Testo dell'articoloVigente
Art. 1696 c.c. – Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni .
In sintesi
Indice dei contenuti
Il criterio base di calcolo del danno
L'articolo 1696 del Codice Civile stabilisce il metodo di quantificazione del risarcimento spettante al mittente o al destinatario in caso di perdita o avaria delle merci trasportate. Il criterio e' il prezzo corrente nel luogo e nel tempo della riconsegna: si considera quindi il valore di mercato che le cose avrebbero avuto nel momento e nel luogo in cui avrebbero dovuto essere consegnate al destinatario. Questo criterio e' coerente con il principio generale del risarcimento del danno emergente: si ristora il valore della cosa perduta o deteriorata, non il profitto che il mittente avrebbe potuto realizzare (lucro cessante).
I limiti risarcitori per il trasporto terrestre nazionale
La norma introduce un limite quantitativo al risarcimento: nei trasporti nazionali terrestri (su gomma e su ferrovia), il risarcimento dovuto dal vettore non può superare 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Questo limite, aggiornato rispetto al testo originario del codice, mira a consentire al vettore di calcolare il rischio massimo derivante dalla propria attività e di assicurarsi di conseguenza, evitando responsabilità sproporzionate rispetto al corrispettivo di trasporto percepito.
Il peso preso in considerazione e' il peso lordo, comprensivo dell'imballaggio, non il solo peso netto della merce. Cio' semplifica il calcolo ma può risultare sfavorevole per il mittente quando l'imballaggio incide significativamente sul peso totale.
Il trasporto internazionale terrestre: la Convenzione CMR
Per i trasporti internazionali su strada, si applica il limite previsto dall'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione CMR (Ginevra, 19 maggio 1956), ratificata dall'Italia con la legge n. 1621/1960. Il limite CMR e' espresso in Diritti Speciali di Prelievo (DSP) per chilogrammo di peso lordo e viene periodicamente rivalutato dal Fondo Monetario Internazionale. L'applicazione del limite CMR presuppone che ricorrano i presupposti previsti dalla Convenzione per il sorgere della responsabilità del vettore.
Trasporto multimodale e trasporti speciali
Quando il trasporto e' effettuato con più mezzi di natura diversa (es. nave + camion) e non e' possibile accertare in quale fase si sia verificato il danno, il risarcimento non può superare 1 euro per kg nei trasporti nazionali e 3 euro per kg nei trasporti internazionali. Per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari si applicano i limiti previsti dalle rispettive convenzioni internazionali (Convenzione di Montreal per il trasporto aereo, Convenzione di Atene per quello marittimo di passeggeri, COTIF/CIM per il ferroviario, ecc.) o dalle leggi nazionali applicabili.
Inderogabilita' a favore del vettore e caduta del limite
Il quarto comma stabilisce che le disposizioni sui limiti risarcitori non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali. Pertanto, una clausola contrattuale che abbassasse ulteriormente i limiti risarcitori a danno del mittente sarebbe nulla.
Il quinto comma introduce la caduta del limite di responsabilità in caso di dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti e preposti, o di qualsiasi altro soggetto di cui il vettore si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni. In questi casi, il risarcimento non e' limitato e il vettore risponde dell'intero valore della merce al prezzo corrente. Questa disposizione e' coerente con il principio generale dell'art. 1229 c.c., che vieta le clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave, estendendo il principio ai limiti risarcitori legali.
Profili pratici e assicurativi
Per le imprese che spediscono merci di valore elevato, il limite di 1 euro per kg può risultare ampiamente insufficiente a coprire il valore reale della merce. È quindi fondamentale stipulare una polizza assicurativa merci per l'intero valore commerciale, non fare affidamento sul risarcimento del vettore. Il professionista che assiste importatori o esportatori deve verificare che la polizza copra il valore CIF della merce e che non contenga esclusioni rilevanti per le modalità di trasporto utilizzate.
Domande frequenti
Come si calcola il risarcimento per la perdita di merci durante il trasporto?
Si applica il prezzo corrente delle cose nel luogo e nel tempo della riconsegna, con il limite massimo di 1 euro per kg di peso lordo nei trasporti terrestri nazionali. Se la merce vale più di tale importo per kg, il mittente non ottiene il pieno risarcimento dal vettore e deve tutelarsi con un'assicurazione merci.
Il limite di 1 euro per kg vale anche per i danni parziali (avaria)?
Si': il limite si applica sia alla perdita totale sia all'avaria. In caso di avaria, il danno e' calcolato come differenza tra il valore della merce integra e il valore della merce danneggiata al momento della riconsegna, con il cap di 1 euro per kg di peso lordo della parte avariata.
Cosa cambia se il vettore ha agito con dolo o colpa grave?
In caso di dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti o preposti, o di altri soggetti di cui si e' avvalso, il limite risarcitorio non si applica. Il vettore risponde dell'intero valore della merce al prezzo corrente, senza alcun tetto massimo.
Quali limiti si applicano al trasporto internazionale su strada?
Si applica il limite previsto dall'art. 23, par. 3, della Convenzione CMR di Ginevra del 1956, espresso in Diritti Speciali di Prelievo (DSP) per kg di peso lordo. Il valore in euro varia in base al tasso di cambio DSP/EUR pubblicato dal FMI.
Come ci si tutela se il valore della merce supera i limiti risarcitori del vettore?
Stipulando una polizza assicurativa merci che copra il valore commerciale integrale del carico. L'assicurazione merci interviene indipendentemente dai limiti di responsabilità del vettore e garantisce il pieno ristoro in caso di perdita o avaria, salve le franchigie previste dalla polizza.