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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1729 c.c. – Mancata conoscenza della causa di estinzione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.

In sintesi

  • Validità degli atti precedenti: gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato restano validi.
  • Tutela del mandatario in buona fede: la norma protegge chi ha agito ignorando la sopravvenuta causa estintiva.
  • Effetti verso il mandante e gli eredi: gli atti sono opponibili sia al mandante sia ai suoi eredi.
  • Momento rilevante: è decisiva la conoscenza effettiva, non la mera conoscibilità, della causa di estinzione.
  • Principio di buona fede: la regola garantisce la certezza dei rapporti giuridici nei contratti di gestione.
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La ratio della norma

L'art. 1729 c.c. introduce una regola di salvaguardia degli atti compiuti dal mandatario in buona fede, cioè prima di aver avuto conoscenza dell'evento estintivo del mandato. La disposizione e' coerente con il principio generale per cui non si può imputare a una parte le conseguenze di un fatto che non conosceva e non poteva conoscere.

Senza questa norma, il mandante (o i suoi eredi) potrebbero disconoscere tutti gli atti compiuti dopo la morte del mandante stesso o dopo il verificarsi di altra causa estintiva, creando una grave incertezza per il mandatario e per i terzi che hanno contrattato con lui.

Il presupposto della mancata conoscenza

Il discrimine temporale e' la conoscenza effettiva: gli atti compiuti prima che il mandatario sapesse dell'estinzione sono validi; quelli compiuti dopo la conoscenza non godono più di questa protezione. La norma richiede la conoscenza effettiva e non la mera conoscibilita': se Tizio, mandatario, non e' stato informato della morte del mandante Caio, gli atti che Tizio compie nel frattempo sono validi anche se la morte era pubblicizzata in un registro (es. stato civile) che Tizio non aveva consultato.

La prova della conoscenza (o della mancata conoscenza) grava su chi la eccepisce: sarà il mandante o i suoi eredi a dover dimostrare che il mandatario era informato della causa estintiva prima di compiere l'atto contestato.

Effetti verso il mandante e gli eredi

Gli atti sono validi 'nei confronti del mandante o dei suoi eredi': la norma estende la validita' sia all'ipotesi in cui il mandante sia ancora in vita (es. estinzione per revoca non comunicata, per scadenza del termine) sia all'ipotesi della morte del mandante. In entrambi i casi, il mandante, o chi ne fa le veci, e' vincolato dagli atti compiuti dal mandatario in buona fede.

Questo significa che, ad esempio, se Tizio ha venduto un immobile per conto di Caio ignorando che Caio era deceduto il giorno prima, il contratto di vendita e' valido e gli eredi di Caio sono tenuti a rispettarlo, salvo che l'atto sia stato compiuto dopo che Tizio aveva acquisito conoscenza del decesso.

Coordinamento con la tutela dei terzi

L'art. 1729 c.c. si affianca all'art. 1396 c.c. (opponibilita' ai terzi della revoca della procura) nel garantire la certezza dei traffici giuridici. Mentre l'art. 1396 c.c. tutela i terzi che hanno contrattato con il mandatario, l'art. 1729 c.c. tutela direttamente il mandatario stesso, evitando che sia esposto a domande risarcitorie per atti compiuti in buona fede. Le due disposizioni si integrano: i terzi e il mandatario sono entrambi protetti quando abbiano agito senza conoscere la causa estintiva.

Domande frequenti

Un atto compiuto dal mandatario dopo la morte del mandante e' sempre invalido?

No. Se il mandatario non conosceva la morte del mandante, l'atto e' valido e opponibile agli eredi. L'invalidita' scatta solo per gli atti compiuti dopo la conoscenza dell'evento estintivo.

Cosa si intende per 'conoscenza' della causa di estinzione?

È richiesta la conoscenza effettiva, non la mera conoscibilita'. Il mandatario che non e' stato informato non può essere penalizzato anche se la causa estintiva era in teoria verificabile.

Chi deve provare che il mandatario conosceva la causa di estinzione?

L'onere della prova grava sul mandante o sugli eredi che intendono disconoscere l'atto: devono dimostrare che il mandatario era già informato prima di compiere l'atto contestato.

L'art. 1729 c.c. tutela anche i terzi che hanno contrattato con il mandatario?

L'art. 1729 c.c. tutela direttamente il mandatario. La tutela dei terzi e' disciplinata dall'art. 1396 c.c. Le due norme si integrano a copertura di tutti i soggetti coinvolti.

Se il mandato si estingue per scadenza del termine, gli atti successivi compiuti dal mandatario ignaro sono validi?

Si', purche' il mandatario non fosse a conoscenza della scadenza del termine. La norma si applica a qualsiasi causa di estinzione, non solo alla morte del mandante.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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