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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1719 c.c. – Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

In sintesi

  • Obbligo del mandante di fornire i mezzi: salvo patto contrario, il mandante deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per eseguire il mandato.
  • Copertura delle obbligazioni contratte: il mandante deve provvedere anche alle obbligazioni che il mandatario ha assunto in proprio nome per eseguire l'incarico.
  • Derogabilita: la norma e dispositiva; le parti possono pattuire che sia il mandatario ad anticipare i costi, salvo rimborso successivo.
  • Tutela del mandatario: la disposizione protegge il mandatario dall'obbligo di anticipare risorse proprie per un'attivita nell'interesse altrui.
  • Coordinamento con il rimborso spese: si raccorda con l'art. 1720 c.c. che disciplina il rimborso delle spese anticipate dal mandatario.
Indice dei contenuti

L'obbligo di somministrazione dei mezzi: ratio e fondamento

L'articolo 1719 del Codice Civile si apre con il secondo paragrafo dedicato alle obbligazioni del mandante, inaugurando la sezione del codice che disciplina non solo i diritti del mandatario ma anche i doveri del soggetto che conferisce l'incarico. La norma stabilisce un principio fondamentale: salvo patto contrario, il mandante e tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.

La ratio e intuitiva e si ricollega alla struttura stessa del contratto di mandato: il mandatario agisce nell'interesse del mandante, non nel proprio. Sarebbe quindi iniquo obbligarlo ad anticipare, con risorse proprie, i costi necessari per svolgere un'attivita che produce benefici esclusivamente o principalmente per il mandante. Il principio generale e dunque che l'onere economico dell'operazione deve gravare su chi ne trae vantaggio.

Cosa si intende per mezzi necessari

L'espressione mezzi necessari va intesa in senso ampio, ricomprendendo tutto cio che e oggettivamente indispensabile per portare a termine l'incarico: liquidita finanziaria per effettuare pagamenti, documenti e autorizzazioni, informazioni necessarie, accesso a beni o immobili da gestire, strumenti operativi.

Esempio: Tizio incarica Caio di acquistare per suo conto un appartamento. Caio ha bisogno del denaro per versare la caparra e poi il saldo del prezzo. In assenza di diverso accordo, Tizio deve mettere a disposizione di Caio le somme necessarie prima che questi debba impegnarsi contrattualmente. Se invece Tizio vuole che Caio anticipi e poi venga rimborsato, occorre un accordo esplicito in tal senso.

Le obbligazioni contratte dal mandatario in proprio nome

La norma estende l'obbligo del mandante anche alle obbligazioni che il mandatario ha contratto in proprio nome per l'adempimento del mandato. Cio significa che se Caio, per eseguire l'incarico di Tizio, ha dovuto assumere impegni verso terzi (es. stipulare un contratto di deposito per le merci da gestire, assumere un collaboratore temporaneo, prendere in affitto un locale), il mandante deve tenerlo indenne da questi impegni.

Si tratta di un'applicazione del principio di neminem laedere e di buona fede contrattuale: il mandatario non deve subire un pregiudizio patrimoniale per aver eseguito l'incarico del mandante. Se Caio ha stipulato un contratto in proprio nome per conto di Tizio, e giusto che Tizio si accolli le obbligazioni che ne derivano.

La derogabilita della norma e i patti contrari

L'art. 1719 e espressamente derogabile per accordo delle parti: il mandato puo prevedere che sia il mandatario ad anticipare i costi necessari, salvo poi ottenerne il rimborso dal mandante al termine dell'incarico o a scadenze periodiche. Questa deroga e molto comune nella pratica professionale: avvocati, commercialisti, agenti e gestori operano spesso anticipando spese che vengono poi rimborsate con il rendiconto finale.

Il patto contrario puo anche escludere il diritto al rimborso per certe categorie di spese (es. spese generali di studio), ma non puo spingersi fino a escludere qualsiasi rimborso senza trasformare il mandato in un contratto a titolo gratuito con aggravio unilaterale per il mandatario, il che sarebbe in contrasto con la buona fede contrattuale.

Coordinamento con l'art. 1720 c.c. e con le anticipazioni

L'art. 1719 si coordina strettamente con l'art. 1720 c.c., che disciplina il rimborso delle spese anticipate dal mandatario e gli interessi su tali anticipazioni. Insieme, le due norme costruiscono un sistema di tutela economica del mandatario: se il mandante non ha fornito previamente i mezzi (violando l'art. 1719), il mandatario che ha anticipato ha diritto al rimborso con interessi (art. 1720) e non risponde dei danni derivanti dall'insufficienza dei mezzi messi a disposizione.

In pratica, quando il mandante non adempie all'obbligo di somministrazione, il mandatario puo rifiutarsi di proseguire nell'esecuzione dell'incarico (eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.) oppure continuare anticipando le spese con diritto di rimborso, a seconda di cio che e piu conveniente per entrambe le parti.

Domande frequenti

Il mandante deve sempre anticipare le spese al mandatario?

Salvo patto contrario, si. L'art. 1719 obbliga il mandante a somministrare al mandatario i mezzi necessari per eseguire il mandato. Le parti possono pero accordarsi perche sia il mandatario ad anticipare le spese, salvo rimborso.

Il mandante deve coprire anche le obbligazioni che il mandatario ha contratto con terzi?

Si. Il mandante deve provvedere anche alle obbligazioni che il mandatario ha assunto in proprio nome per adempiere all'incarico, ad esempio contratti di servizio o forniture necessarie per eseguire il mandato.

Cosa puo fare il mandatario se il mandante non gli fornisce i mezzi necessari?

Il mandatario puo rifiutarsi di proseguire nell'esecuzione invocando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., oppure anticipare le spese e richiederne il rimborso con interessi ai sensi dell'art. 1720 c.c.

Il mandatario risponde se l'incarico fallisce per mancanza di mezzi forniti dal mandante?

No. Se il mandante ha omesso di fornire i mezzi necessari, il mandatario non risponde dei danni o dell'insuccesso dell'operazione derivanti da tale carenza, essendo venuto meno un presupposto essenziale per l'esecuzione.

L'art. 1719 si applica anche ai mandati professionali (avvocato, commercialista)?

Si, ma nella pratica professionale e comune il patto contrario: il professionista anticipa le spese vive (es. spese di cancelleria, bolli, visure) e le recupera nel rendiconto finale, salvo diverse pattuizioni contrattuali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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