Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1701 c.c. – Diritto di accertamento dei vettori successivi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1700 - Articolo 1700 Codice Civile: Trasporto cumulativo→Cod. civ. art. 1702 - Art. 1702 c.c.: Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vet→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1699 Codice Civile: Trasporto con rispedizione della merce→Art. 1703 Codice Civile: Nozione→Art. 1698 c.c.: Estinzione dell’azione nei confronti del vettore→Articolo 1704 Codice Civile: Mandato con rappresentanza→Articolo 1697 Codice Civile: Accertamento della perdita e dell’avaria→Articolo 1705 Codice Civile: Mandato senza rappresentanza→Art. 1696 c.c.: Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Diritto di accertamento dei vettori successivi: tutela e presunzione
L'art. 1701 c.c. attribuisce a ciascun vettore successivo, nel contesto del trasporto cumulativo, un diritto di accertamento preventivo sullo stato delle cose al momento della presa in carico. La norma si collega strettamente all'art. 1700 c.c. e serve a consentire una corretta imputazione della responsabilità nel regresso interno tra vettori.
Il meccanismo di accertamento
Il vettore che subentra può far risultare, nella lettera di vettura o in un atto separato, qualsiasi anomalia riscontrata (ammanchi, danni, difformità rispetto alla descrizione). Questa documentazione costituisce prova scritta della situazione della merce al passaggio di consegna tra un vettore e il successivo.
La presunzione legale
Se il vettore subentrante non esercita il diritto di accertamento, la legge presume che abbia ricevuto le cose in buono stato e conformi alla lettera di vettura. La presunzione è relativa (iuris tantum): il vettore può quindi tentare di superarla con prove alternative, ma l'onere probatorio è a suo carico.
Funzione pratica
La norma incentiva la diligenza nel momento del passaggio di mano. Un vettore che non verifica la merce alla ricezione si espone al rischio di rispondere, nell'azione di regresso ex art. 1700 c.c., di danni prodottisi in un tratto precedente. L'accertamento documentato è quindi uno strumento di autotutela essenziale nella pratica del trasporto multimodale e del trasporto combinato.
Casi pratici
Caso 1: accertamento alla presa in carico
Nel trasporto cumulativo, un vettore successivo riceve le cose e annota nella lettera di vettura un ammanco riscontrato. Quella dichiarazione (art. 1701 c.c.) prova lo stato della merce al passaggio di consegna e aiuta a imputare la responsabilità.
Caso 2: la presunzione in mancanza di dichiarazione
Il vettore subentrante non effettua alcun accertamento. Si presume che abbia ricevuto le cose in buono stato e conformi alla lettera di vettura: per superare la presunzione l'onere è a suo carico.
Domande frequenti
Che diritto hanno i vettori successivi?
Far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose al momento in cui sono loro consegnate (art. 1701 c.c.).
A cosa serve questo accertamento?
A documentare eventuali anomalie (ammanchi, danni) e a imputare correttamente la responsabilità nel regresso tra vettori (art. 1700 c.c.).
Cosa accade se il vettore non effettua l'accertamento?
Si presume che abbia ricevuto le cose in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
La presunzione è assoluta?
No, è relativa: il vettore può superarla, ma l'onere della prova è a suo carico.
Perché è importante per il vettore subentrante?
Perché, non verificando la merce, rischia di rispondere nel regresso di danni prodottisi in un tratto precedente.