Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1320 c.c. – Estinzione parziale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1319 - Articolo 1319 Codice Civile: Diritto di esigere l’intero→Cod. civ. art. 1321 - Art. 1321 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1318 Codice Civile: Indivisibilità nei confronti degli eredi→Articolo 1322 Codice Civile: Autonomia contrattuale→Art. 1317 c.c.: Disciplina delle obbligazioni indivisibili→Articolo 1323 Codice Civile: Norme regolatrici dei contratti→Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili→Articolo 1324 Codice Civile: Norme applicabili agli atti unilaterali→Art. 1315 c.c.: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debit
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il problema dell'estinzione parziale nelle obbligazioni indivisibili
L'art. 1320 c.c. affronta una delle questioni più delicate del regime delle obbligazioni indivisibili: cosa accade quando uno dei creditori rinuncia al proprio diritto (remissione) o lo estingue in modo alternativo (novazione, compensazione, confusione, transazione), senza che gli altri creditori ne siano parte? La norma fornisce una risposta articolata che tutela sia il debitore sia i creditori residui.
Il principio: l'estinzione parziale non libera il debitore
Prima regola fondamentale: il debitore non si libera verso gli altri creditori. Se Tizio, uno dei tre creditori di Caio per una prestazione indivisibile, gli fa remissione della propria quota, Caio non può opporre questa remissione a Mevio e Sempronio (gli altri due creditori). Essi mantengono il diritto di esigere l'intera prestazione indivisibile, che per sua natura non può essere eseguita parzialmente.
La condizione per esigere la prestazione: l'addebito o il rimborso
Tuttavia, i creditori rimasti non possono esigere la prestazione integrale senza tener conto di quanto e' già stato 'liberato' a favore del debitore. La norma impone loro di scegliere tra due strade: (a) addebitarsi della quota del creditore uscente, cioè riconoscere nel proprio credito la riduzione corrispondente; oppure (b) rimborsare al debitore il valore della parte del creditore che ha fatto la remissione o ha ricevuto una prestazione alternativa.
La ratio di equità
La logica della norma e' di equità verso il debitore. Sarebbe ingiusto costringere Caio ad adempiere per l'intero sapendo che ha già 'soddisfatto' (sia pure in modo indiretto, tramite remissione) la quota di un creditore. Se Tizio ha remesso 1/3 del valore, i creditori Mevio e Sempronio possono esigere la prestazione solo accreditando al debitore quel terzo, o rimborsandogli il relativo valore.
Gli atti equiparati: transazione, novazione, compensazione, confusione
Il secondo comma estende la disciplina ad altri atti che producono effetti estintivi parziali: la transazione (accordo che chiude una lite con concessioni reciproche), la novazione (sostituzione dell'obbligazione con una nuova), la compensazione (estinzione per crediti reciproci) e la confusione (coincidenza nella stessa persona di debitore e creditore). In tutti questi casi, il debitore non e' liberato verso gli altri creditori, ma ha diritto al rimborso o all'addebito.
Applicazione pratica
Esempio: tre creditori vantano insieme un credito indivisibile di consegna di un macchinario su misura. Il secondo creditore, Caio, fa transazione con il debitore ricevendo in cambio una somma di denaro. Gli altri due creditori, Tizio e Mevio, possono ancora pretendere la consegna del macchinario, ma prima devono rimborsare al debitore il valore della quota di Caio o accettare di essere considerati creditori solo per i propri 2/3 del valore complessivo.
Domande frequenti
Se un creditore fa remissione del debito, il debitore e' liberato verso tutti?
No. La remissione fatta da uno dei creditori non libera il debitore verso gli altri, che mantengono il diritto all'intera prestazione indivisibile.
Come possono i creditori rimasti esigere la prestazione dopo una remissione parziale?
Devono addebitarsi della quota remessa oppure rimborsare al debitore il valore di quella quota prima di pretendere l'adempimento integrale.
Quali atti, oltre alla remissione, producono gli stessi effetti dell'art. 1320?
Transazione, novazione, compensazione e confusione stipulate con un solo creditore producono i medesimi effetti della remissione parziale.
Perché la norma tutela il debitore?
Perché sarebbe ingiusto costringerlo ad adempiere per l'intero se ha già in qualche modo soddisfatto la quota di un creditore tramite un atto estintivo parziale.
La novazione con un solo creditore estingue il debito verso tutti?
No. La novazione con un creditore non estingue l'obbligazione indivisibile verso gli altri, che possono ancora esigere la prestazione originaria col meccanismo del rimborso.