Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1611 c.c. Incendio di casa abitata da più inquilini
In vigore
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1610 - Articolo 1610 Codice Civile: Spurgo dei pozzi e di latrine→Cod. civ. art. 1612 - Articolo 1612 Codice Civile: Recesso convenzionale del locatore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1609 c.c.: Piccole riparazioni a carico dell’inquilino→Art. 1613 c.c.: Facoltà di recesso degli impiegati pubblici→Articolo 1608 Codice Civile: Garanzie per il pagamento della pigione→Articolo 1614 Codice Civile: Morte dell’inquilino→Articolo 1607 Codice Civile: Durata massima della locazione di case→Art. 1615 c.c.: Gestione e godimento della cosa produttiva→Articolo 1606 Codice Civile: Estinzione del diritto del locatore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La fattispecie dell'incendio in edificio plurilocato
L'articolo 1611 c.c. disciplina la responsabilità degli inquilini verso il locatore nel caso di incendio che colpisce un immobile occupato da più conduttori. La norma si inserisce nel sistema dell'art. 1588 c.c., che pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa locata durante la locazione, salvo prova che il fatto non gli e' imputabile. L'art. 1611 specifica come si articola tale responsabilità nell'ipotesi di pluralità di conduttori e incendio di causa non accertata.
Il criterio di riparto proporzionale
In assenza di prova sull'origine dell'incendio, la legge adotta un criterio proporzionale: ciascun inquilino risponde del danno complessivo in misura proporzionale al valore della parte di immobile che occupa. Se Tizio occupa un appartamento al secondo piano del valore di 100.000 euro e Caio occupa quello al terzo piano del valore di 80.000 euro, e il danno totale e' di 50.000 euro, Tizio risponde per 50.000 x 100/180 e Caio per 50.000 x 80/180. Non si tratta di responsabilità solidale integrale, ma di un riparto che riflette la posizione proporzionale di ciascuno.
La posizione del locatore coabitante
Il secondo comma introduce una regola di equità: se il locatore stesso abita una parte dell'edificio, la quota corrispondente a tale parte viene detratta dalla somma dovuta dagli inquilini. Il locatore non può pretendere di essere indennizzato anche per il danno subito nella propria porzione, gravando pro quota tale danno sugli inquilini. Semiro, locatore che abita al piano terra mentre Tizio e Caio occupano i piani superiori, non può includere nel risarcimento che lui stesso avrebbe dovuto pagare la quota relativa al proprio appartamento.
Le prove liberatorie
Il terzo comma introduce due distinte ipotesi di esonero dalla responsabilità proporzionale. La prima: se si prova che l'incendio e' cominciato dall'abitazione di uno specifico inquilino, solo quell'inquilino risponde per l'intero danno; gli altri sono liberati. La seconda: ciascun inquilino può liberarsi individualmente provando che l'incendio non e' potuto cominciare nella sua abitazione (ad esempio per assenza prolungata, assenza di fonti di innesco, prova tecnica dell'origine esterna). La prova liberatoria e' a carico di chi vuole esimersi dalla responsabilità.
Rapporto con le assicurazioni e il condominio
Nella pratica, la norma ha perso parte della sua rilevanza pratica poiché le polizze assicurative contro l'incendio (obbligatorie in molti contratti di locazione e in ambito condominiale) coprono i danni da incendio senza necessità di accertare responsabilità individuali. Tuttavia, l'art. 1611 continua ad applicarsi nei rapporti tra locatore e conduttori qualora l'assicurazione non copra integralmente il danno, o qualora il sinistro sia imputabile a dolo o colpa grave dell'inquilino (ipotesi che può determinare esclusione della copertura assicurativa).
Profili processuali
In sede giudiziale, il locatore che agisce contro più inquilini deve citarli tutti in giudizio per ottenere il riparto proporzionale. Ciascun inquilino ha la facolta' di offrire la prova liberatoria nell'ambito del medesimo procedimento. La valutazione del 'valore della parte occupata' viene spesso effettuata mediante consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto della metratura, del piano, delle finiture e delle pertinenze di ciascuna unità.
Domande frequenti
Se in uno stabile con più inquilini scoppia un incendio di origine ignota, chi paga i danni?
Tutti gli inquilini in proporzione al valore della parte di immobile che ciascuno occupa, salvo che uno di essi provi che l'incendio non e' potuto partire dalla sua abitazione.
L'inquilino può liberarsi dalla responsabilità per l'incendio?
Si', dimostrando che l'incendio e' certamente partito dall'abitazione di un altro inquilino, oppure provando che non e' potuto cominciare nella propria porzione (assenza, mancanza di fonti di innesco, prova tecnica).
Il locatore che abita nell'edificio ha diritto al risarcimento per la propria parte?
No, la quota corrispondente alla parte occupata dal locatore viene detratta dalla somma dovuta dagli inquilini: il locatore non può addossare agli inquilini il danno della sua stessa porzione.
Se si scopre che l'incendio e' partito dall'appartamento di Tizio, devono pagare anche gli altri inquilini?
No, in quel caso solo Tizio e' responsabile per il danno complessivo. Gli altri inquilini sono esonerati da qualsiasi responsabilità.
L'assicurazione incendio del condominio esclude l'applicazione dell'art. 1611?
Non completamente. La polizza copre il danno assicurato, ma l'art. 1611 continua ad applicarsi se il danno supera il massimale o se la copertura e' esclusa per dolo/colpa grave dell'inquilino.