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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1237 c.c. – Restituzioni volontaria del titolo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

In sintesi

  • Presunzione iuris tantum: la restituzione volontaria del titolo originale del credito fa presumere la remissione del debito.
  • Efficacia erga omnes: la liberazione si estende anche ai condebitori in solido, non solo al debitore principale.
  • Titolo in forma pubblica: la consegna della copia esecutiva genera presunzione relativa di liberazione, superabile con prova contraria.
  • Distinzione dalla quietanza: la quietanza attesta il pagamento avvenuto; la restituzione del titolo fa presumere la remissione.
  • Volontarieta della restituzione: requisito essenziale; la restituzione involontaria (furto, smarrimento) non produce l'effetto presuntivo.
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Inquadramento sistematico

L'art. 1237 c.c. introduce una presunzione legale relativa collegata a un fatto materiale: la restituzione volontaria del titolo del credito da parte del creditore al debitore. La norma si colloca nell'ambito della disciplina della remissione del debito (artt. 1236-1240 c.c.) e assolve una funzione probatoria di grande rilievo pratico: consente al debitore di provare l'estinzione dell'obbligazione attraverso un fatto oggettivo, senza dover dimostrare la dichiarazione remissoria del creditore.

La presunzione di remissione

Quando Tizio, creditore di Caio, restituisce volontariamente il titolo originale del credito, ad esempio un assegno non incassato, una cambiale o una scrittura privata, la legge presume che lo faccia con animus remittendi, cioe con l'intenzione di rinunciare al credito. La presunzione e iuris tantum: puo essere vinta dal creditore che dimostri che la restituzione e avvenuta per altra causa, come un errore, un deposito temporaneo o una mera cortesia. L'onere della prova contraria grava sul creditore che voglia disconoscere l'effetto estintivo.

Effetti nei confronti dei condebitori solidali

La norma estende esplicitamente la liberazione presunta ai condebitori in solido. Se Tizio e creditore di Caio e Sempronio in solido e restituisce il titolo a Caio, la presunzione di remissione opera anche a favore di Sempronio. Cio e coerente con il principio generale dell'art. 1239 c.c. in tema di remissione a uno dei coobbligati solidali, ma la norma dell'art. 1237 c.c. ha portata piu ampia perche non si riferisce alla remissione espressa ma alla presunzione derivante dalla restituzione materiale del titolo.

Il titolo in forma pubblica e la copia esecutiva

Il secondo comma dell'art. 1237 c.c. disciplina l'ipotesi in cui il titolo del credito sia in forma pubblica (atto notarile, sentenza, decreto ingiuntivo divenuto esecutivo). In tal caso il creditore non puo restituire 'l'originale' in senso stretto, perche questo rimane depositato presso il pubblico ufficiale o in cancelleria. Il legislatore prevede allora che la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva, quella con la formula esecutiva apposta, generi una presunzione di liberazione, anch'essa relativa e superabile con prova contraria. La logica e che chi consegna la copia esecutiva rinuncia allo strumento di esecuzione forzata, comportamento incompatibile con la volonta di riscuotere il credito.

Distinzione tra remissione e pagamento

Va tenuto distinto il caso in cui il creditore restituisca il titolo perche il debitore ha gia pagato (ipotesi di quietanza di pagamento ex art. 1199 c.c.) da quello in cui la restituzione avvenga senza previo pagamento (remissione). L'art. 1237 c.c. presume la remissione, non il pagamento: se il creditore vuol dimostrare che la restituzione e avvenuta post-pagamento, puo farlo, ma deve fornire la prova dell'avvenuto adempimento. Questa distinzione rileva in campo fiscale (il pagamento e neutro; la remissione gratuita puo generare sopravvenienze) e nei rapporti con i terzi garanti.

Profili probatori e pratici

Nella prassi notarile e bancaria la restituzione del titolo avviene spesso contestualmente al pagamento, rendendo la distinzione teorica ma non priva di rilievo in caso di controversia. Il consiglio operativo e di accompagnare sempre la restituzione del titolo con una dichiarazione scritta che specifichi la causa (pagamento, remissione, restituzione temporanea) per evitare contestazioni future. In assenza di tale dichiarazione, l'art. 1237 c.c. operera in favore del debitore, ponendo l'onere della prova contraria sul creditore.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'titolo originale del credito' ai sensi dell'art. 1237 c.c.?

Per titolo originale si intende il documento che incorpora o prova il credito, come una cambiale, un assegno, una scrittura privata di mutuo o un contratto. Non si tratta di una copia ma del documento autentico detenuto dal creditore.

La restituzione del titolo prova il pagamento o la remissione?

L'art. 1237 c.c. fa presumere la remissione del debito, non il pagamento. Se il debitore ha effettivamente pagato e vuole provarlo, deve dimostrare l'avvenuto adempimento con ricevuta o altri mezzi di prova.

Il creditore puo vincere la presunzione di remissione derivante dalla restituzione del titolo?

Si. La presunzione e iuris tantum. Il creditore puo dimostrare che la restituzione e avvenuta per altra causa (errore, deposito temporaneo, smarrimento recuperato) e che non aveva alcuna intenzione remissoria.

Cosa succede se il titolo del credito e un atto notarile?

Se il titolo e in forma pubblica, il creditore non puo restituire l'originale. Ai sensi del secondo comma dell'art. 1237 c.c., la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva genera una presunzione relativa di liberazione del debitore.

La presunzione di remissione vale anche per i fideiussori?

Si. La norma estende espressamente la liberazione presunta ai condebitori in solido. Analogicamente, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la presunzione operi anche a favore del fideiussore, data l'accessorieta della garanzia.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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