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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1513 c.c. Accertamento dei difetti

In vigore

In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.

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In sintesi

  • Accertamento tecnico: in caso di divergenza sulla qualita' o condizione della cosa, venditore o compratore possono chiedere la verifica ex art. 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo).
  • Poteri del giudice: il giudice puo' ordinare il deposito o il sequestro della cosa e autorizzarne la vendita per conto di chi spetta.
  • Onere della prova: chi non ha chiesto la verifica deve dimostrare rigorosamente l'identita' e lo stato della cosa in caso di contestazione.
  • Scopo: cristallizzare lo stato della merce al momento della controversia, evitando alterazioni successive.
  • Applicazione: norma speciale per le vendite di cose mobili, strumento cautelare e probatorio fondamentale nel contenzioso commerciale.

L'accertamento dei difetti nella vendita di cose mobili

L'art. 1513 c.c. introduce uno strumento specifico per risolvere le controversie sulla qualita' o sulle condizioni della cosa venduta: la verifica tecnica preventiva, da effettuarsi secondo le modalita' previste dall'art. 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo). Si tratta di un meccanismo che consente di cristallizzare oggettivamente lo stato della merce prima che le condizioni possano cambiare.

Come funziona la procedura

Quando Tizio (compratore) e Caio (venditore) non concordano sulla qualita' o sullo stato della cosa venduta, ciascuna delle parti puo' rivolgersi al giudice e chiedere che venga disposta una perizia tecnica. Questa verifica, condotta da un esperto nominato dal giudice, serve a documentare in modo imparziale e definitivo le condizioni reali della merce al momento dell'accertamento.

Il richiamo all'art. 696 c.p.c. e' significativo: si tratta di una procedura cautelare ante causam o in corso di causa, che permette di acquisire elementi probatori urgenti prima che lo stato dei luoghi o delle cose possa mutare. Il verbale del perito diventa una prova particolarmente attendibile nel successivo giudizio di merito.

I poteri del giudice

L'art. 1513 c.c. attribuisce al giudice poteri incisivi su istanza della parte interessata. Il giudice puo' ordinare:

  • Il deposito della cosa presso un custode, per evitare che venga alienata, deteriorata o dispersa;
  • Il sequestro della cosa, misura piu' coercitiva che ne vieta il trasferimento o l'uso;
  • La vendita per conto di chi spetta, con determinazione delle condizioni, quando la cosa e' deperibile o la sua conservazione comporta costi sproporzionati.

Quest'ultima opzione e' particolarmente rilevante nel commercio di merci deperibili (prodotti alimentari, fiori, materie prime) dove attendere l'esito di un giudizio renderebbe inutile qualsiasi accertamento: meglio vendere subito e litigare sul ricavato.

L'onere della prova

Il terzo comma dell'art. 1513 c.c. introduce una regola probatoria severa: la parte che non ha chiesto la verifica deve provare rigorosamente l'identita' e lo stato della cosa in caso di contestazione. Se Tizio non si e' attivato per ottenere l'accertamento tecnico preventivo, e poi sostiene che la merce era difettosa, avra' l'onere di dimostrarlo con prove particolarmente solide. Questa disposizione incentiva le parti ad agire prontamente per ottenere la verifica ufficiale.

Coordinamento con la denuncia dei vizi

L'art. 1513 c.c. si integra con la disciplina della denuncia dei vizi (art. 1495 c.c.) e con l'accertamento nella vendita con trasporto (art. 1511 c.c.). E' buona prassi, quando si rilevano vizi, non solo denunciarli per iscritto al venditore, ma anche attivare immediatamente la procedura di accertamento tecnico preventivo, cosi' da conservare prove inoppugnabili a sostegno delle proprie pretese.

Domande frequenti

Come si avvia la verifica tecnica per accertare i difetti della merce?

Si presenta istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 696 c.p.c. per ottenere un accertamento tecnico preventivo. Il giudice nomina un perito che ispeziona e documenta lo stato della cosa, redigendo una relazione che vale come prova nel giudizio.

Il giudice puo' bloccare la vendita della merce durante la controversia?

Si', il giudice puo' ordinare il deposito o il sequestro della cosa per impedirne l'alienazione o il deterioramento durante il giudizio. Puo' anche autorizzarne la vendita per conto di chi spetta se la cosa e' deperibile o costosa da conservare.

Cosa succede se non chiedo la verifica tecnica e poi contesto la qualita' della merce?

La parte che non ha chiesto la verifica deve provare rigorosamente l'identita' e lo stato della cosa in caso di contestazione. Avra' quindi un onere probatorio piu' gravoso rispetto a chi ha ottenuto una perizia ufficiale.

La procedura ex art. 1513 c.c. si puo' attivare prima di fare causa?

Si', l'accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) e' una misura cautelare che puo' essere chiesta sia ante causam (prima di instaurare il giudizio di merito) sia in corso di causa, per documentare urgentemente lo stato della cosa.

Chi paga le spese dell'accertamento tecnico?

Le spese della procedura di accertamento sono anticipate dalla parte che la chiede e vengono poi regolate con la pronuncia sulle spese processuali nella causa di merito, dove il giudice le pone a carico della parte soccombente.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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