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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1610 c.c. Spurgo dei pozzi e di latrine

In vigore

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

In sintesi

  • Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore nell'affitto di fondi rustici.
  • La norma attribuisce al locatore l'obbligo di eseguire e pagare questo intervento periodico.
  • Lo «spurgo» consiste nella pulizia e svuotamento dei pozzi neri e delle latrine.
  • La norma si applica alle locazioni di fondi rustici, non alle locazioni abitative urbane.
  • Le parti possono derogare pattuendo che lo spurgo sia a carico del conduttore o ripartito tra entrambi.
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine nell'affitto rurale

L'art. 1610 c.c. si colloca nella sezione del codice civile dedicata all'affitto di fondi rustici (artt. 1607 ss. c.c.) e disciplina un aspetto pratico e igienico degli immobili agricoli: lo svuotamento periodico dei pozzi neri e delle latrine, strutture igieniche comunemente presenti nei fondi rurali non collegati alla rete fognaria pubblica.

La norma è molto specifica e attribuisce l'onere dello spurgo al locatore. La scelta si spiega con la natura dello spurgo come operazione di manutenzione straordinaria: i pozzi neri si riempiono nel tempo e richiedono svuotamento periodico che va al di là della normale cura quotidiana dell'immobile, che spetta invece al conduttore-affittuario.

Ambito di applicazione

L'art. 1610 c.c. si applica all'affitto di fondi rustici, cioè alle locazioni di terreni agricoli con eventuali edifici accessori (cascinali, fabbricati rurali). Non si applica alle locazioni abitative urbane, dove l'obbligo di pulizia delle fosse settiche o degli impianti fognari è disciplinato diversamente (spesso dalla normativa edilizio-sanitaria e da accordi contrattuali).

Natura dell'obbligo e possibilità di deroga

L'obbligo di spurgo è posto a carico del locatore come regola suppletiva, non imperativa: le parti possono liberamente pattuire che l'onere sia a carico dell'affittuario o ripartito in modo diverso. Nella pratica degli affitti rurali è frequente che il contratto attribuisca alcune spese di manutenzione ordinaria all'affittuario, incluso eventualmente lo spurgo.

Coordinamento con la normativa ambientale

Oggi lo spurgo di pozzi neri e latrine è soggetto anche alla normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006): lo smaltimento dei reflui deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni sulle acque reflue domestiche, con utilizzo di ditte autorizzate e smaltimento in impianti autorizzati. Il locatore che provvede allo spurgo deve quindi affidarsi a operatori autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Rilevanza storica e pratica attuale

La norma riflette la realtà dei fondi rurali al momento dell'entrata in vigore del codice (1942), quando molti immobili agricoli erano privi di fognatura pubblica. Oggi molti fondi rurali sono collegati alla rete fognaria e la norma ha perso parte della sua rilevanza pratica. Rimane applicabile per i fondi non allacciati alla fognatura pubblica e per i contratti di affitto che non prevedono deroghe specifiche.

Domande frequenti

Chi deve pagare lo spurgo del pozzo nero in un contratto di affitto agrario?

Il locatore, per legge (art. 1610 c.c.), salvo che il contratto preveda diversamente. Lo spurgo è considerato manutenzione straordinaria a carico di chi concede in affitto il fondo.

La norma si applica anche agli affitti di case in città?

No. L'art. 1610 c.c. si applica all'affitto di fondi rustici (terreni agricoli e fabbricati rurali). Per le locazioni abitative urbane, gli obblighi di manutenzione degli impianti fognari sono disciplinati diversamente.

Le parti possono stabilire che lo spurgo sia a carico dell'affittuario?

Sì. La norma è dispositiva: il contratto di affitto può prevedere che lo spurgo, e in genere le spese di manutenzione ordinaria degli impianti, siano a carico dell'affittuario.

Oggi che molti fondi sono allacciati alla fognatura, ha ancora senso questa norma?

Per i fondi allacciati alla fognatura pubblica la norma ha perso rilevanza pratica. Rimane applicabile per i fondi rurali non allacciati, dove pozzi neri e fosse settiche richiedono ancora svuotamento periodico.

Ci sono obblighi ambientali per lo spurgo dei pozzi neri?

Sì. Lo smaltimento dei reflui deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 152/2006, con ditte autorizzate e smaltimento in impianti conformi. Il locatore che gestisce lo spurgo risponde anche del rispetto della normativa ambientale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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