← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1607 c.c. Durata massima della locazione di case

In vigore

La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

In sintesi

  • Durata massima speciale: la locazione di una casa per abitazione puo' essere pattuita per l'intera vita dell'inquilino.
  • Proroga post mortem: il contratto si protrae per due anni dalla morte dell'inquilino, tutelando gli eventuali conviventi.
  • Deroga alle norme generali: l'art. 1607 consente una durata eccezionalmente lunga rispetto al limite ordinario di trent'anni ex art. 1573 c.c.
  • Ambito applicativo: si applica solo alle locazioni di case abitative; non riguarda immobili commerciali o rurali.
  • Rapporto con legge speciale: la L. 431/1998 regola in via prevalente le locazioni abitative, ma l'art. 1607 rimane riferimento per durate ultracontrattuali.

Inquadramento normativo

L'articolo 1607 del Codice Civile disciplina la durata massima della locazione di case abitative, introducendo una deroga significativa rispetto alla regola generale fissata dall'art. 1573 c.c., che vieta contratti di locazione con durata superiore a trent'anni. La norma consente invece di pattuire una locazione per l'intera vita dell'inquilino, con un'ulteriore estensione di due anni successivi alla sua morte.

La durata vitaliccia

La peculiarita' dell'art. 1607 risiede nell'ammettere una durata legata alla vita biologica del conduttore. Cio' significa che il contratto si estingue naturalmente al momento del decesso dell'inquilino, salvo il periodo di grazia biennale. Tizio, anziano conduttore di un appartamento da trent'anni, puo' legittimamente stipulare un contratto che duri per tutta la sua vita, senza incorrere nel limite ordinario: il legislatore ha inteso proteggere la stabilita' abitativa di soggetti in eta' avanzata o comunque bisognosi di certezza nel lungo periodo.

Il biennio successivo alla morte

Il secondo elemento caratterizzante e' il prolungamento automatico di due anni dalla morte del conduttore. Questa disposizione, letta in combinato con l'art. 6 della L. 392/1978 (equo canone), tutela i familiari conviventi o gli eredi che si trovino a dover gestire la successione e la ricerca di una nuova sistemazione. Il biennio non ha carattere risolutivo immediato: il contratto prosegue alle medesime condizioni, e il locatore non puo' rivendicare il rilascio prima della scadenza del periodo. Caio, erede di Tizio, ha dunque due anni per organizzare il trasloco o, se convivente, per avvalersi della subentro disciplinato dalla legge speciale.

Rapporto con la L. 431/1998

La disciplina vigente delle locazioni abitative e' contenuta principalmente nella L. 431/1998, che prevede contratti a canone libero (4+4 anni) e a canone concordato (3+2 anni). L'art. 1607 c.c. mantiene rilevanza come norma di chiusura del sistema: consente di pattuire durate ultracontrattuali nei casi in cui la legge speciale non lo escluda, e funge da riferimento ermeneutico per i giudici chiamati a valutare contratti atipici di lunga durata. In giurisprudenza si discute se una clausola di durata vitaliccia in un contratto soggetto alla L. 431/1998 sia compatibile con la disciplina speciale o debba cedere alle durate minime imperative.

Aspetti pratici per locatore e conduttore

Dal punto di vista del locatore, la scelta di stipulare una locazione vitaliccia comporta la rinuncia alla libera disponibilita' dell'immobile per un periodo potenzialmente molto lungo. E' dunque essenziale che il corrispettivo (il canone) rifletta adeguatamente questo vincolo. Dal lato del conduttore, la certezza abitativa e' massima, ma occorre considerare che gli eredi subentranti nel biennio post mortem non hanno titolo per pretendere ulteriore proroga oltre i due anni, salvo diverse pattuizioni o il diritto di subentro ex art. 6 L. 392/1978. Si consiglia di inserire nel contratto clausole chiare sulla determinazione del canone per il periodo biennale successivo al decesso, nonche' sulle modalita' di riconsegna dell'immobile.

Orientamenti giurisprudenziali

La Cassazione ha chiarito che la durata vitaliccia non trasforma il contratto di locazione in un diritto reale di uso o abitazione: si tratta sempre di un rapporto obbligatorio personale, con tutte le conseguenze in tema di cedibilita', sublocazione e risoluzione. Il termine biennale post mortem decorre dalla data del decesso del conduttore, indipendentemente dal momento in cui il locatore ne venga a conoscenza, e non e' suscettibile di proroga tacita ai sensi dell'art. 1597 c.c.

Domande frequenti

Un contratto di locazione abitativa puo' davvero durare tutta la vita dell'inquilino?

Si', l'art. 1607 c.c. lo consente espressamente, derogando al limite generale di trent'anni previsto dall'art. 1573 c.c. E' pero' necessario che le parti lo pattuiscano esplicitamente nel contratto.

Cosa succede all'affitto alla morte dell'inquilino?

Il contratto prosegue per due anni successivi al decesso. In quel periodo, gli eredi o i familiari conviventi possono rimanere nell'immobile alle stesse condizioni, salvo il diritto di subentro ex art. 6 L. 392/1978.

Il locatore puo' disdire il contratto vitalizio prima della morte dell'inquilino?

No, la durata vitaliccia vincola entrambe le parti. Il locatore non puo' recedere anticipatamente salvo inadempimento grave del conduttore o altre cause risolutive previste dalla legge.

L'art. 1607 si applica anche agli affitti commerciali?

No, la norma riguarda esclusivamente le locazioni di case per abitazione. I contratti di locazione commerciale seguono la disciplina della L. 392/1978 artt. 27-42 e non ammettono durate vitalicce.

Gli eredi del conduttore possono rinunciare al biennio residuo?

Si', gli eredi possono restituire l'immobile prima della scadenza del biennio, dandone comunicazione al locatore nei termini di preavviso contrattualmente o legalmente previsti. Non sono obbligati a occupare l'immobile per l'intero periodo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.