Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1601 c.c. – Risarcimento del danno al conduttore licenziato

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.

In sintesi

  • Se il conduttore viene licenziato dall'acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore originario è obbligato a risarcire il danno al conduttore.
  • La responsabilità del locatore è di natura contrattuale: non ha assicurato al conduttore un contratto opponibile al terzo.
  • Il conduttore può agire direttamente contro il locatore per ottenere il ristoro del pregiudizio subito (mancato godimento, spese di trasloco, ecc.).
  • La norma non richiede prova di dolo o colpa grave: è sufficiente che il contratto non avesse data certa.
  • Si coordina con l'art. 1600 c.c. (inopponibilità per mancanza di data certa) e con i principi generali di responsabilità contrattuale.
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Funzione della norma

L'art. 1601 c.c. chiude il cerchio del meccanismo delineato dall'art. 1600 c.c.: se l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione per mancanza di data certa e quindi licenzia il conduttore, quest'ultimo non rimane privo di tutela. La responsabilità risarcitoria ricade sul locatore originario, che non ha adempiuto all'onere di dotare il contratto di data certa opponibile ai terzi.

Fondamento della responsabilità del locatore

La responsabilità del locatore è di natura contrattuale: stipulando il contratto di locazione, il locatore si obbliga implicitamente a garantire al conduttore il godimento del bene per la durata pattuita. Se questa garanzia viene meno a causa di un vizio imputabile al locatore stesso (la mancanza di data certa), egli deve rispondere del danno conseguente. Non rileva che il locatore abbia poi alienato il bene: l'obbligazione risarcitoria permane in capo a lui.

Quantum del danno risarcibile

Il danno risarcibile include tutte le conseguenze dirette del licenziamento anticipato: il mancato godimento del bene per il periodo residuo del contratto, le spese sostenute per trovare un nuovo alloggio o locale, i costi di trasloco, l'eventuale maggiore canone pagato per la nuova sistemazione. Si applicano i principi generali degli artt. 1223 e seguenti c.c. in materia di risarcimento del danno contrattuale.

Rapporto con l'art. 1603 c.c.

A differenza di quanto previsto dall'art. 1603 c.c. (clausola di scioglimento in caso di alienazione), dove il conduttore licenziato non ha diritto al risarcimento salvo patto contrario, nell'ipotesi dell'art. 1601 c.c. il diritto al risarcimento sorge automaticamente in capo al conduttore, senza necessità di patto aggiuntivo.

Domande frequenti

Chi risarcisce il conduttore licenziato per mancanza di data certa?

Il locatore originario, che non ha dotato il contratto di data certa opponibile ai terzi (art. 1601 c.c.).

Che natura ha questa responsabilità?

Contrattuale: il locatore si era obbligato a garantire il godimento del bene per la durata pattuita; il vizio della data certa è a lui imputabile.

L'aver venduto il bene libera il locatore?

No: l'obbligazione risarcitoria permane in capo a lui nonostante l'alienazione.

Cosa comprende il danno risarcibile?

Il mancato godimento per il periodo residuo, le spese per la nuova sistemazione, i costi di trasloco e l'eventuale maggior canone (artt. 1223 ss. c.c.).

Come si collega all'art. 1600 c.c.?

L'art. 1600 limita l'opponibilità della locazione senza data certa; se l'acquirente per questo licenzia il conduttore, scatta il risarcimento dell'art. 1601.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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