In sintesi
- La stipulazione a favore di terzi è valida se lo stipulante ha interesse.
- Il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, salvo patto contrario.
- Lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiara di voler profittare.
- In caso di revoca o rifiuto del terzo, la prestazione resta a beneficio dello stipulante, salvo diversa volontà delle parti.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1411 c.c. – Contratto a favore di terzi
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Commento all'art. 1411 c.c., Il contratto a favore di terzi
L'art. 1411 c.c. è la norma cardine del contratto a favore di terzi (Capo IX, artt. 1411-1413 c.c.), istituto con cui due parti (stipulante e promittente) pattuiscono che la prestazione vada a vantaggio di un soggetto estraneo al contratto (il terzo beneficiario).
Requisito dell'interesse dello stipulante
La disposizione subordina la validità della stipulazione all'esistenza di un interesse dello stipulante. Tale interesse non deve essere necessariamente patrimoniale: può essere anche morale, affettivo o liberale. La giurisprudenza ha interpretato questo requisito in senso molto ampio, ritenendo sufficiente qualsiasi interesse meritevole di tutela, compreso l'interesse a beneficiare un terzo gratuitamente.
Acquisto automatico del diritto da parte del terzo
Il terzo acquista il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione, senza necessità di accettazione. Il diritto entra nella sfera giuridica del terzo automaticamente, con possibilità di rifiuto successivo. Questa soluzione differisce dall'offerta contrattuale, che richiede accettazione per produrre effetti.
Il potere di revoca dello stipulante
Fino a che il terzo non abbia dichiarato di voler profittare della stipulazione (c.d. dichiarazione di approfittamento), lo stipulante conserva il potere unilaterale di revocare o modificare il beneficio. La dichiarazione del terzo, che può essere resa anche al solo promittente, cristallizza il diritto e priva lo stipulante del potere di revoca. Si tratta di un diritto potestativo dello stipulante che cessa al momento della manifestazione del terzo.
Effetti della revoca o del rifiuto
Se lo stipulante revoca o il terzo rifiuta, la prestazione torna a beneficio dello stipulante. Questa regola opera salvo diversa volontà delle parti o natura incompatibile del contratto (es. assicurazione sulla vita: la prestazione non può essere reindirizzata allo stipulante deceduto).
Applicazioni pratiche
L'istituto trova applicazione in numerosi settori: assicurazioni sulla vita, polizze infortuni, rendite vitalizie a favore di terzi, accollo (art. 1273 c.c.), delegazione (art. 1268 c.c.), leasing finanziario.
Domande frequenti
Il terzo deve accettare per acquistare il diritto?
No. Il diritto entra automaticamente nella sfera del terzo per effetto della stipulazione. Il terzo può solo rinunciare con una dichiarazione di rifiuto, non è richiesta accettazione.
Fino a quando lo stipulante può revocare la stipulazione?
Fino a che il terzo non abbia dichiarato di voler profittare del beneficio. La dichiarazione del terzo, anche rivolta solo al promittente, preclude definitivamente la revoca.
Cosa succede se il terzo rifiuta il beneficio?
La prestazione resta a beneficio dello stipulante, salvo che dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto risulti diversamente. Ad esempio, in certi contratti assicurativi il reindirizzo allo stipulante può essere precluso.
L'interesse dello stipulante deve essere patrimoniale?
No. La giurisprudenza interpreta il requisito in senso ampio: è sufficiente un interesse anche morale o affettivo, incluso l'interesse a beneficiare gratuitamente un terzo.
Il promittente può opporre al terzo eccezioni derivanti da altri rapporti con lo stipulante?
No. Ai sensi dell'art. 1413 c.c., il promittente può opporre al terzo solo le eccezioni fondate sul contratto da cui il terzo deriva il suo diritto, non quelle nascenti da altri rapporti tra promittente e stipulante.