Testo dell'articoloVigente
Art. 1474 c.c. – Mancanza di determinazione espressa del prezzo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione dei criteri suppletivi
L'articolo 1474 c.c. completa il sistema di determinazione del prezzo nella vendita, offrendo criteri oggettivi suppletivi che scattano quando le parti non hanno determinato il prezzo né concordato il metodo. La norma evita la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.), valorizzando la volontà delle parti e gli usi di mercato.
Primo criterio: prezzo del venditore abituale
Se il contratto ha per oggetto beni che il venditore vende abitualmente e il prezzo non è stato determinato, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Si tratta di una presunzione relativa (iuris tantum): le parti possono dimostrare che intendevano altro. Il criterio valorizza la prassi commerciale del venditore e la conoscenza che il compratore normalmente ne ha.
Secondo criterio: prezzo di borsa o di mercato
Per beni aventi un prezzo di borsa o di mercato (materie prime, titoli, merci standardizzate), il prezzo si desume dai listini o mercuriali del luogo di consegna, o della piazza più vicina se nel luogo di consegna non esistono. Questo criterio è tipicamente applicato nelle compravendite commerciali di commodities, cereali, metalli, prodotti petroliferi.
Terzo criterio: il 'giusto prezzo'
Quando le parti hanno inteso riferirsi al giusto prezzo, espressione che rimanda a un valore equo e obiettivo, si applicano in primo luogo i criteri precedenti. Solo quando nessuno di essi risulti applicabile, il prezzo è determinato da un terzo nominato dal presidente del tribunale secondo il meccanismo dell'art. 1473 c.c. Il 'giusto prezzo' non va confuso con il prezzo di mercato: può includere valutazioni estimative più ampie, specie per beni unici o privi di mercato di riferimento.
Raccordo sistematico
L'art. 1474 c.c. si raccorda con l'art. 1473 c.c. (arbitraggio del prezzo) e con l'art. 1346 c.c. (determinabilità dell'oggetto). L'insieme delle norme degli artt. 1473-1474 c.c. forma un sistema coerente che privilegia la conservazione del contratto e la certezza degli scambi commerciali.
Domande frequenti
Cosa succede se le parti non hanno determinato il prezzo nella vendita?
L'art. 1474 c.c. prevede criteri suppletivi: se il venditore vende abitualmente quel bene, si presume il prezzo normalmente praticato; se il bene ha un prezzo di borsa o mercato, si usa il listino del luogo di consegna. Solo in mancanza di tali criteri interviene un terzo nominato dal tribunale.
Cosa sono i listini e le mercuriali citati dall'art. 1474 c.c.?
Sono documenti ufficiali o di mercato che riportano i prezzi correnti dei beni standardizzati (es. listini delle camere di commercio, prezzi di borsa merci). Costituiscono il riferimento oggettivo per la determinazione del prezzo nei contratti commerciali.
Cosa significa 'giusto prezzo' nell'art. 1474 c.c.?
Il 'giusto prezzo' indica un valore equo e obiettivo del bene, non necessariamente coincidente con il prezzo di listino o di mercato. Si applica soprattutto per beni unici o privi di mercato di riferimento. In caso di disaccordo, un terzo nominato dal presidente del tribunale lo determina.
L'art. 1474 c.c. si applica anche alla vendita immobiliare?
Sì, ma nella pratica i criteri suppletivi trovano applicazione soprattutto nei contratti commerciali di beni mobili standardizzati. Per gli immobili, l'assenza di prezzo è rara e può condurre a nullità per mancanza di elemento essenziale, salvo che il prezzo sia determinabile con i criteri dell'art. 1474 c.c.
I criteri dell'art. 1474 c.c. sono derogabili dalle parti?
Sì, i criteri dell'art. 1474 c.c. sono suppletivi e cedono davanti alla volontà delle parti. Se le parti hanno stabilito un criterio diverso di determinazione del prezzo, quel criterio prevale sui meccanismi legali suppletivi.