Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 150 ter T.U.B. – Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

In vigore dal 15/04/2016

Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

“01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria e’ consentita, previa modifica dello statuto sociale, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile.

2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all’articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o piu’ componenti dell’organo amministrativo ed il presidente dell’organo che svolge la funzione di controllo.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L’organo amministrativo, sentito l’organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita’, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera e’ condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia.

4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l’emittente. In tal caso, l’emissione e’ consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidita’, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la societa’, se la cessione non e’ autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.”

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In sintesi

  • L'art. 150-ter TUB, introdotto dal D.L. 18/2016 (conv. L. 49/2016), disciplina l'emissione di azioni di finanziamento ex art. 2526 c.c. da parte delle banche di credito cooperativo (BCC).
  • L'emissione è consentita in caso di inadeguatezza patrimoniale o di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, previa modifica dello statuto e autorizzazione della Banca d'Italia.
  • Le azioni sono sottoscrivibili principalmente dai sistemi di garanzia BCC e dai fondi mutualistici ex L. 59/1992, in deroga ai limiti dell'art. 34 TUB.
  • Il comma 4-bis (introdotto con la riforma dei gruppi bancari cooperativi, GBC) consente alla capogruppo di sottoscrivere le azioni di finanziamento anche al di fuori dei casi di crisi, nell'ambito della governance di gruppo.
  • I soci finanziatori godono di diritti patrimoniali e amministrativi statutariamente determinati, incluso il diritto di designare componenti degli organi di amministrazione e controllo.
Indice dei contenuti

Contesto normativo: la riforma BCC del 2016

L'art. 150-ter TUB è stato introdotto dall'art. 1 del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49, che ha avviato la più profonda riforma strutturale del credito cooperativo italiano degli ultimi decenni. La norma si inserisce nel quadro della costituzione obbligatoria dei gruppi bancari cooperativi (GBC), disciplinati dagli artt. 37-bis e 37-ter TUB, e risponde all'esigenza di dotare le BCC di strumenti di rafforzamento patrimoniale compatibili con la natura mutualistica e la struttura proprietaria chiusa tipica di queste banche.

Le azioni di finanziamento: strumento ibrido

Le azioni di finanziamento di cui all'art. 2526 c.c. costituiscono uno strumento di capitale ibrido, peculiare delle società cooperative: attribuiscono diritti patrimoniali pieni ma diritti amministrativi limitati rispetto ai soci ordinari. Nel contesto delle BCC, caratterizzate dal principio del voto capitario e da rigidi limiti alla partecipazione, l'art. 150-ter TUB crea una deroga strutturata ai vincoli dell'art. 34 TUB (limiti al possesso di azioni) e all'art. 2526, secondo comma, c.c. (limiti ai diritti dei soci finanziatori).

L'emissione richiede: (i) modifica dello statuto sociale; (ii) autorizzazione preventiva della Banca d'Italia; (iii) ricorrenza dei presupposti di crisi patrimoniale o di amministrazione straordinaria (salvo il caso della capogruppo GBC, per cui il comma 4-bis non richiede tali presupposti).

Il ruolo della capogruppo GBC (comma 4-bis)

La novella del comma 4-bis, introdotta nell'ambito della piena attuazione della riforma GBC, attribuisce alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo la facoltà di sottoscrivere azioni di finanziamento della BCC affiliata anche in assenza di una situazione di crisi. Questa previsione rafforza la funzione di supporto infragruppo della capogruppo, consentendole di intervenire preventivamente sul patrimonio delle affiliate e di esercitare un controllo sostanziale coerente con i requisiti di vigilanza su base consolidata ai sensi del Reg. UE 575/2013 (CRR) e della CRD IV.

In caso di sottoscrizione da parte della capogruppo, l'autorizzazione della Banca d'Italia tiene conto sia della situazione della singola BCC emittente sia della solidità del gruppo nel suo complesso, garantendo una valutazione prudenziale integrata.

Rimborso e governance

Il comma 4 prevede che i sottoscrittori possano richiedere il rimborso del valore nominale e del sovrapprezzo eventualmente versato. La delibera dell'organo amministrativo, adottata sentito il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza, è condizionata alla previa autorizzazione della Banca d'Italia, a tutela della stabilità patrimoniale della BCC e, indirettamente, del gruppo. Sono espressamente escluse le disposizioni del codice civile in materia di organi sociali cooperative (artt. 2542, 2543, 2544 c.c.) incompatibili con il regime speciale delle azioni di finanziamento BCC.

Rilevanza pratica nel contesto Raiffeisen

Le Casse Raiffeisen dell'Alto Adige, che operano nell'ambito di un sistema di protezione istituzionale (IPS) riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Reg. UE 575/2013, seguono un percorso parzialmente differenziato rispetto alle BCC del resto d'Italia. L'art. 150-ter TUB si applica tuttavia anche alle Casse Raiffeisen nella misura in cui necessitino di interventi di rafforzamento patrimoniale, fermo restando il regime speciale previsto per i sistemi IPS. La norma costituisce pertanto uno snodo cruciale per comprendere le modalità di ricapitalizzazione del credito cooperativo italiano nella fase post-riforma.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 149/2021

NON FONDATEZZA / INAMMISSIBILITÀ

La Corte ha riconosciuto la conformità a Costituzione della riforma delle BCC che impone l'adesione al gruppo bancario cooperativo o, in alternativa, la trasformazione in s.p.a. con conferimento del 20% del patrimonio netto al bilancio dello Stato. Tale assetto, su cui poggiano le disposizioni dell'art. 150-ter TUB sulle azioni di finanziamento, è compatibile con gli artt. 3, 41, 45 e 47 Cost. in ragione della finalità di rafforzamento patrimoniale e tutela del risparmio.

Domande frequenti

Quando una BCC può emettere azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter TUB?

In caso di inadeguatezza patrimoniale o di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, previa modifica dello statuto e autorizzazione della Banca d'Italia. La capogruppo GBC può sottoscriverle anche al di fuori di questi casi (comma 4-bis).

Chi può sottoscrivere le azioni di finanziamento di una BCC?

Principalmente i sistemi di garanzia istituiti tra BCC e i fondi mutualistici ex L. 59/1992. Il comma 4-bis consente anche alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo di sottoscriverle, in deroga ai limiti dell'art. 34 TUB.

Quali diritti spettano ai soci finanziatori di una BCC?

Lo statuto determina i diritti patrimoniali e amministrativi, che possono derogare ai limiti ordinari dell'art. 2526 c.c. e dell'art. 34 TUB. È garantito comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo e il presidente dell'organo di controllo.

Come funziona il rimborso delle azioni di finanziamento BCC?

I sottoscrittori possono chiedere il rimborso del valore nominale e del sovrapprezzo. L'organo amministrativo delibera valutando la situazione di liquidità e patrimonio della BCC, ma l'efficacia della delibera è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Qual è il collegamento tra l'art. 150-ter TUB e la riforma dei gruppi bancari cooperativi?

La riforma GBC (D.L. 18/2016, artt. 37-bis e 37-ter TUB) ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 150-ter, che consente alla capogruppo di sottoscrivere azioni di finanziamento delle BCC affiliate anche fuori crisi, rafforzando il supporto patrimoniale infragruppo e la vigilanza consolidata ex Reg. UE 575/2013.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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