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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1402 c.c. Termine e modalità della dichiarazione di nomina

In vigore

nomina La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso. La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

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In sintesi

  • La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte entro 3 giorni dalla stipula, salvo diverso accordo.
  • Per essere efficace, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'accettazione del nominato oppure da una procura anteriore al contratto.
  • In assenza di procura preventiva, è necessaria l'accettazione espressa del terzo nominato.
  • I due requisiti (termine e legittimazione del nominato) sono cumulativi: il difetto di uno solo rende la nomina inefficace.

Il termine per la dichiarazione di nomina

L'art. 1402 c.c. fissa in tre giorni dalla stipulazione del contratto il termine entro cui lo stipulante deve comunicare all'altra parte il nome del soggetto nominato. Le parti possono concordare un termine diverso (più lungo o più breve) direttamente nel contratto originario o in un successivo accordo, purché anteriore alla scadenza del termine legale.

Efficacia della dichiarazione: doppia condizione

La dichiarazione di nomina è efficace solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  1. Accettazione del nominato: il terzo designato manifesta il proprio consenso ad acquistare i diritti e ad assumere gli obblighi contrattuali. L'accettazione deve essere contestuale o allegata alla dichiarazione di nomina.
  2. In alternativa: procura anteriore al contratto — il nominato aveva già conferito allo stipulante il potere di contrarre in suo nome prima della conclusione del contratto originario (artt. 1392–1393 c.c.).

Conseguenze dell'inefficacia

Se la dichiarazione è tardiva o manca di accettazione/procura, la nomina non produce effetti: lo stipulante rimane definitivamente parte del contratto (art. 1405 c.c.), senza possibilità di recupero retroattivo della nomina.

Forma della dichiarazione

La dichiarazione di nomina deve rivestire la stessa forma del contratto originario (art. 1403 c.c.): se il contratto è stato stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche la dichiarazione di nomina dovrà avere quella forma.

Profilo fiscale

Ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 131/1986, la dichiarazione di nomina resa nei termini è soggetta a imposta di registro in misura fissa. Se effettuata fuori termine, potrebbe configurarsi un nuovo trasferimento soggetto ad aliquota proporzionale.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere comunicata la nomina ex art. 1402 c.c.?

Entro tre giorni dalla stipulazione del contratto, salvo che le parti abbiano stabilito un termine diverso nell'accordo originario.

È sufficiente comunicare solo il nome del nominato?

No. La dichiarazione deve essere accompagnata dall'accettazione del nominato oppure, in alternativa, dall'esistenza di una procura che il nominato aveva conferito allo stipulante prima della conclusione del contratto.

Cosa succede se la nomina è tardiva?

La dichiarazione tardiva è inefficace: lo stipulante rimane definitivamente parte del contratto ai sensi dell'art. 1405 c.c., con piena responsabilità per l'esecuzione.

La procura allo stipulante deve essere anteriore al contratto?

Sì. La procura deve essere conferita prima della conclusione del contratto originario; una procura rilasciata successivamente non soddisfa il requisito dell'art. 1402 c.c.

Quale imposta si applica alla dichiarazione di nomina tempestiva?

Imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 131/1986, a condizione che la nomina avvenga nei termini e che il contratto originario sia già stato assoggettato a imposta proporzionale.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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