Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 68 Codice del Processo Amministrativo – Termini e modalità dell’istruttoria

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell’ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell’assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. Per l’assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l’assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l’ora e il luogo delle operazioni.

3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta è formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell’articolo 204 del codice di procedura civile.

4. Il segretario comunica alle parti l’avviso che l’istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.

In sintesi

  • Il giudice stabilisce i termini, il luogo e le modalità per l'assunzione dei mezzi istruttori, applicando in quanto compatibili le disposizioni del c.p.c.
  • Per l'assunzione fuori udienza è delegato un componente del collegio, assistito dal segretario che redige i verbali.
  • Le parti devono essere avvisate almeno cinque giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo delle operazioni istruttorie fuori udienza.
  • Per i mezzi istruttori da eseguire fuori dal territorio nazionale si procede mediante rogatoria o delega al console competente.
  • La segreteria comunica alle parti l'avvenuta esecuzione dell'istruttoria e la disponibilità degli atti in segreteria.
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione nel codice

L'art. 68 c.p.a. chiude la disciplina dell'istruttoria contenuta nel Capo II del Titolo V, fornendo le regole comuni in materia di termini e modalità dell'assunzione dei mezzi di prova. La norma ha carattere procedurale e strumentale: non riguarda il se dell'istruttoria, ma il come. Il suo ruolo è garantire che le operazioni istruttorie si svolgano con regolarità, nel rispetto del contraddittorio, con la dovuta documentazione e con modalità che consentano alle parti di parteciparvi. L'art. 68 si raccorda con l'art. 65 (che disciplina la fase autorizzativa dell'istruttoria presidenziale e collegiale) e con gli artt. 66 e 67 (che regolano il procedimento specifico di verificazione e CTU), fornendo le regole procedurali comuni a tutti i mezzi istruttori.

Determinazione dei termini e applicazione sussidiaria del c.p.c.: il comma 1

Il comma 1 attribuisce al presidente, al magistrato delegato o al collegio il potere di stabilire i termini da osservare nell'assunzione dei mezzi istruttori, nonché il luogo e le modalità. Il rinvio alle «disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili» è la clausola di chiusura che consente di importare nel processo amministrativo le regole operative del rito civile per i singoli mezzi di prova. Così, per l'assunzione della prova testimoniale scritta si applicano le regole degli artt. 257-bis c.p.c.; per le ispezioni, l'art. 118 c.p.c.; per le operazioni del CTU, le regole degli artt. 191 ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità con l'art. 67 c.p.a. Il criterio della compatibilità è fondamentale: non tutte le norme del c.p.c. sono automaticamente applicabili, poiché alcune presuppongono strutture processuali (udienza monocratica, oralità prevalente, presenza fisica delle parti) che nel processo amministrativo non esistono o esistono in modo diverso.

Delega di un componente del collegio e assistenza del segretario: il comma 2

Il comma 2 prevede che per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova sia delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario. Il segretario redige i verbali delle operazioni, che costituiscono documentazione ufficiale degli atti istruttori e vengono poi acquisiti al fascicolo processuale. Il meccanismo della delega a un componente del collegio garantisce che l'istruttoria sia condotta da un magistrato, con le garanzie di imparzialità che ciò comporta. Il comma 2 prevede altresì un avviso preventivo alle parti: il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni. Il termine di cinque giorni è un termine minimo di preavviso che tutela il diritto delle parti di assistere alle operazioni istruttorie e, se del caso, di avvalersi dei propri consulenti tecnici o difensori. Si tratta di una manifestazione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) applicato alla fase istruttoria.

Rogatoria internazionale e delega consolare: il comma 3

Il comma 3 disciplina la fattispecie del mezzo istruttorio da eseguire fuori dal territorio della Repubblica. In tali casi, la richiesta è formulata mediante rogatoria - strumento tipico del diritto internazionale privato processuale che consente a un giudice di uno Stato di chiedere assistenza a un giudice straniero - o per delega al console competente ai sensi dell'art. 204 c.p.c. La rogatoria internazionale è il mezzo ordinario quando si debba sentire un testimone residente all'estero o acquisire documenti detenuti da soggetti esteri; la delega consolare è uno strumento alternativo che consente di avvalersi delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. La norma non si discosta dal modello del c.p.c., al quale rinvia espressamente, e riflette il principio generale di sovranità territoriale degli atti giurisdizionali: un giudice non può compiere atti processuali coattivi nel territorio di uno Stato straniero senza il consenso di quest'ultimo.

Comunicazione alle parti dell'avvenuta esecuzione dell'istruttoria: il comma 4

Il comma 4 impone alla segreteria di comunicare alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono disponibili presso la segreteria. Questa comunicazione ha una funzione duplice: da un lato, informa le parti dell'avvenuto completamento delle operazioni, consentendo loro di prendere visione degli atti istruttori; dall'altro, segna il momento a partire dal quale le parti possono depositare memorie o note in risposta ai risultati dell'istruttoria, nell'ottica del contraddittorio differito tipico del processo amministrativo. La disponibilità degli atti in segreteria presuppone il deposito della relazione del verificatore o del CTU: solo dopo tale deposito la comunicazione può essere inviata. Il raccordo con l'art. 73 c.p.a. (avviso di fissazione udienza) è importante: la comunicazione di cui al comma 4 precede di norma la fissazione della successiva udienza di trattazione, già indicata nell'ordinanza collegiale ex art. 65 comma 2 c.p.a.

Il principio di ragionevole durata e l'art. 68 nella prassi

L'art. 68 riveste un'importanza pratica notevole per la corretta gestione dei tempi processuali. Il rispetto dei termini istruttori è presidio del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 Cost.), che nel processo amministrativo si traduce nell'obbligo di non dilatare i tempi attraverso rinvii e proroghe ingiustificati. In materia di appalti pubblici, il rito speciale ex art. 120 c.p.a. prevede termini accelerati che si riflettono anche sull'istruttoria: i mezzi di prova devono essere assunti con particolare tempestività per non pregiudicare i tempi complessivi del giudizio. La collaborazione del segretario è essenziale per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e per la tenuta del fascicolo istruttorio; eventuali omissioni nelle comunicazioni possono rilevare come vizi processuali in grado di incidere sulla regolarità del contraddittorio.

Domande frequenti

Quanti giorni prima devo essere avvisato delle operazioni istruttorie fuori udienza?

Almeno cinque giorni prima: l'art. 68 comma 2 c.p.a. fissa questo termine minimo di preavviso, a garanzia del diritto delle parti di assistere alle operazioni.

Chi redige i verbali delle operazioni istruttorie svolte fuori udienza?

Il segretario del TAR, che assiste il magistrato delegato durante le operazioni e redige i verbali che vengono acquisiti al fascicolo processuale.

Come si procede se il testimone o il documento che serve è all'estero?

Il giudice formula una richiesta mediante rogatoria internazionale all'autorità giudiziaria estera competente o delega il console italiano ai sensi dell'art. 204 c.p.c., come previsto dall'art. 68 comma 3 c.p.a.

Come faccio a sapere che la CTU o la verificazione è terminata e posso vedere gli atti?

La segreteria invia una comunicazione alle parti per avvisarle che l'istruttoria è stata eseguita e che gli atti sono disponibili in segreteria (art. 68 comma 4 c.p.a.).

I termini istruttori possono essere prorogati?

Sì: l'art. 67 comma 3 c.p.a. rinvia all'art. 154 c.p.c. per le proroghe dei termini della CTU; analoghe regole si applicano per la verificazione, a discrezione del giudice nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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