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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1495 c.c. Termini e condizioni per l’azione

In vigore

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.

In sintesi

  • Decadenza dalla garanzia: il compratore deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza dal diritto di garanzia.
  • Eccezioni alla denuncia: la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il vizio o lo ha occultato dolosamente.
  • Prescrizione dell'azione: l'azione si prescrive in un anno dalla consegna, indipendentemente dalla data di scoperta del vizio.
  • Eccezione difensiva: il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto può sempre opporre la garanzia, purche' il vizio sia stato denunciato nei termini.
  • Termini derogabili: le parti possono stabilire un diverso termine di denuncia; il termine annuale di prescrizione è invece inderogabile in senso sfavorevole al compratore.
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La tutela del compratore contro i vizi: decadenza e prescrizione

L'art. 1495 c.c. disciplina il regime temporale della garanzia per vizi della cosa venduta, bilanciando due esigenze contrapposte: da un lato la tutela del compratore che ha acquistato un bene difettoso, dall'altro la certezza dei rapporti giuridici e la posizione del venditore che deve poter fare affidamento sulla stabilità del contratto.

Il termine di decadenza: la denuncia entro otto giorni

Il meccanismo predisposto dal legislatore prevede un doppio sbarramento temporale. Il primo e' un termine di decadenza: il compratore che scopre un vizio deve denunciarlo al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Si tratta di un onere formale a tutela del venditore, che altrimenti si troverebbe esposto per un tempo indefinito alle contestazioni dell'acquirente. Il termine decorre dal momento in cui il compratore acquisisce effettiva conoscenza del vizio, non dalla semplice percepibilita' astratta del difetto.

Immaginiamo che Tizio acquisti da Caio un macchinario industriale. Dopo due settimane dall'inizio dell'utilizzo, Tizio scopre che un componente e' difettoso. Da quel momento ha otto giorni per informare Caio del vizio: se non lo fa, decade dal diritto alla garanzia e non potra' più chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno.

Le eccezioni all'obbligo di denuncia

La norma prevede due importanti deroghe all'obbligo di denuncia. La prima riguarda il caso in cui il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio: in tal caso la denuncia e' superflua perché il venditore e' già a conoscenza del problema. La seconda, di maggior rilievo pratico, riguarda il vizio occultato dal venditore: se Caio ha deliberatamente nascosto a Tizio un difetto della cosa, non può poi avvantaggiarsi della mancata denuncia tempestiva. È una manifestazione del principio generale che vieta di trarre vantaggio dal proprio comportamento sleale.

La prescrizione annuale dell'azione

Il secondo sbarramento e' il termine di prescrizione: l'azione si prescrive in un anno dalla consegna della cosa. Questo termine decorre indipendentemente dalla scoperta del vizio: se Tizio scopre il vizio solo dieci mesi dopo la consegna, avrà solo due mesi per agire in giudizio. È evidente che questo regime può penalizzare il compratore nei casi di vizi occulti che emergono tardivamente, ma risponde all'esigenza di non mantenere il venditore esposto indefinitamente a contestazioni.

Le parti possono modificare convenzionalmente il termine di denuncia degli otto giorni, sia in senso più favorevole che più sfavorevole al compratore. Il termine annuale di prescrizione, invece, rientra nella disciplina della prescrizione che e' sottratta all'autonomia privata.

L'eccezione in via difensiva

Il terzo comma dell'articolo introduce una regola particolarmente rilevante: se e' il venditore a citare in giudizio il compratore per l'esecuzione del contratto (ad esempio per il pagamento del prezzo), il compratore può sempre opporre in via difensiva la garanzia per vizi, anche dopo il decorso dell'anno dalla consegna. Questa facolta' e' però subordinata alla condizione che il vizio sia stato denunciato nei termini: il compratore deve cioè aver rispettato il termine degli otto giorni dalla scoperta e la denuncia deve essere avvenuta entro l'anno dalla consegna. È il classico meccanismo che consente l'eccezione anche quando l'azione sarebbe ormai prescritta.

Domande frequenti

Cosa succede se non denuncio i vizi entro otto giorni dalla scoperta?

Il compratore decade dal diritto alla garanzia per vizi: non potra' più chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno derivante dai vizi. Fanno eccezione i casi in cui il venditore abbia riconosciuto il vizio o lo abbia occultato.

Il termine di otto giorni decorre dalla consegna o dalla scoperta del vizio?

Il termine decorre dalla scoperta del vizio, non dalla consegna della cosa. Questo significa che se il vizio emerge dopo mesi dall'acquisto, il compratore ha comunque otto giorni dal momento in cui ne viene effettivamente a conoscenza per effettuare la denuncia.

Entro quanto tempo si prescrive l'azione per i vizi della cosa venduta?

L'azione si prescrive in un anno dalla consegna della cosa, indipendentemente da quando il vizio e' stato scoperto. È quindi possibile che il termine prescrizionale sia già decorso anche se il vizio e' stato scoperto in tempo utile per la denuncia.

Il venditore che ha nascosto il vizio può eccepire la mancata denuncia?

No. Se il venditore ha occultato dolosamente il vizio, la denuncia non e' necessaria e il venditore non può avvantaggiarsi della mancata denuncia tempestiva. Lo stesso vale se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio.

Posso opporre la garanzia per vizi se sono io ad essere citato in giudizio dal venditore?

Si'. Se il venditore mi cita in giudizio per l'esecuzione del contratto, posso sempre opporre la garanzia in via difensiva, a condizione che il vizio sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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