'estinzione per inattività. Occorre però che l'istanza sia validamente presentata e che non si sia già provveduto su di essa — ovvero che non sia intervenuta una fissazione, un'udienza o un provvedimento che la abbia «consumata». Una volta che sull'istanza si sia provveduto, il termine di un anno riprende a decorrere se le parti rimangono inerti.

Raccordo con la perenzione ultraquinquennale

L'art. 81 fa salvo «quanto previsto dall'art. 82», che introduce una disciplina ulteriore e più articolata per i ricorsi ultraquinquennali. Dopo cinque anni dal deposito del ricorso, la segreteria invia un avviso e impone al ricorrente di confermare il proprio interesse alla decisione con nuova istanza sottoscritta anche dalla parte personalmente. Il rapporto tra i due articoli è di species ad genus: l'art. 81 detta la disciplina ordinaria; l'art. 82 aggiunge, per i ricorsi più datati, un obbligo attivo di riconferma dell'interesse. I due meccanismi possono cumularsi: un ricorso ultraquinquennale in cui la parte abbia presentato l'istanza ex art. 71 e ricevuto l'avviso ex art. 82 deve essere attentamente gestito per non incorrere nella perenzione su entrambi i fronti.

Profili pratici

Sul piano operativo, il difensore deve tenere un registro delle scadenze per ogni ricorso pendente. La prassi consiglia di depositare l'istanza di fissazione udienza subito dopo la costituzione in giudizio, così da sospendere il termine annuale fin da quel momento. Attenzione: nei giudizi cautelari, la definizione dell'incidente cautelare non equivale a un «atto di procedura» ai fini della perenzione del giudizio di merito se il ricorrente non deposita successivamente altri atti. La perenzione si produce «di diritto», come chiarisce l'art. 83, e può essere dichiarata anche in udienza; dunque il difensore che si trovi di fronte a un ricorso in pericolo di perenzione deve intervenire prima dell'udienza, non durante. Il rimedio estremo è la rinuncia ex art. 84 c.p.a., con conseguente estinzione consensuale del processo e possibile compensazione delle spese.

Casi pratici

Caso 1: Perenzione per inerzia annuale del ricorrente

Tizio propone ricorso al TAR Toscana avverso un diniego edilizio, ma dopo il deposito del ricorso non compie alcun atto di procedura per oltre un anno; la segreteria non ha ricevuto alcuna istanza di fissazione di udienza ex art. 71 c.p.a. Il collegio, in sede di verifica del ruolo, dichiara il ricorso perento ai sensi dell'art. 81 c.p.a. e dell'art. 83, con compensazione delle spese.

Caso 2: Salvataggio dalla perenzione mediante istanza di fissazione udienza

Caio ha pendente un ricorso al TAR Piemonte da undici mesi senza atti di procedura; consapevole del rischio, deposita istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 71, comma 1, c.p.a. L'istanza sospende il decorso del termine annuale di perenzione ex art. 81, proteggendo il ricorso fino a quando il TAR non avrà fissato l'udienza di merito.

Caso 3: Interruzione del termine da parte del controinteressato

Sempronio, controinteressato in un giudizio amministrativo in cui il ricorrente è rimasto inerte per dieci mesi, deposita una memoria difensiva articolata sul merito. Questo atto di procedura interrompe il decorso del termine annuale dell'art. 81 c.p.a., impedendo temporaneamente la perenzione, anche se l'iniziativa non è partita dal ricorrente.

Domande frequenti

Quando matura la perenzione ordinaria del ricorso?

Dopo un anno senza che sia compiuto alcun atto di procedura; il termine non decorre finché è pendente un'istanza di fissazione udienza ex art. 71 c.p.a. su cui non si sia ancora provveduto.

Come si evita la perenzione?

Il modo più semplice è depositare tempestivamente l'istanza di fissazione di udienza ex art. 71 c.p.a.: essa sospende il termine annuale finché il TAR non vi provvede. In alternativa, qualsiasi atto di procedura delle parti interrompe il decorso.

La perenzione colpisce solo il ricorrente?

La perenzione si produce per inerzia del processo in quanto tale, non del solo ricorrente; tuttavia è il ricorrente a subire le conseguenze più gravi, poiché perde il giudizio senza una pronuncia nel merito. Tutti i soggetti del processo possono comunque compiere atti che impediscono la perenzione.

Qual è la differenza tra perenzione ordinaria e ultraquinquennale?

La perenzione ordinaria ex art. 81 scatta dopo un anno di inattività; quella ultraquinquennale ex art. 82 interviene dopo cinque anni dal deposito del ricorso, attraverso un avviso di segreteria che impone al ricorrente di confermare formalmente l'interesse alla decisione entro centoventi giorni.

Il giudice può dichiarare la perenzione senza che le parti la eccepiscano?

Sì: come chiarisce l'art. 83 c.p.a., la perenzione opera di diritto e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, senza che sia necessaria un'eccezione di parte.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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