Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1234 c.c. – Inefficacia della novazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.
Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1233 - Art. 1233 c.c.: Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solida→Cod. civ. art. 1235 - Articolo 1235 Codice Civile: Novazione soggettiva→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche→Articolo 1236 Codice Civile: Dichiarazione di remissione del debito→Articolo 1231 Codice Civile: Modalità che non importano novazione→Articolo 1237 Codice Civile: Restituzione volontaria del titolo→Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva→Articolo 1238 Codice Civile: Rinunzia alle garanzie→Articolo 1229 Codice Civile: Clausole di esonero da responsabilità
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio: nemo plus iuris transferre potest
L'art. 1234 c.c. disciplina l'inefficacia della novazione per inesistenza dell'obbligazione originaria. La norma e' coerente con la struttura logica della novazione: se non vi e' nulla da estinguere, non vi può essere novazione. Il legislatore distingue due ipotesi: l'obbligazione originaria e' giuridicamente inesistente oppure e' meramente annullabile.
Prima ipotesi: obbligazione originaria inesistente o nulla
Se l'obbligazione che si intende novare non esiste (perché non mai sorta o perché nulla), la novazione e' priva di effetti. Tizio tenta di novare un debito che in realtà non ha mai contratto con Caio. L'accordo novativo non produce alcun vincolo: non si estingue nulla (perché nulla esisteva) e non nasce la nuova obbligazione. Le somme eventualmente pagate in esecuzione di tale accordo sono ripetibili come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. L'azione di ripetizione si prescrive in dieci anni dal pagamento.
Seconda ipotesi: obbligazione annullabile
Diversa e' la disciplina se l'obbligazione originaria e' affetta da un vizio che la rende annullabile (errore, violenza, dolo: artt. 1427 ss. c.c.). In tal caso la novazione e' valida, e produce il suo effetto estintivo-costitutivo, se il debitore ha assunto il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario. La ratio e' quella della conferma tacita dell'atto annullabile (art. 1444 c.c.): chi, pur sapendo di poter impugnare il contratto, sceglie di novarlomostra di voler rinunciare alla relativa azione di annullamento.
Caso pratico
Caio ha acquistato un bene da Tizio a causa di un'induzione in errore essenziale sul prezzo di mercato. Il contratto e' annullabile. Successivamente Caio e Tizio concordano di novare l'obbligazione di pagamento del prezzo, sostituendola con una diversa modalità di adempimento. Se Caio era consapevole dell'errore al momento della novazione, la novazione e' valida e Caio non potra' più chiedere l'annullamento del contratto originario; se invece Caio ignorava il vizio, la novazione e' inefficace e l'azione di annullamento rimane esperibile.
Profili di contenzioso
In sede giudiziale, il debitore che intenda paralizzare l'efficacia della novazione dovrà provare o l'inesistenza/nullita' dell'obbligazione originaria oppure, nel caso di annullabilita', la propria ignoranza del vizio al momento dell'accordo novativo. L'onere probatorio e' a carico di chi eccepisce l'inefficacia. Il creditore, per contro, ha interesse a dimostrare che il debitore conosceva il vizio e ha tuttavia scelto di novare, consolidando così il nuovo vincolo obbligatorio.
Domande frequenti
Se il debito originario non esiste, la novazione e' comunque valida?
No. Ai sensi dell'art. 1234 c.c., la novazione e' senza effetto se non esisteva l'obbligazione originaria. Non si estingue nulla e non nasce il nuovo debito.
Cosa si intende per obbligazione annullabile ai fini della novazione?
È un'obbligazione nata validamente ma affetta da un vizio (errore, dolo, violenza) che consente alla parte lesa di chiederne l'annullamento entro 5 anni (art. 1442 c.c.).
Un debitore che nova un'obbligazione annullabile perde il diritto di impugnarla?
Si', se al momento della novazione era a conoscenza del vizio. La novazione consapevole equivale a conferma tacita ex art. 1444 c.c. e preclude l'azione di annullamento.
Cosa avviene se la novazione e' inefficace e il debitore ha già pagato?
Il pagamento e' indebito e il debitore ha diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. L'azione si prescrive in dieci anni.
Chi deve provare l'inefficacia della novazione per inesistenza del debito originario?
Il debitore che eccepisce l'inefficacia ha l'onere di provare l'inesistenza o nullita' dell'obbligazione originaria. Il creditore deve provare la consapevolezza del vizio in caso di annullabilita'.