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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1262 c.c. Documenti probatori del credito

In vigore

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

In sintesi

  • Il cedente ha l'obbligo di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito in suo possesso.
  • In caso di cessione parziale, il cedente consegna al cessionario una copia autentica dei documenti, conservando gli originali.
  • L'obbligo e strumentale all'esercizio del credito ceduto: senza i documenti il cessionario non puo provare il credito ne riscuoterlo efficacemente.
  • I documenti probatori comprendono il contratto originario, le cambiali, i titoli di credito e qualsiasi altro documento attestante l'esistenza del credito.
  • L'inadempimento dell'obbligo espone il cedente alla responsabilita contrattuale verso il cessionario.

L'obbligo di consegna dei documenti probatori

L'art. 1262 c.c. disciplina un obbligo accessorio ma fondamentale che accompagna la cessione del credito: il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Si tratta di un obbligo strumentale alla piena realizzazione dell'interesse del cessionario, che deve essere messo nelle condizioni di provare l'esistenza e il contenuto del credito acquistato e di esercitarlo efficacemente.

Ratio e fondamento

La ratio della norma e chiara: il cessionario ha acquistato il credito e deve poterlo far valere. Senza i documenti probatori, si troverebbe in una posizione di debolezza rispetto al debitore ceduto, che potrebbe contestare l'esistenza o il contenuto del credito. L'obbligo del cedente garantisce la continuita documentale necessaria per l'esercizio del credito e costituisce un corollario del piu generale obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.

Cosa sono i 'documenti probatori'

La norma non elenca tassativamente i documenti da consegnare: sono tali tutti gli atti e i documenti che provano l'esistenza, il contenuto, l'ammontare e la scadenza del credito. In concreto rientrano in questa categoria: il contratto originario da cui nasce il credito, le fatture, le cambiali o altri titoli di credito, la corrispondenza commerciale rilevante, i estratti conto, le perizie e ogni altro documento utile a provare la posizione creditoria. Per i titoli di credito (cambiale, assegno), la consegna del documento e essenziale perche il titolo incorpora il diritto.

Il caso della cessione parziale

Quando la cessione riguarda solo una parte del credito, il cedente non puo fisicamente consegnare i documenti originali al cessionario, perche tali documenti attestano anche la parte del credito che rimane al cedente. In questo caso l'art. 1262 c.c. prevede l'obbligo di consegnare una copia autentica dei documenti. Il cedente conserva gli originali, ma il cessionario ha un documento con valore probatorio equipollente.

Conseguenze dell'inadempimento

L'omessa consegna dei documenti configura un inadempimento contrattuale del cedente. Il cessionario puo agire per ottenere l'adempimento coattivo (consegna forzata dei documenti) e, ove abbia subito un danno (es. impossibilita di riscuotere il credito per mancanza di prove), puo richiedere il risarcimento del danno. L'inadempimento di questo obbligo accessorio non incide di per se sulla validita della cessione, ma ne compromette l'utilita pratica.

Rapporto con la garanzia di esistenza del credito

L'obbligo di consegna documentale si affianca alla garanzia di esistenza del credito che il cedente presta ai sensi dell'art. 1266 c.c. Le due disposizioni hanno finalita diverse ma complementari: l'art. 1266 garantisce che il credito esista, l'art. 1262 assicura che il cessionario abbia gli strumenti per farlo valere. Insieme garantiscono al cessionario una posizione sostanzialmente equivalente a quella che aveva il cedente originario.

Domande frequenti

Quali documenti deve consegnare il cedente al cessionario?

Tutti i documenti probatori del credito in suo possesso: contratto originario, fatture, cambiali, titoli di credito, estratti conto, corrispondenza rilevante e qualsiasi atto che dimostri l'esistenza e il contenuto del credito ceduto.

Cosa succede se il cedente non consegna i documenti?

Il cedente e inadempiente e il cessionario puo agire in giudizio per ottenere la consegna forzata dei documenti e, se ha subito un danno (es. impossibilita di provare il credito), richiedere il risarcimento.

In caso di cessione parziale, il cessionario riceve gli originali o le copie?

Il cessionario riceve copie autentiche dei documenti, poiche gli originali attestano anche la quota di credito rimasta al cedente e questi deve conservarli. La copia autentica ha pieno valore probatorio.

L'obbligo di consegna riguarda anche i titoli di credito come le cambiali?

Si, e in questo caso la consegna e particolarmente importante perche il titolo di credito incorpora il diritto: senza la cambiale o l'assegno originale, il cessionario non puo esercitare i diritti cartolari connessi.

L'omessa consegna dei documenti rende nulla la cessione?

No. La cessione rimane valida ed efficace. L'omessa consegna costituisce solo un inadempimento dell'obbligo accessorio del cedente, che espone quest'ultimo a responsabilita contrattuale ma non inficia la validita dell'atto di cessione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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