Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1402 c.c. – Termine e modalità della dichiarazione di nomina

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

In sintesi

  • La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte entro 3 giorni dalla stipula, salvo diverso accordo.
  • Per essere efficace, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'accettazione del nominato oppure da una procura anteriore al contratto.
  • In assenza di procura preventiva, è necessaria l'accettazione espressa del terzo nominato.
  • I due requisiti (termine e legittimazione del nominato) sono cumulativi: il difetto di uno solo rende la nomina inefficace.
Indice dei contenuti

Il termine per la dichiarazione di nomina

L'art. 1402 c.c. fissa in tre giorni dalla stipulazione del contratto il termine entro cui lo stipulante deve comunicare all'altra parte il nome del soggetto nominato. Le parti possono concordare un termine diverso (più lungo o più breve) direttamente nel contratto originario o in un successivo accordo, purché anteriore alla scadenza del termine legale.

Efficacia della dichiarazione: doppia condizione

La dichiarazione di nomina è efficace solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  1. Accettazione del nominato: il terzo designato manifesta il proprio consenso ad acquistare i diritti e ad assumere gli obblighi contrattuali. L'accettazione deve essere contestuale o allegata alla dichiarazione di nomina.
  2. In alternativa: procura anteriore al contratto, il nominato aveva già conferito allo stipulante il potere di contrarre in suo nome prima della conclusione del contratto originario (artt. 1392-1393 c.c.).

Conseguenze dell'inefficacia

Se la dichiarazione è tardiva o manca di accettazione/procura, la nomina non produce effetti: lo stipulante rimane definitivamente parte del contratto (art. 1405 c.c.), senza possibilità di recupero retroattivo della nomina.

Forma della dichiarazione

La dichiarazione di nomina deve rivestire la stessa forma del contratto originario (art. 1403 c.c.): se il contratto è stato stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche la dichiarazione di nomina dovrà avere quella forma.

Profilo fiscale

Ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 131/1986, la dichiarazione di nomina resa nei termini è soggetta a imposta di registro in misura fissa. Se effettuata fuori termine, potrebbe configurarsi un nuovo trasferimento soggetto ad aliquota proporzionale.

Domande frequenti

Entro quando va comunicata la dichiarazione di nomina?

Entro tre giorni dalla stipulazione, se le parti non hanno stabilito un termine diverso (art. 1402 c.c.).

Quali condizioni rendono efficace la nomina?

Deve essere accompagnata dall'accettazione del nominato oppure esistere una procura anteriore al contratto.

Cosa accade se la nomina è tardiva o priva di accettazione/procura?

Non produce effetti: lo stipulante rimane definitivamente parte del contratto (art. 1405 c.c.).

Le parti possono cambiare il termine?

Sì: possono concordare un termine diverso nel contratto o in un accordo anteriore alla scadenza di quello legale.

Che forma deve avere la dichiarazione?

La stessa forma del contratto originario (art. 1403 c.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.