Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1231 c.c. – Modalità che non importano novazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1230 - Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva→Cod. civ. art. 1232 - Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1229 Codice Civile: Clausole di esonero da responsabilità→Art. 1233 c.c.: Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solida→Articolo 1228 Codice Civile: Responsabilità per fatto degli ausiliari→Articolo 1234 Codice Civile: Inefficacia della novazione→Articolo 1227 Codice Civile: Concorso del fatto colposo del creditore→Articolo 1235 Codice Civile: Novazione soggettiva→Articolo 1226 Codice Civile: Valutazione equitativa del danno
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione dell'articolo nel sistema
L'art. 1231 c.c. svolge una funzione complementare e limitativa rispetto all'art. 1230: individua le modificazioni del rapporto obbligatorio che, pur alterando taluni profili del vincolo, non ne determinano l'estinzione novativa. La ratio è di certezza dei rapporti giuridici: senza questa disposizione, qualsiasi variazione contrattuale potrebbe essere invocata come novazione con conseguente perdita delle garanzie.
Le fattispecie tipiche
Il legislatore elenca in modo non esaustivo alcune ipotesi esemplari. Il rilascio di un documento (ad esempio, la firma di una ricevuta o la consegna di una quietanza) non muta il titolo del credito. La rinnovazione del documento (es. sostituzione di un vecchio contratto con un testo aggiornato avente lo stesso contenuto) ha analoga valenza. L'apposizione o eliminazione di un termine, tipicamente la proroga concessa dal creditore al debitore, non tocca l'oggetto né il titolo. Infine, «ogni altra modificazione accessoria» costituisce una clausola aperta che estende il principio alle fattispecie analoghe.
Il riconoscimento del debito
Tizio è in ritardo nel pagamento di un canone locatizio; Caio, il locatore, gli fa firmare una dichiarazione in cui Tizio riconosce il proprio debito. Tale riconoscimento non costituisce novazione: non muta né l'oggetto né il titolo dell'obbligazione. Produce però effetti rilevanti: ai sensi dell'art. 2944 c.c. interrompe la prescrizione e può invertire l'onere probatorio. Il debitore non può eccepire che il riconoscimento abbia novato il debito per sottrarsi alla prescrizione del titolo originario.
Apertura di credito e conto corrente bancario
Nel rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca concede periodicamente proroghe e rinnova le linee. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tali operazioni non producano novazione: il rapporto originario conserva la sua data, con rilevanti conseguenze in sede di revocatoria fallimentare (il periodo sospetto decorre dall'atto originario) e di prescrizione. Analogamente, lo scoperto di conto corrente tollerato dalla banca non nova il contratto di apertura di credito.
Criterio di qualificazione pratica
Per stabilire se una modifica è accessoria o novativa, l'interprete deve verificare se sia alterata l'identità dell'obbligazione: se le parti avrebbero comunque concluso il contratto originario anche senza quella modifica, essa è accessoria; se la modifica è tale da rendere la nuova obbligazione sostanzialmente diversa, si configura novazione. Il dubbio va risolto in senso sfavorevole alla novazione, in applicazione del principio di conservazione delle garanzie.
Domande frequenti
La proroga del termine di pagamento concessa dalla banca nova il contratto di mutuo?
No. Ai sensi dell'art. 1231 c.c., l'apposizione o eliminazione di un termine e' una modificazione accessoria che non estingue l'obbligazione originaria.
Il rilascio di una cambiale a garanzia di un debito preesistente costituisce novazione?
In linea di principio no, salvo che le parti abbiano espresso animus novandi inequivoco. Il semplice rilascio di un titolo di credito rientra nelle modificazioni accessorie ex art. 1231 c.c.
Il riconoscimento del debito produce novazione?
No. Il riconoscimento non muta oggetto ne' titolo dell'obbligazione; produce effetti solo sul piano della prescrizione (interruzione ex art. 2944 c.c.) e dell'onere probatorio.
Cosa si intende per 'modificazione accessoria' dell'obbligazione?
È una variazione che non tocca l'identità essenziale del rapporto (oggetto e titolo), ma ne altera solo aspetti collaterali quali termini, modalità di pagamento o forma documentale.
Se le parti rinnovano il contratto inserendo clausole aggiuntive, c'e' novazione?
Dipende dalla natura delle clausole. Se alterano oggetto o titolo e le parti manifestano animus novandi, si ha novazione. Se si tratta di integrazioni accessorie, il rapporto originario sopravvive.